# Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e chiamata di terzo

- Indirizzo da citare: https://chiostro.legal/formulari/comparsa-costituzione-riconvenzionale-chiamata-terzo
- Formulario · Processo civile · Aggiornato al 18/10/2026 — norme verificate sul testo vigente
- Modello in Word: https://chiostro.legal/formulari/comparsa-costituzione-riconvenzionale-chiamata-terzo.docx
- Di: Chiostro, assistente di ricerca giuridica sulle fonti ufficiali (https://chiostro.legal)

*Artt. 166, 167, 269 c.p.c. e norme collegate (artt. 36, 38, 106, 171, 171-bis, 171-ter, 271 c.p.c.), nel testo dato dal d.lgs. 149/2022 e dal correttivo d.lgs. 164/2024.*

> **Formulario di Chiostro.** Il modello è una base di lavoro: va adattato al caso, riletto e sottoscritto dal difensore, che ne resta l'unico autore. Le norme sono state lette nel testo vigente il 18/10/2026; prima di usarlo per un atto, controlla che nel frattempo non siano cambiate.

## In breve

- **Il termine decisivo è uno solo**: la comparsa va depositata **almeno 70 giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione** (art. 166). È lì, e solo lì, che si salvano riconvenzionale, eccezioni in senso stretto, chiamata del terzo ed eccezione di incompetenza.
- **Chiamata del terzo da parte del convenuto**: dichiarazione nella comparsa **e**, contestualmente, richiesta al giudice istruttore di spostare la prima udienza; il giudice fissa la nuova udienza con decreto nel termine dell'art. 171-bis; la citazione al terzo la notifica il convenuto, rispettando i 120 giorni liberi (art. 269, co. 2).
- **Presa di posizione**: il convenuto deve prendere posizione «in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda» (art. 167, co. 1); i fatti non specificamente contestati il giudice li pone a fondamento della decisione (art. 115, co. 1).
- **Costi**: se la causa l'ha già iscritta l'attore, la riconvenzionale e la chiamata in causa obbligano il convenuto a dichiararle e a pagare un **autonomo contributo unificato** sul valore della domanda proposta (art. 14, co. 3, secondo periodo, d.P.R. 115/2002). Se invece si costituisce per primo il convenuto, è lui a pagare il contributo per l'iscrizione della causa (art. 14, co. 1): senza almeno il minimo la causa non si iscrive (co. 3.1).
- **Mediazione**: dal 25 gennaio 2025 l'art. 5, co. 2, d.lgs. 28/2010 fa della mediazione la condizione di procedibilità «della domanda introduttiva del giudizio»: la domanda riconvenzionale non vi è soggetta.

## 1. A che cosa serve, quando si usa e quando no

**Serve** al convenuto in un giudizio ordinario di cognizione davanti al tribunale per costituirsi: «depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione» (art. 166). Nella comparsa il convenuto «deve proporre tutte le sue difese», indicare generalità e codice fiscale, i mezzi di prova, i documenti e formulare le conclusioni (art. 167, co. 1).

**La riconvenzionale** si usa per far valere contro l'attore una pretesa propria (non una semplice difesa). Il giudice della causa principale ne conosce se dipende dal titolo dedotto dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, «purché non eccedano la sua competenza per materia o valore» (art. 36).

**La chiamata del terzo** si usa quando il convenuto ritiene la causa comune a un terzo o pretende di esserne garantito (art. 106): l'assicuratore, il venditore a monte, il coobbligato, il subappaltatore.

**Non si usa**:

| Situazione | Strumento corretto |
|---|---|
| Il giudizio è introdotto con ricorso nel procedimento semplificato | comparsa dell'art. 281-undecies, co. 3, da depositare «non oltre dieci giorni prima dell'udienza» (co. 2); chiamata del terzo con dichiarazione e richiesta di spostamento dell'udienza (co. 4) |
| Davanti al giudice di pace | forme del semplificato (art. 316); le informazioni sulle decadenze e sulla difesa tecnica le dà il giudice nel decreto di fissazione dell'udienza (art. 318, co. 2) |
| Opposizione a decreto ingiuntivo | il creditore opposto è convenuto in senso formale e si costituisce con la comparsa (art. 645 rinvia alle norme del processo di cognizione), ma la sua domanda è quella del ricorso monitorio: è attore in senso sostanziale, e le sezioni C (riconvenzionale) e D (chiamata del terzo) di questo modello non si adattano alla sua posizione senza verificare i limiti che la giurisprudenza ne ricava. Attenzione anche all'onere di mediazione dell'art. 5-bis d.lgs. 28/2010 (vedi il formulario sull'opposizione) |
| L'esigenza di chiamare il terzo nasce in capo all'attore dalle difese del convenuto | è l'attore a chiedere l'autorizzazione, a pena di decadenza, nella memoria n. 1 dell'art. 171-ter (art. 269, co. 3) |

