# Atto di precetto

- Indirizzo da citare: https://chiostro.legal/formulari/atto-di-precetto
- Formulario · Processo civile · Aggiornato al 18/10/2026 — norme verificate sul testo vigente
- Modello in Word: https://chiostro.legal/formulari/atto-di-precetto.docx
- Di: Chiostro, assistente di ricerca giuridica sulle fonti ufficiali (https://chiostro.legal)

*Artt. 474, 475, 477, 478, 479, 480, 481 e 482 c.p.c., nel testo dato dal d.lgs. 149/2022 (abolizione della formula esecutiva) e dal correttivo d.lgs. 164/2024 (giudice competente per l'esecuzione, duplicato informatico). Con il calcolo delle somme, degli interessi e delle spese.*

> **Formulario di Chiostro.** Il modello è una base di lavoro: va adattato al caso, riletto e sottoscritto dal difensore, che ne resta l'unico autore. Le norme sono state lette nel testo vigente il 18/10/2026; prima di usarlo per un atto, controlla che nel frattempo non siano cambiate.

## In breve

- **Non esiste più la formula esecutiva.** Sentenze, provvedimenti e atti notarili, per valere come titolo esecutivo, «devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico, salvo che la legge disponga altrimenti» (art. 475). L'art. 476 è abrogato. Un precetto che parla di «titolo munito di formula esecutiva» è scritto con il codice di prima del 2023.
- **Tre avvertimenti obbligatori**: l'intimazione ad adempiere entro un termine **non minore di dieci giorni** con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata (art. 480, co. 1); l'avvertimento sulla **composizione della crisi da sovraindebitamento**, con le parole del codice (co. 2); l'**indicazione del giudice competente per l'esecuzione** (co. 3, correttivo 2024).
- **A pena di nullità**: indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo se fatta separatamente, oppure trascrizione integrale del titolo quando la legge la richiede (art. 480, co. 2).
- **Tempi**: niente esecuzione prima di dieci giorni dalla notifica, salvo autorizzazione per pericolo nel ritardo (art. 482); il precetto diventa inefficace se entro **90 giorni** dalla notifica non è iniziata l'esecuzione (art. 481).
- **Notifica alla parte personalmente**, come il titolo (artt. 479, co. 2, e 480, ultimo comma). Il precetto non si iscrive a ruolo: niente contributo unificato e niente 27 €.

## 1. A che cosa serve, quando si usa e quando no

**Serve** a intimare al debitore di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, annunciandogli l'esecuzione forzata. È l'atto che, «se la legge non dispone altrimenti», deve precedere l'esecuzione insieme alla notificazione del titolo (art. 479, co. 1). L'esecuzione forzata, a sua volta, «non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile» (art. 474, co. 1).

**Si usa** con uno dei titoli dell'art. 474, co. 2:
1. sentenze, provvedimenti e altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (sentenza di condanna di primo grado, decreto ingiuntivo esecutivo, ordinanza dell'art. 183-ter, verbale di conciliazione, ecc.);
2. scritture private autenticate, per le obbligazioni di somme di danaro in esse contenute, cambiali e altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce la stessa efficacia;
3. atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

Per l'esecuzione per consegna o rilascio servono i titoli dei nn. 1 e 3 (art. 474, co. 3).

**Non si usa** (o non si usa così):

| Situazione | Che cosa fare |
|---|---|
| Titolo non ancora esecutivo (decreto ingiuntivo non dichiarato esecutivo, sentenza di mero accertamento) | ottenere prima l'esecutorietà (art. 647) o un titolo di condanna |
| Credito da quantificare con operazioni non meramente aritmetiche | il diritto non è «liquido»: rischio di opposizione all'esecuzione (art. 615) |
| Titolo contro il defunto | il precetto agli eredi si notifica «soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo» (art. 477) |
| Titolo subordinato a cauzione | non si inizia l'esecuzione finché la cauzione non è prestata, e se ne fa constare con annotazione o atto separato (art. 478) |
| Debitore pubblica amministrazione | regole speciali (fra cui il foro dell'art. 26-bis, co. 1, per l'espropriazione di crediti): non trattate in questo formulario |

