# Risarcimento per diffamazione, anche online: norme e tabelle di Milano 2024

- Indirizzo da citare: https://chiostro.legal/blog/risarcimento-diffamazione-tabelle-milano-2024
- Categoria: Responsabilità civile · Pubblicato il 28 ottobre 2026 · Aggiornato il 28 ottobre 2026
- Di: Chiostro, assistente di ricerca giuridica sulle fonti ufficiali (https://chiostro.legal)

## In breve

Per il risarcimento della diffamazione la legge non fissa gli importi: il danno non patrimoniale è risarcibile (art. 185 c.p., art. 2059 c.c.) e, se non si può provare «nel suo preciso ammontare», è «liquidato dal giudice con valutazione equitativa» (art. 1226 c.c.). Per orientare l'equità, l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha pubblicato nell'edizione 2024 cinque fasce di gravità, da **1.175 euro** a **oltre 58.745 euro**. Sono «criteri orientativi», non norme, scritti per la diffamazione «a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa»: non dicono come si applichino a un post o a un profilo social.

## Che cosa dice la legge sul risarcimento

Il punto di partenza è il reato. Per l'[art. 595 del codice penale](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398:1~art595) commette diffamazione «chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione». Il terzo comma prevede una pena più grave se l'offesa è recata «col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità»; il secondo, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Il risarcimento ha più basi, che si leggono insieme:

- **Il reato.** L'[art. 185 c.p.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398:1~art185), secondo comma: «Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui».

- **Il fatto illecito.** L'[art. 2043 c.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art2043): «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

- **Il danno non patrimoniale.** L'[art. 2059 c.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art2059): «Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge». Fra questi casi l'art. 185 c.p. nomina espressamente il danno «non patrimoniale» da reato.

Quanto al valore, l'[art. 2056 c.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art2056) rinvia agli artt. 1223, 1226 e 1227, e l'[art. 1226 c.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art1226) è la regola che conta qui: «Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa». Nessuna norma fissa un importo per il danno alla reputazione (l'art. 12 della legge sulla stampa, più sotto, indica solo i criteri della riparazione): è per questo che le tabelle esistono.

Le frasi fra virgolette, qui e nel resto della pagina, sono citazioni letterali dei testi ufficiali. È lo stesso riscontro che fa la piattaforma: [Chiostro controlla ogni citazione sul testo della fonte](https://chiostro.legal/?lingua=it#piattaforma) prima di consegnarla. Le norme vigenti sono fra [le fonti ufficiali che Chiostro copre](https://chiostro.legal/?lingua=it#fonti).

### La riparazione pecuniaria e la responsabilità dell'editore: norme scritte per la stampa

Due norme della legge sulla stampa riguardano il risarcimento: una aggiunge una somma, l'altra estende chi ne risponde. L'[art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art12): «Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato». E l'[art. 11](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art11): per i reati commessi col mezzo della stampa «sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore».

Che cosa siano «stampe» lo dice l'[art. 1](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art1): «tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione», «ai fini di questa legge». Il testo non nomina internet. Se un sito, un giornale online o un profilo social rientrino in questa nozione, e quindi negli artt. 11 e 12, è una questione di interpretazione che questa pagina non scioglie: va verificata nella giurisprudenza.

## Le tabelle dell'Osservatorio di Milano, edizione 2024

La tabella è una sezione («Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa», «Edizione 2024») del documento «Tabelle milanesi – Edizione 2024» dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, datato 4 giugno 2024 e [pubblicato sul sito del Tribunale](https://tribunale-milano.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/P._7599_24.pdf). Per costruirla l'Osservatorio ha esaminato 89 sentenze degli anni 2014-2017 (41 del Tribunale di Milano, 26 del Tribunale di Roma, 22 di altri tribunali) e ha raccolto i parametri adoperati dalla giurisprudenza per liquidare. Nell'edizione 2024 gli importi dell'edizione 2018 sono stati rivalutati del 17,4901% (coefficiente 1,174901), tenuto conto degli indici ISTAT dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2024 e di un coefficiente di raccordo. La sezione riguarda il «danno non patrimoniale derivante da diffamazione»: non il danno patrimoniale (clienti persi, mancati guadagni).