## 2. Riferimenti normativi (testo vigente verificato il 18/10/2026)

| Norma | Contenuto essenziale | In vigore dal |
|---|---|---|
| [art. 166 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art166!vig=) | costituzione almeno 70 giorni prima dell'udienza fissata nella citazione | 01/01/2023 |
| [art. 167 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art167!vig=) | contenuto della comparsa; decadenze; riconvenzionale nulla; chiamata del terzo | 01/01/2023 |
| [art. 269 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art269!vig=) | procedimento della chiamata di terzo | 01/01/2023 |
| [art. 271 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art271!vig=) | costituzione del terzo chiamato | 26/11/2024 |
| [art. 106 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art106!vig=) | intervento su istanza di parte | 21/04/1942 |
| [art. 32 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art32!vig=) | cause di garanzia | 04/07/1998 |
| [art. 36 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art36!vig=) | domande riconvenzionali e competenza | 21/04/1942 |
| [art. 38 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art38!vig=) | eccezione di incompetenza nella comparsa tempestiva | 26/11/2024 |
| [art. 14 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art14!vig=), co. 2 | contestazione del valore «soltanto nella prima difesa» | 21/04/1942 |
| [art. 102 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art102!vig=) | litisconsorzio necessario | 16/02/2006 |
| [art. 115 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art115!vig=) | fatti non specificamente contestati | 04/07/2009 |
| [art. 171 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art171!vig=) | costituzione tardiva; contumacia | 26/11/2024 |
| [art. 171-bis c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art171bis!vig=) | verifiche preliminari (fra cui l'art. 269, co. 2) | 26/11/2024 |
| [art. 171-ter c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art171ter!vig=) | memorie integrative | 26/11/2024 |
| [art. 163-bis c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art163bis!vig=), co. 3 | anticipazione dell'udienza su istanza del convenuto | 26/11/2024 |
| [art. 183 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art183!vig=) | prima udienza | 26/11/2024 |
| [art. 183-quater c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art183quater!vig=) | ordinanza di rigetto della domanda | 26/11/2024 |
| [art. 281-undecies c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art281undecies!vig=) | comparsa nel procedimento semplificato | 26/11/2024 |
| [art. 2938 c.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art2938!vig=), [art. 1242 c.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art1242!vig=), [art. 1460 c.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art1460!vig=) | eccezioni che il giudice non rileva d'ufficio (prescrizione, compensazione) ed eccezione d'inadempimento | 19/04/1942 |
| [art. 5 d.lgs. 28/2010](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art5!vig=), co. 2 | eccezione di improcedibilità a pena di decadenza | 25/01/2025 |
| [art. 3 d.l. 132/2014](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art3!vig=), co. 1 | eccezione di improcedibilità (negoziazione assistita) | 30/06/2023 |
| [art. 14 d.P.R. 115/2002](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art14!vig=), co. 3 | dichiarazione e contributo per riconvenzionale e chiamata | 01/01/2025 |
| [d.m. 110/2023](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-08-07;110~art5!vig=), art. 5, co. 3 | riconvenzionale e chiamata giustificano il superamento dei limiti | 26/08/2023 |

Le disposizioni dei decreti 149/2022 e 164/2024 si applicano ai procedimenti instaurati (o introdotti) dopo il 28 febbraio 2023 (art. 35, co. 1, d.lgs. 149/2022; art. 7, co. 1, d.lgs. 164/2024). Per una causa iniziata prima, la comparsa segue il vecchio rito: non usare questo modello.