## 2. Riferimenti normativi (testo vigente verificato il 18/10/2026)

| Norma | Contenuto essenziale | In vigore dal |
|---|---|---|
| [art. 474 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art474!vig=) | titoli esecutivi; trascrizione integrale delle scritture private autenticate | 26/11/2024 |
| [art. 475 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art475!vig=) | copia attestata conforme o duplicato informatico | 26/11/2024 |
| [art. 476 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art476!vig=) | **abrogato** dal d.lgs. 149/2022 | 28/02/2023 |
| [art. 477 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art477!vig=) | titolo contro gli eredi | 21/04/1942 |
| [art. 478 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art478!vig=) | cauzione | 26/11/2024 |
| [art. 479 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art479!vig=) | notificazione del titolo e del precetto | 26/11/2024 |
| [art. 480 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art480!vig=) | forma del precetto e avvertimenti | 26/11/2024 |
| [art. 481 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art481!vig=) | inefficacia dopo 90 giorni | 21/04/1942 |
| [art. 482 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art482!vig=) | termine ad adempiere; esecuzione immediata | 04/07/1998 |
| [art. 654 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art654!vig=), co. 2 | precetto su decreto ingiuntivo esecutivo | 26/11/2024 |
| [art. 125 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art125!vig=) | sottoscrizione del precetto | 26/11/2024 |
| [art. 83 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art83!vig=), co. 3 | procura in calce al precetto | 04/07/2009 |
| [art. 91 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art91!vig=), co. 2 | spese di notifica di titolo e precetto liquidate dall'ufficiale giudiziario | 21/02/2012 |
| [art. 95 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art95!vig=) | spese dell'esecuzione a carico dell'esecutato | 21/04/1942 |
| [artt. 26](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art26!vig=), [26-bis](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art26bis!vig=), [27 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art27!vig=) | fori dell'esecuzione e delle opposizioni | 11/11/2014; 24/12/2021; 21/04/1942 |
| [art. 615 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art615!vig=) | opposizione al precetto (all'esecuzione) | 03/07/2016 |
| [art. 617 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art617!vig=) | opposizione agli atti esecutivi: 20 giorni | 11/09/2005 |
| [art. 1194 c.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art1194!vig=) | imputazione dei pagamenti a interessi e spese | 19/04/1942 |
| [art. 1283 c.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art1283!vig=) | anatocismo | 19/04/1942 |
| [art. 1284 c.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art1284!vig=) | saggio legale: 1,60% dal 1° gennaio 2026 | 28/12/2025 |
| [d.lgs. 231/2002](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-09;231~art5!vig=), artt. 2, 4, 5, 6 | interessi legali di mora; 40 € | 2012-2020 |
| [art. 2953 c.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art2953!vig=) | prescrizione decennale dopo il giudicato | 19/04/1942 |
| [d.m. 10 marzo 2014, n. 55](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-03-10;55~art2!vig=), artt. 2 e 4 | spese generali 15%; fase esecutiva | 23/10/2022 |
| [art. 16 d.P.R. 633/1972](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art16!vig=) | IVA 22%, in vigore fino al 31/12/2026 | 01/01/2016 |
| [art. 11 l. 576/1980](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-09-20;576~art11!vig=) | contributo integrativo (CPA) | 06/03/1992 |
| [d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi)](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art65!vig=), artt. 65, 67, 390 | procedure di sovraindebitamento; disciplina transitoria | 28/09/2024; 15/07/2022 |

**Diritto transitorio della riforma dell'esecuzione.** Le modifiche del d.lgs. 149/2022 agli artt. 475, 476, 478 e 479 (art. 3, co. 34, lett. b, c, d ed e: abolizione della formula esecutiva) «si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023» (art. 35, co. 8); gli artt. 474, 475, 478 e 479, come modificati da quel decreto e dal d.lgs. 164/2024, «si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023» (art. 7, co. 4, d.lgs. 164/2024). Per un precetto notificato oggi valgono quindi le regole nuove anche se il titolo è anteriore.

## 3. Termini e scadenze

| Chi | Che cosa | Entro quando | Se si sbaglia |
|---|---|---|---|
| Creditore | notificare il titolo (copia attestata conforme o duplicato informatico) alla parte personalmente | prima del precetto o insieme, di seguito al titolo, purché la notifica sia alla parte personalmente (art. 479) | nullità dell'esecuzione per mancata notifica del titolo |
| Creditore, se il debitore è morto | notificare il precetto agli eredi | non prima di **10 giorni** dalla notificazione del titolo agli eredi; entro un anno dalla morte la notifica agli eredi può farsi collettivamente e impersonalmente all'ultimo domicilio del defunto (art. 477) | — |
| Debitore | adempiere | entro il termine del precetto, **non minore di dieci giorni** (art. 480, co. 1) | — |
| Creditore | iniziare l'esecuzione | non prima che sia decorso il termine del precetto e comunque non prima di 10 giorni dalla notifica, salvo autorizzazione all'esecuzione immediata del presidente del tribunale competente per l'esecuzione, con o senza cauzione, «se vi è pericolo nel ritardo» (art. 482) | pignoramento nullo se anticipato |
| Creditore | iniziare l'esecuzione (pignoramento) | entro **90 giorni** dalla notifica del precetto; il termine resta sospeso se è proposta opposizione e riprende a norma dell'art. 627 (art. 481) | precetto inefficace: devi rinotificarlo |
| Debitore | opposizione al precetto per contestare il diritto a procedere | prima dell'inizio dell'esecuzione, con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27 (art. 615, co. 1) | — |
| Debitore | opposizione per irregolarità formale del titolo o del precetto | **20 giorni** dalla notifica del titolo o del precetto, con citazione davanti al giudice indicato nell'art. 480, co. 3 (art. 617, co. 1) | decadenza |