### Le cinque fasce

| Gravità | Danno non patrimoniale liquidabile (ed. 2024) | Che cosa la caratterizza, secondo la tabella |
| --- | --- | --- |
| 1. Tenue | da 1.175 a 11.750 euro | Limitata o assente notorietà di chi diffama; offesa tenue nel contesto; diffusione del mezzo minima o limitata; spazio della notizia minimo o limitato; nessuna risonanza mediatica; elemento soggettivo tenue; intervento riparatorio o rettifica del convenuto. |
| 2. Modesta | da 11.750 a 23.498 euro | Notorietà limitata o modesta; un episodio a diffusione limitata; modesto spazio della notizia; risonanza mediatica modesta o assente; modesta intensità dell'elemento soggettivo. |
| 3. Media | da 23.498 a 35.247 euro | Media notorietà; offese di gravità significativa sul piano personale o professionale; uno o più episodi; diffusione media o significativa (a livello nazionale, o significativa nell'ambiente locale di riferimento); eventuale pregiudizio personale e professionale; dolo eventuale. |
| 4. Elevata | da 35.247 a 58.745 euro | Elevata notorietà; uno o più episodi di ampia diffusione (quotidiano o trasmissione a diffusione nazionale); notevole gravità del discredito ed eventuale rilevanza penale o disciplinare dei fatti attribuiti; eventuali espressioni dequalificanti, denigratorie o ingiuriose; elevato pregiudizio personale, professionale e istituzionale; risonanza mediatica; elevata intensità dell'elemento soggettivo. |
| 5. Eccezionale | oltre 58.745 euro | La tabella indica solo l'importo. |

Tre importi (11.750, 23.498 e 35.247 euro) chiudono una fascia e aprono la successiva: per questi la tabella non dice a quale fascia appartengano. La quinta fascia è «in importo superiore ad euro 58.745,00».

### I parametri usati nelle sentenze esaminate

L'Osservatorio elenca i parametri adoperati nelle sentenze esaminate. Sono quelli da raccogliere per collocare il caso:

- la notorietà di chi ha diffamato e la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale della persona offesa;

- la natura della condotta: se colpisce la sfera personale o professionale, se viola la verità o anche la continenza e la pertinenza, se è circostanziata o generica, se usa espressioni ingiuriose, denigratorie o dequalificanti o il turpiloquio, se ha possibile rilievo penale;

- le condotte reiterate e le campagne di stampa;

- la collocazione dell'articolo e dei titoli, e lo spazio che la notizia occupa nell'articolo, nel libro o nella trasmissione;

- l'intensità dell'elemento psicologico di chi ha diffamato: se vi sia animus diffamandi, se il dolo sia eventuale;

- il mezzo e la sua diffusione, «eventualmente anche con edizione on line del giornale»; la tabella esclude l'equiparazione automatica fra minore diffusione e danno minore, specie quando il mezzo ha una diffusione territoriale assai limitata ma raggiunge il «territorio» di vita e di relazione della persona offesa;

- la risonanza mediatica imputabile a chi ha diffamato;

- le conseguenze sull'attività professionale e sulla vita della persona offesa, se siano evidenziati profili concreti di danno;

- una reputazione già compromessa; la limitata riconoscibilità della persona offesa; l'ampio lasso di tempo fra il fatto e la domanda giudiziale;

- la rettifica successiva o lo spazio dato alle dichiarazioni correttive della persona offesa, o il «rifiuto degli stessi» (la tabella non dice di chi); la pubblicazione della sentenza.

### Che cosa mostrano le 89 sentenze

| Importo liquidato (come nella tabella, senza rivalutazione al 2024) | Sentenze | Quota |
| --- | --- | --- |
| da 1.000 a 10.000 euro | 24 | 27% |
| da 11.000 a 20.000 euro | 24 | 27% |
| da 21.000 a 30.000 euro | 20 | 22% |
| da 31.000 a 50.000 euro | 13 | 15% |
| oltre 50.000 euro | 8 | 9% |

L'importo medio matematico liquidato è di 26.290 euro, pari a 30.888 euro al 1° gennaio 2024. Quanto alla riparazione pecuniaria dell'art. 12, la tabella riferisce che «risulta tendenzialmente calcolata in una percentuale da 1/8 a 1/3 del danno liquidato»: è un dato descrittivo sulle sentenze esaminate, non una regola di calcolo.