## 3. Termini e scadenze

| Chi | Che cosa | Entro quando | Se si sbaglia |
|---|---|---|---|
| Convenuto | depositare la comparsa con citazione notificata, procura e documenti | almeno 70 giorni prima dell'udienza fissata nella citazione (art. 166) | costituzione ancora possibile, ma «restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167» (art. 171, co. 2) |
| Convenuto | proporre riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio | nella comparsa tempestiva (art. 167, co. 2) | decadenza |
| Convenuto | eccepire l'incompetenza per materia, valore e territorio, indicando per il territorio il giudice competente | nella comparsa tempestiva (art. 38, co. 1) | decadenza; l'eccezione per territorio senza indicazione del giudice «si ha per non proposta» |
| Convenuto | contestare il valore dichiarato o presunto | «soltanto nella prima difesa» (art. 14, co. 2) | il valore resta fissato (co. 3) |
| Convenuto | eccepire il mancato esperimento della mediazione o della negoziazione assistita | a pena di decadenza (art. 5, co. 2, d.lgs. 28/2010; art. 3, co. 1, d.l. 132/2014): nella comparsa | resta il rilievo d'ufficio del giudice «non oltre la prima udienza» |
| Convenuto | dichiarare la chiamata del terzo e chiedere lo spostamento della prima udienza | nella comparsa, «a pena di decadenza» (art. 269, co. 2) | decadenza dalla chiamata |
| Giudice istruttore | fissare con decreto la nuova udienza per la citazione del terzo | nel termine dell'art. 171-bis (15 giorni dalla scadenza del termine dell'art. 166) | termine per il giudice |
| Convenuto | notificare la citazione al terzo | in tempo utile perché fra notifica e nuova udienza ci siano 120 giorni liberi (150 se all'estero) (artt. 269, co. 1 e 2, 163-bis) | nullità della citazione del terzo per termine insufficiente |
| Convenuto | depositare la citazione notificata al terzo | entro il termine dell'art. 165, cioè 10 giorni dalla notifica (art. 269, co. 4) | — |
| Terzo chiamato | costituirsi | almeno 70 giorni prima dell'udienza per la quale è citato (artt. 269, co. 4, 271, 166) | decadenze dell'art. 167 per il terzo |
| Tutte le parti | memorie integrative | 40, 20 e 10 giorni prima dell'udienza (art. 171-ter), computati sull'udienza fissata dal giudice per la citazione del terzo (art. 171-bis, ultimo comma) | decadenze |

**Come si contano i termini.** Si esclude il giorno iniziale e si contano i festivi; se l'ultimo giorno è festivo la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo; la proroga vale anche per gli atti da compiere fuori udienza che scadono di sabato (art. 155 c.p.c.). **Sospensione feriale**: «il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie [...] è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione»; se il termine comincia in agosto, l'inizio è differito alla fine del periodo (art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742). Non si applica alle cause dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (fra cui procedimenti cautelari e opposizione all'esecuzione, oltre alle cause dichiarate urgenti) e alle controversie degli artt. 429 e 459 c.p.c. richiamate dall'art. 3 della stessa legge (rinvio storico alle controversie di lavoro e di previdenza). **Termini «a ritroso»** (quelli che si contano all'indietro dall'udienza, come i 70 giorni del convenuto o le memorie dell'art. 171-ter): la proroga dell'art. 155 è pensata per i termini che corrono in avanti e, applicata a ritroso, accorcerebbe lo spazio dell'altra parte; quando l'ultimo giorno utile cade di sabato o di festivo, la scelta che non espone a contestazioni è depositare il giorno lavorativo precedente. Allo stesso modo, quando un termine a ritroso attraversa agosto, conta il periodo feriale come neutro e anticipa: costa al più qualche settimana di lavoro in anticipo, mentre l'errore opposto costa la decadenza.

### Esempio 1 — senza agosto di mezzo, con chiamata del terzo

Citazione notificata al convenuto con udienza indicata per **martedì 13 aprile 2027**.

| Passaggio | Calcolo | Data |
|---|---|---|
| Deposito della comparsa | 13 aprile − 70 giorni | **martedì 2 febbraio 2027** |
| Decreto del giudice (art. 171-bis e art. 269, co. 2) | entro 15 giorni dalla scadenza | entro mercoledì 17 febbraio 2027 (termine per il giudice) |
| Nuova udienza fissata dal giudice (esempio) | — | martedì 13 luglio 2027 |
| Ultimo giorno per notificare al terzo | 120 giorni liberi prima del 13 luglio | domenica 14 marzo 2027: notifica entro **venerdì 12 marzo 2027** |
| Deposito della citazione notificata al terzo | 10 giorni dalla notifica (es. notifica lunedì 1° marzo) | giovedì 11 marzo 2027 |
| Costituzione del terzo | 13 luglio − 70 giorni | martedì 4 maggio 2027 |
| Memoria n. 1 | 13 luglio − 40 giorni | giovedì 3 giugno 2027 |
| Memoria n. 2 | 13 luglio − 20 giorni | mercoledì 23 giugno 2027 |
| Memoria n. 3 | 13 luglio − 10 giorni = sabato 3 luglio | deposita entro **venerdì 2 luglio 2027** |

### Esempio 2 — il termine a ritroso attraversa agosto

Udienza indicata in citazione: **martedì 12 ottobre 2027**.

| Lettura | Ultimo giorno per la comparsa |
|---|---|
| contando a ritroso 70 giorni senza tener conto di agosto | martedì 3 agosto 2027 |
| contando a ritroso e trattando agosto come periodo neutro (sospensione feriale) | sabato 3 luglio 2027 → deposita entro **venerdì 2 luglio 2027** |

La differenza è un mese intero. Se depositi il 3 agosto e il giudice o l'attore ritengono che il termine attraversasse la sospensione, hai perso riconvenzionale, eccezioni e chiamata. Deposita entro il 2 luglio.