**Come si contano i termini.** Si esclude il giorno iniziale e si contano i festivi; se l'ultimo giorno è festivo la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo; la proroga vale anche per gli atti da compiere fuori udienza che scadono di sabato (art. 155 c.p.c.). **Sospensione feriale**: «il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie [...] è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione»; se il termine comincia in agosto, l'inizio è differito alla fine del periodo (art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742). Non si applica alle cause dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (fra cui procedimenti cautelari e opposizione all'esecuzione, oltre alle cause dichiarate urgenti) e alle controversie degli artt. 429 e 459 c.p.c. richiamate dall'art. 3 della stessa legge (rinvio storico alle controversie di lavoro e di previdenza). **Termini «a ritroso»** (quelli che si contano all'indietro dall'udienza, come i 70 giorni del convenuto o le memorie dell'art. 171-ter): la proroga dell'art. 155 è pensata per i termini che corrono in avanti e, applicata a ritroso, accorcerebbe lo spazio dell'altra parte; quando l'ultimo giorno utile cade di sabato o di festivo, la scelta che non espone a contestazioni è depositare il giorno lavorativo precedente. Allo stesso modo, quando un termine a ritroso attraversa agosto, conta il periodo feriale come neutro e anticipa: costa al più qualche settimana di lavoro in anticipo, mentre l'errore opposto costa la decadenza.

**Sospensione feriale ed esecuzione.** L'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, richiamato dall'art. 3 l. 742/1969, include fra le cause trattate nel periodo feriale quelle «di opposizione all'esecuzione»: per le opposizioni esecutive non contare sulla sospensione di agosto. Per il termine di 90 giorni dell'art. 481, che grava su di te, vale la stessa prudenza: l'esempio che segue è costruito fuori da agosto.

### Esempio di calcolo dei termini

Precetto notificato a mezzo PEC con consegna **martedì 3 novembre 2026**.

| Passaggio | Calcolo | Data |
|---|---|---|
| Ultimo giorno del termine ad adempiere (dieci giorni) | 3 novembre + 10 | venerdì 13 novembre 2026 |
| Primo giorno utile per il pignoramento | decorsi dieci giorni | sabato 14 novembre 2026 (nella pratica, il primo giorno di servizio dell'ufficiale giudiziario) |
| Ultimo giorno per iniziare l'esecuzione | 3 novembre + 90 | **lunedì 1° febbraio 2027** |
| Ultimo giorno per l'opposizione agli atti (art. 617, co. 1) | 3 novembre + 20 | lunedì 23 novembre 2026 |