## Come leggere la tabella, e quando non basta

- **Le fasce, non un importo.** I criteri servono a scegliere la fascia; dentro la fascia la quantificazione resta equitativa (art. 1226 c.c.). La tabella stessa è presentata come una «proposta di criteri orientativi per la liquidazione equitativa del danno».

- **Una fotografia di sentenze di merito.** Le 89 decisioni sono di tribunali, non della Corte di cassazione, e riguardano il periodo 2014-2017.

- **Il mezzo.** La sezione parla di «stampa» e di «altri mezzi di comunicazione di massa»; fra i parametri nomina l'edizione online del giornale. Non dice come si applichi a un post, a un commento o a un profilo social: quel passaggio va verificato nella giurisprudenza.

## Che cosa questa pagina non dice

La pagina riporta norme vigenti e una tabella ufficiale, che riguarda il «danno non patrimoniale derivante da diffamazione»: il danno patrimoniale (clienti persi, mancati guadagni) non vi è considerato. Non riporta, e rinvia alla giurisprudenza di legittimità: come si prova il danno alla reputazione e se esista una presunzione; il valore che la Corte di cassazione riconosce alle tabelle; quando l'art. 12 e l'art. 11 della legge sulla stampa valgono per i contenuti online; il regime delle pene; la rivalutazione e gli interessi sul danno liquidato (per il tasso degli interessi legali Chiostro ha il [calcolatore degli interessi legali](https://chiostro.legal/strumenti/calcolo-interessi-legali)). Per la giurisprudenza civile e penale di legittimità, la pagina «[Copertura delle fonti](https://chiostro.legal/copertura)» di Chiostro (versione 1.2, 23 ottobre 2026) dichiara che non c'è una raccolta sistematica, e lo stesso vale per i giudici di merito: le pronunce che si leggono in Chiostro su questi temi non vanno intese come un quadro completo.

## Tre controlli prima di quantificare

- **Dove e quanto è stata diffusa l'offesa**: mezzo, numero di episodi, durata, e se c'è stata risonanza oltre la cerchia di partenza (anche locale, se è il «territorio» di vita della persona offesa).

- **Chi è chi, e che cosa è stato detto**: notorietà di chi ha diffamato, ruolo della persona offesa, fatto determinato o giudizio generico, espressioni usate, intensità dell'elemento soggettivo (dolo eventuale o intenzione di diffamare).

- **Che cosa è successo dopo**: conseguenze documentate sull'attività e sulla vita, rettifica o intervento riparatorio, tempo trascorso, pubblicazione della sentenza.

Se l'offesa ha rilievo penale, per la querela c'è anche un [formulario di atto di querela](https://chiostro.legal/formulari/atto-di-querela); gli [altri articoli del blog di Chiostro](https://chiostro.legal/blog) seguono lo stesso metodo: norme e testi ufficiali, citazioni letterali, limiti dichiarati.

## Per continuare la verifica sulle fonti

Questa pagina riporta le norme e la tabella ufficiale e dichiara i punti che rinvia alla giurisprudenza di legittimità. Per interrogare le stesse norme su un caso concreto, [la prova gratuita di Chiostro comprende 1 milione di token](https://chiostro.legal/?lingua=it#prova); i [prezzi degli abbonamenti](https://chiostro.legal/?lingua=it#prezzi) sono pubblici.

## Fonti

- [Codice penale, art. 595](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398:1~art595) (Normattiva)

- [Codice penale, art. 185](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398:1~art185) (Normattiva)

- [Codice civile, art. 2043](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art2043), [art. 2056](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art2056), [art. 2059](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art2059) e [art. 1226](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art1226) (Normattiva)

- [Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 1](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art1), [art. 11](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art11) e [art. 12](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art12) (Normattiva)

- [Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, Tabelle milanesi – Edizione 2024 (4 giugno 2024), sezione «Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa», pagg. 100-103](https://tribunale-milano.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/P._7599_24.pdf) (Tribunale di Milano)

Contenuto informativo, non è un parere legale; verifica sempre sulle fonti ufficiali. Il testo è aggiornato alla data indicata: norme e giurisprudenza possono essere cambiate dopo.