## 4. Il calcolo delle somme

**Regole che governano il conteggio**
- Le somme intimate devono corrispondere al titolo: capitale, interessi nella misura e dalla decorrenza indicate dal titolo, spese liquidate nel titolo, spese successive (precetto, notifiche). Le spese dell'esecuzione sono a carico di chi la subisce (art. 95).
- Gli interessi si calcolano sul capitale, non sugli interessi: l'anatocismo è ammesso solo dal giorno della domanda giudiziale o per convenzione posteriore alla scadenza e per interessi dovuti almeno per sei mesi (art. 1283 c.c.).
- Se il debitore ha pagato in parte, il pagamento si imputa prima agli interessi e alle spese, poi al capitale, salvo consenso del creditore (art. 1194 c.c.).
- **Interessi legali** (art. 1284, co. 1, c.c.): 1,60% dal 1° gennaio 2026 (d.m. 10 dicembre 2025, in G.U. 13 dicembre 2025, n. 289); 2% nel 2025 (d.m. 10 dicembre 2024); 2,50% nel 2024 (d.m. 29 novembre 2023); 5% nel 2023. Il saggio per il 2027 sarà fissato con decreto entro il 15 dicembre 2026: **non ancora pubblicato** alla data di questo formulario.
- **Interessi commerciali** (d.lgs. 231/2002): tasso di riferimento + 8 punti, interessi semplici su base giornaliera (art. 2, lett. e); per il primo semestre il tasso in vigore il 1° gennaio, per il secondo quello in vigore il 1° luglio (art. 5, co. 2). **2026**: 2,15% nel primo semestre (comunicato MEF in G.U., Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 2026) e 2,40% nel secondo (G.U., Serie generale, n. 163 del 16 luglio 2026), cioè interessi di mora al **10,15%** e al **10,40%**. Primo semestre 2027: non ancora pubblicato.
- **Spese legali**: rimborso forfettario delle spese generali del 15% del compenso (art. 2, co. 2, d.m. 55/2014); contributo integrativo per la Cassa forense (art. 11 l. 576/1980; la misura del 4% è fissata dalla regolamentazione della Cassa e l'abbiamo verificata solo su fonti secondarie); IVA al 22% se dovuta (art. 16 d.P.R. 633/1972, in vigore fino al 31 dicembre 2026; dal 1° gennaio 2027 l'articolo è abrogato dal testo unico IVA, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, nel quale l'aliquota va verificata).

### Esempio di calcolo delle somme

Titolo: decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642, co. 2, per una fornitura fra imprese. Capitale **12.000,00 €** (fattura scaduta il 31 gennaio 2026); interessi di mora del d.lgs. 231/2002 dal 1° febbraio 2026 al saldo; 40 € dell'art. 6, co. 2; spese della fase monitoria liquidate nel decreto. Precetto notificato il **3 novembre 2026**. Gli importi segnati «ipotetico» sono solo esemplificativi: usa quelli del tuo titolo e della tua nota.

| Voce | Calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Capitale | — | 12.000,00 € |
| Interessi di mora 1/2/2026 – 30/6/2026 | 12.000 × 10,15% × 150/365 | 500,55 € |
| Interessi di mora 1/7/2026 – 3/11/2026 | 12.000 × 10,40% × 126/365 | 430,82 € |
| Importo forfettario art. 6, co. 2, d.lgs. 231/2002 | — | 40,00 € |
| Spese del monitorio liquidate nel decreto: compensi (ipotetico) | — | 1.000,00 € |
| spese generali 15% | 1.000 × 15% | 150,00 € |
| contributo integrativo 4% | (1.000 + 150) × 4% | 46,00 € |
| esborsi: contributo unificato dimezzato e anticipazione forfettaria | 118,50 + 27,00 | 145,50 € |
| Compenso per il precetto (ipotetico, da determinare sui parametri del d.m. 55/2014) | — | 300,00 € |
| spese generali 15% | 300 × 15% | 45,00 € |
| contributo integrativo 4% | (300 + 45) × 4% | 13,80 € |
| **Totale intimato al netto dell'IVA** | | **14.671,67 €** |
| IVA sulle spese legali, se dovuta | secondo la fattura del difensore | [importo] |
| Spese di notifica del precetto | liquidate dall'ufficiale giudiziario (art. 91, co. 2) o pari a zero se notifichi a mezzo PEC | [importo] |

Più gli interessi successivi fino al saldo e le spese successive occorrende. Se il credito non fosse commerciale, gli interessi legali sullo stesso capitale e periodo (276 giorni all'1,60%) sarebbero 145,18 €: la differenza spiega perché, in opposizione, la natura della transazione è la prima cosa che il debitore contesta.

## 5. Costi e notifica

Il precetto **non si deposita** e non si iscrive a ruolo: non si paga il contributo unificato né l'anticipazione forfettaria di 27 €. Costi successivi, per l'esecuzione: contributo unificato di 278 € per l'esecuzione immobiliare, della metà (139 €) per le altre esecuzioni, 43 € per le esecuzioni mobiliari di valore inferiore a 2.500 € (art. 13, co. 2, d.P.R. 115/2002); 27 € al momento dell'istanza di assegnazione o vendita (art. 30, co. 1); 168 € per l'opposizione agli atti esecutivi (art. 13, co. 2).

**Notifica a mezzo PEC da parte dell'avvocato** (l. 21 gennaio 1994, n. 53). È **obbligatoria** quando il destinatario è un soggetto tenuto per legge a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi (per esempio imprese e professionisti iscritti in albi) o ha eletto domicilio digitale iscritto nel pubblico elenco delle persone fisiche (art. 3-ter, co. 1). Se la notifica PEC non riesce per causa imputabile al destinatario, l'avvocato inserisce l'atto nell'area riservata del Portale dei servizi telematici e la notifica si ha per eseguita nel decimo giorno successivo o, se prima, quando il destinatario vi accede (art. 3-ter, co. 2); se non riesce per causa non imputabile, si procede a mezzo posta o ufficiale giudiziario, dichiarandolo (co. 3; art. 137, ultimo comma, c.p.c.). Requisiti formali: indirizzo del notificante e del destinatario risultanti da pubblici elenchi; oggetto del messaggio «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»; relazione di notifica su documento informatico separato firmato digitalmente, con i dati dell'art. 3-bis, co. 5 (fra cui l'elenco da cui è estratto l'indirizzo e, per le copie di atti analogici, l'attestazione di conformità). Perfezionamento: per il notificante alla ricevuta di accettazione, per il destinatario alla ricevuta di avvenuta consegna (art. 3-bis, co. 3); le notifiche PEC si fanno senza limiti orari, ma se la consegna avviene fra le 21 e le 7 si perfezionano per il destinatario alle 7 (art. 147, co. 2 e 3, c.p.c.). Per la notifica a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario: per il notificante conta la consegna del plico all'ufficiale giudiziario (art. 149, co. 3, c.p.c.).

**Alla parte personalmente.** Titolo e precetto vanno notificati «alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti» (artt. 479, co. 2, e 480, ultimo comma), non al procuratore costituito nel giudizio in cui il titolo si è formato. La notifica a mezzo PEC all'indirizzo del debitore risultante da pubblici elenchi rispetta la regola.

**Il titolo in copia attestata conforme.** L'art. 475 non dice chi attesta la conformità; l'art. 196-octies disp. att. c.p.c. consente al difensore di estrarre dal fascicolo informatico duplicati e copie dei provvedimenti e di attestarne la conformità, con la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono. Per gli atti notarili la copia deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio (art. 153 disp. att.). Se l'ufficio esecuzioni del tuo tribunale segue prassi particolari, verificale prima.

## 6. Lista di controllo

- [ ] Il titolo è esecutivo? (Sentenza di condanna, decreto dichiarato esecutivo ex art. 647 o provvisoriamente esecutivo ex artt. 642 o 648, atto notarile, cambiale, scrittura privata autenticata per somme di danaro.)
- [ ] Il diritto è certo, liquido ed esigibile alla data del precetto? Termini, condizioni, cauzione (art. 478)?
- [ ] Il titolo è stato notificato alla parte personalmente? Con quale data? (Va indicata nel precetto, a pena di nullità, se la notifica è stata fatta separatamente: art. 480, co. 2.)
- [ ] Il titolo è una scrittura privata autenticata (art. 474, co. 2, n. 2)? Allora va trascritta integralmente nel precetto (art. 474, co. 3; art. 480, co. 2) e l'ufficiale giudiziario deve certificare la corrispondenza prima della relata.
- [ ] Per il decreto ingiuntivo: menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà (art. 654, co. 2).
- [ ] Debitore deceduto? Eredi e termine dell'art. 477.
- [ ] Conteggio: capitale, interessi per periodi e tassi, spese liquidate, spese successive; pagamenti parziali imputati secondo l'art. 1194 c.c.
- [ ] Termine ad adempiere non inferiore a dieci giorni e avvertimento dell'esecuzione forzata.
- [ ] Avvertimento sul sovraindebitamento con le parole dell'art. 480, co. 2.
- [ ] Indicazione del giudice competente per l'esecuzione (art. 480, co. 3: fori degli artt. 26 e 26-bis).
- [ ] Sottoscrizione del difensore con codice fiscale (art. 125); procura (in calce: art. 83, co. 3).
- [ ] Notifica alla parte personalmente; calendario: dieci giorni, novanta giorni.

## 7. Il modello

```text
BOZZA — da rivedere e sottoscrivere dal difensore

ATTO DI PRECETTO
(artt. 479 e 480 c.p.c.)

[Nome Cognome / denominazione], [dati identificativi], codice fiscale [codice fiscale] [e partita IVA], [in persona del legale rappresentante pro tempore], rappresentato/a e difeso/a dall'avv. [Nome Cognome] (codice fiscale [codice fiscale]), giusta procura alle liti in calce al presente atto [VARIANTE: già rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo / all'atto di citazione, estesa alla fase esecutiva], con domicilio eletto presso lo studio del difensore in [indirizzo] e domicilio digitale all'indirizzo PEC [PEC del difensore];
— creditore istante —

PREMESSO CHE
[VARIANTE A — decreto ingiuntivo]
- con decreto ingiuntivo n. [..]/[anno] (R.G. n. [..]/[anno]), pronunciato il [data] dal [Tribunale / Giudice di pace] di [città], è stato ingiunto a [debitore] di pagare all'istante la somma di € [importo], oltre interessi [indicare misura e decorrenza come nel decreto] e spese della procedura liquidate in € [compensi] per compensi ed € [esborsi] per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, contributo previdenziale e IVA come per legge;
- il decreto è stato [dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642, (primo / secondo) comma, c.p.c. con lo stesso decreto] [dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. con decreto del (data)] [dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. con ordinanza del (data) nel giudizio di opposizione R.G. n. (..)];
- il ricorso e il decreto, in copia attestata conforme all'originale, sono stati notificati al debitore personalmente il [data];
[VARIANTE B — sentenza]
- con sentenza n. [..]/[anno], pubblicata il [data] (R.G. n. [..]/[anno]), il Tribunale di [città] ha condannato [debitore] al pagamento in favore dell'istante della somma di € [importo], oltre interessi [...] e spese di lite liquidate in € [...];
- la sentenza, in [copia attestata conforme all'originale / duplicato informatico], è stata notificata al debitore personalmente il [data];
[VARIANTE C — atto notarile]
- con atto ricevuto dal notaio [nome] di [città] in data [data], rep. n. [..], racc. n. [..], [debitore] si è obbligato a [...];
- l'atto, in copia attestata conforme munita del sigillo del notaio, è stato notificato al debitore personalmente il [data];
[VARIANTE D — scrittura privata autenticata (art. 474, secondo comma, n. 2, c.p.c.)]
- con scrittura privata autenticata dal notaio [nome] in data [data], rep. n. [..], [debitore] si è obbligato a pagare all'istante la somma di € [...]; se ne trascrive integralmente il contenuto: «[trascrizione integrale]»;
[VARIANTE E — cambiale]
- [debitore] ha emesso [o: ha girato / ha avallato] cambiale [pagherò / tratta] di € [importo], con scadenza [data], non pagata [e protestata il (data)];

- il debitore non ha adempiuto;

tutto ciò premesso, l'istante, come sopra rappresentato e difeso,

INTIMA
a [debitore], [dati identificativi], codice fiscale [codice fiscale], [residente in / con sede in] [indirizzo],
di pagare all'istante, entro il termine di dieci giorni dalla notificazione del presente atto, le seguenti somme:

a) capitale                                                        € [importo]
b) interessi [moratori ex d.lgs. 231/2002 / legali] dal [data] al [data del precetto], come da prospetto allegato     € [importo]
c) [importo forfettario ex art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002]       € [40,00]
d) spese liquidate nel titolo: compensi                            € [importo]
   rimborso forfettario spese generali 15%                         € [importo]
   contributo previdenziale 4%                                     € [importo]
   IVA [se dovuta]                                                 € [importo]
   esborsi                                                         € [importo]
e) compenso per il presente atto                                   € [importo]
   rimborso forfettario spese generali 15%                         € [importo]
   contributo previdenziale 4%                                     € [importo]
   IVA [se dovuta]                                                 € [importo]
f) spese di notificazione del presente atto                        € [importo, come liquidate dall'ufficiale giudiziario]
                                                       TOTALE      € [importo]
oltre agli interessi successivi dal [giorno successivo] al saldo e alle spese successive occorrende,

con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

[EVENTUALE — art. 482 c.p.c.] Con decreto del Presidente del Tribunale di [città] del [data], scritto in calce al presente precetto, l'istante è stato autorizzato all'esecuzione immediata [con / senza] cauzione; il decreto è trascritto dall'ufficiale giudiziario nella copia notificata.

AVVERTE
il debitore che può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

INDICA
quale giudice competente per l'esecuzione il Tribunale di [città] [VARIANTE espropriazione presso terzi: giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 26-bis, secondo comma, c.p.c.) / VARIANTE espropriazione mobiliare presso il debitore: giudice del luogo in cui le cose si trovano (art. 26, primo comma, c.p.c.) / VARIANTE autoveicoli: giudice del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore (art. 26, secondo comma, c.p.c.) / VARIANTE immobili: giudice del luogo in cui si trovano (art. 26, primo comma, c.p.c.)].

[VARIANTE — precetto sottoscritto dalla parte personalmente] L'istante dichiara la propria residenza in [comune sede del giudice dell'esecuzione] [oppure: elegge domicilio in ... / indica l'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi ... / elegge domicilio digitale speciale ...] (art. 480, terzo comma, c.p.c.).

[Luogo], [data]
Avv. [Nome Cognome] (firmato digitalmente)

PROCURA [se non già rilasciata con estensione alla fase esecutiva: in calce al precetto, art. 83, terzo comma, c.p.c.]

ALLEGATO — PROSPETTO DI CALCOLO DEGLI INTERESSI
periodo dal [..] al [..]: capitale € [..] × tasso [..]% × giorni [..] / 365 = € [..]
periodo dal [..] al [..]: capitale € [..] × tasso [..]% × giorni [..] / 365 = € [..]
fonti dei tassi: [art. 1284 c.c. e d.m. del (data) / comunicati MEF in G.U. n. (..) del (..)]

RELATA DI NOTIFICA [alla parte personalmente: PEC ex art. 3-bis l. 53/1994 all'indirizzo risultante da pubblici elenchi / ufficiale giudiziario]
[VARIANTE D: certificazione dell'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale (art. 480, secondo comma, c.p.c.)]
```

## 8. Note di compilazione, punto per punto

1. **Niente formula esecutiva.** Dal 1° marzo 2023 il titolo vale se rilasciato «in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico» (art. 475); l'esecuzione è preceduta dalla notificazione «del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all'originale e del precetto» (art. 479, co. 1).
2. **Requisiti a pena di nullità** (art. 480, co. 2): indicazione delle parti; data della notificazione del titolo, se fatta separatamente; trascrizione integrale del titolo quando la legge la richiede (per le scritture private autenticate: art. 474, co. 3), con la certificazione dell'ufficiale giudiziario.
3. **L'avvertimento sul sovraindebitamento** va trascritto con le parole del codice: «Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore» (art. 480, co. 2, periodo inserito dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83). Il lessico è quello della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Dal 15 luglio 2022 le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono regolate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, artt. 65 ss.: per il consumatore la «ristrutturazione dei debiti», art. 67), mentre la l. 3/2012 continua ad applicarsi alle domande depositate prima della sua entrata in vigore (art. 390). L'art. 480 non è stato aggiornato: **trascrivi l'avvertimento con le parole del codice**; se vuoi, aggiungi — senza sostituire — il riferimento alle procedure del Codice della crisi.
4. **Il giudice competente per l'esecuzione** (art. 480, co. 3, correttivo 2024). Va indicato sempre. Se il precetto è sottoscritto dalla parte personalmente, servono anche la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune del giudice, oppure una PEC da pubblici elenchi o un domicilio digitale speciale. In mancanza, «le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis». Il giudice indicato ai sensi dell'art. 480, co. 3, conta anche per le opposizioni: l'opposizione agli atti proposta prima dell'esecuzione va davanti a lui (art. 617, co. 1), e la regola sulla competenza per le opposizioni all'esecuzione (giudice del luogo dell'esecuzione) fa «salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma» (art. 27, co. 1).
5. **Decreto ingiuntivo.** «Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà» (art. 654, co. 2).
6. **Termine ad adempiere.** Non meno di dieci giorni (art. 480, co. 1). Puoi indicarne uno più lungo; non più breve, salvo l'autorizzazione dell'art. 482, data con decreto in calce al precetto e trascritta dall'ufficiale giudiziario nella copia da notificare.
7. **Somme.** Chiedi solo ciò che il titolo ti dà, più le spese successive. Allegare il prospetto degli interessi con periodi, tassi e fonti rende il precetto verificabile e toglie argomenti all'opposizione.
8. **Sottoscrizione e procura.** Il precetto è sottoscritto a norma dell'art. 125 (art. 480, ultimo comma). La procura può essere apposta in calce o a margine del precetto (art. 83, co. 3).
9. **Prescrizione.** I diritti accertati con sentenza di condanna passata in giudicato si prescrivono in dieci anni anche se soggetti a prescrizione più breve (art. 2953 c.c.); il precetto, che contiene un'intimazione di pagamento, vale come «atto che valga a costituire in mora il debitore» e interrompe la prescrizione (art. 2943, co. 4, c.c.).

## 9. Errori frequenti e come evitarli

| Errore | Eccezione del debitore | Come evitarlo |
|---|---|---|
| Titolo notificato al procuratore costituito invece che alla parte | nullità della notifica del titolo (art. 479, co. 2) | notifica alla parte personalmente |
| Data di notifica del titolo omessa | nullità del precetto (art. 480, co. 2) | indicala nelle premesse |
| Avvertimento sul sovraindebitamento riscritto con il lessico del Codice della crisi al posto di quello della legge | contestazione della conformità all'art. 480, co. 2 (vedi i punti incerti sulla sanzione) | trascrivi le parole del codice |
| Giudice dell'esecuzione non indicato | le opposizioni si propongono davanti al giudice del luogo di notifica (art. 480, co. 3) | indicalo secondo gli artt. 26 e 26-bis |
| Interessi commerciali senza titolo che li riconosca, o calcolati sugli interessi | opposizione all'esecuzione per la parte eccedente (art. 615) | segui il titolo; art. 1283 c.c. |
| IVA chiesta a un creditore che la detrae | contestazione frequente in opposizione | valuta se esporla |
| Pignoramento al 91° giorno | precetto inefficace (art. 481) | in agenda la scadenza dei 90 giorni |
| Precetto agli eredi notificato insieme al titolo | violazione dell'art. 477 | aspetta dieci giorni dalla notifica del titolo |
| «Titolo munito di formula esecutiva» | nessuna nullità in sé, ma è il segnale di un modello vecchio: controlla di aver applicato gli artt. 475 e 479 vigenti | usa questo modello |

## 10. Varianti e casi particolari

- **Più debitori.** Un precetto per ciascuno, o un unico atto notificato a ciascuno personalmente; per ognuno corrono i propri termini.
- **Esecuzione per consegna o rilascio.** Solo con i titoli dei nn. 1 e 3 dell'art. 474 (co. 3); il precetto intima la consegna o il rilascio del bene, descritto in modo puntuale.
- **Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642, primo comma**, con autorizzazione a procedere senza il termine dell'art. 482 (art. 642, co. 3): indicalo nel precetto e procedi subito.
- **Debitore consumatore con titolo monitorio non opposto.** Dopo la sentenza della Corte di giustizia del 17 maggio 2022 (Grande Sezione, cause riunite C-693/19 e C-831/19), il giudice dell'esecuzione può controllare il carattere abusivo delle clausole del contratto alla base del decreto non opposto: prima di procedere, rileggi il contratto con gli occhi del giudice dell'esecuzione.
- **Opposizione del debitore.** Se contesta il diritto a procedere prima dell'esecuzione, propone opposizione al precetto con citazione e può chiedere al giudice, per gravi motivi, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, limitata alla parte contestata se la contestazione è parziale (art. 615, co. 1). Il termine di efficacia del precetto resta sospeso (art. 481, co. 2).

## 11. Punti incerti dichiarati

1. **Sanzione per l'omissione dell'avvertimento sul sovraindebitamento.** L'art. 480, co. 2, prevede la nullità per l'indicazione delle parti, della data di notifica del titolo e per la trascrizione integrale; l'avvertimento è previsto in un periodo successivo («deve altresì contenere»). Se la nullità si estenda all'avvertimento è questione su cui le opinioni non sono uniformi: inseriscilo sempre.
2. **Base di calcolo dell'IVA sulle spese legali.** L'art. 11 l. 576/1980 stabilisce che il contributo integrativo «non è soggetto all'IRPEF né all'IVA»; la composizione dell'imponibile IVA nella fattura del difensore va verificata secondo la prassi fiscale. Per questo l'esempio indica il totale al netto dell'IVA.
3. **Misura del contributo integrativo (4%)**: verificata solo su fonti secondarie (regolamentazione della Cassa forense).
4. **Compenso per il precetto**: l'importo dell'esempio è ipotetico; va determinato sui parametri delle tabelle allegate al d.m. 55/2014 nel testo aggiornato (d.m. 147/2022), che non sono state rilette in questa sede.
5. **Sospensione feriale e art. 481.** Non contarci: costruisci il calendario fuori da agosto o anticipa.
6. **Copia attestata conforme del titolo estratta dal difensore**: l'art. 475 non indica chi attesta; il formulario si fonda sull'art. 196-octies disp. att. Verifica la prassi dell'ufficio.
7. **Aliquota IVA dal 2027**: da verificare nel testo unico IVA (d.lgs. 10/2026).

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*Aggiornato al 18/10/2026 · norme verificate su Normattiva (testo vigente), Gazzetta Ufficiale, EUR-Lex e corpus di Chiostro il 18/10/2026*

Contenuto informativo, non è un parere legale; verificate sempre sulle fonti ufficiali. Il modello è una base di lavoro: va adattato al caso, riletto e sottoscritto dal difensore. Norme e giurisprudenza possono essere cambiate dopo la data indicata.