## 4. Costi, deposito e notifica

**Contributo unificato** (art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, testo vigente). Lo paga, contestualmente, la parte che per prima si costituisce in giudizio o deposita il ricorso introduttivo (art. 14, comma 1). Il valore si dichiara nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si calcola «senza tener conto degli interessi» (art. 14, comma 2).

| Valore del processo | Importo ordinario (art. 13, co. 1) | Importo dimezzato (art. 13, co. 3: decreto ingiuntivo e opposizione a decreto ingiuntivo) |
|---|---|---|
| fino a 1.100 € | 43 € | 21,50 € |
| oltre 1.100 e fino a 5.200 € | 98 € | 49 € |
| oltre 5.200 e fino a 26.000 € | 237 € | 118,50 € |
| oltre 26.000 e fino a 52.000 € | 518 € | 259 € |
| oltre 52.000 e fino a 260.000 € | 759 € | 379,50 € |
| oltre 260.000 e fino a 520.000 € | 1.214 € | 607 € |
| oltre 520.000 € | 1.686 € | 843 € |
| valore indeterminabile | 518 € (237 € se di competenza esclusiva del giudice di pace) | 259 € (118,50 €) |

Quattro regole che si dimenticano:
- **Codice fiscale della parte omesso nell'atto introduttivo**: il contributo è aumentato della metà (art. 13, co. 3-bis). Nel processo civile la maggiorazione oggi dipende dal solo codice fiscale: la parte della norma sull'indirizzo PEC del difensore rinvia all'art. 16, co. 1-bis, d.lgs. 546/1992, cioè al processo tributario.
- **Dichiarazione di valore mancante**: il processo si presume del valore più alto, lettera g), cioè 1.686 € (art. 13, co. 6).
- **Senza il versamento minimo la causa non si iscrive a ruolo.** «Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge» (art. 14, co. 3.1, inserito dalla l. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, co. 812). La Corte costituzionale, con la [sentenza n. 137/2026](https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2026&numero=137) (deliberata l'8 giugno 2026, depositata il 21 luglio 2026), ha dichiarato non fondate le questioni sull'onere fiscale e inammissibile quella sul potere del cancelliere di rifiutare l'iscrizione, rimettendo al legislatore il rimedio: la regola quindi si applica. Per la parte che ha chiesto il patrocinio a spese dello Stato la sentenza riferisce che, secondo la circolare del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia del 24 aprile 2025, basta allegare l'istanza depositata e protocollata dal Consiglio dell'ordine.
- **Come si paga**: tramite la piattaforma pagoPA (art. 192, co. 1, «piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2» del codice dell'amministrazione digitale). Il pagamento fatto in altro modo «non libera la parte» e l'istanza di rimborso va proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni (art. 192, co. 1-bis). Solo se il malfunzionamento della piattaforma è attestato con provvedimento pubblicato si paga con bonifico (co. 1-sexies).

**Anticipazione forfettaria di 27 €** (la vecchia «marca da 27 €»): la deve chi per primo si costituisce in giudizio o deposita il ricorso introduttivo (art. 30, co. 1, d.P.R. 115/2002) e si versa con le modalità dell'art. 197, co. 1-bis, cioè anch'essa tramite pagoPA; non è più una marca da bollo da applicare sulla nota.

**Che cosa paga il convenuto.** Il convenuto che si limita a difendersi, in una causa già iscritta dall'attore, non paga contributo unificato: lo ha pagato l'attore. Se però **propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa**, deve «farne espressa dichiarazione e [...] procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta» (art. 14, co. 3, secondo periodo, d.P.R. 115/2002). La dichiarazione si scrive nelle conclusioni (vedi il modello).

**Esempio**: riconvenzionale di 30.000 € → contributo autonomo di 518 €.

**Se si costituisce per primo il convenuto** (l'attore non ha ancora iscritto la causa), le regole cambiano: è il convenuto «la parte che per prima si costituisce in giudizio» e deve pagare contestualmente il contributo unificato (art. 14, co. 1), sul valore dichiarato o presunto della causa, più l'anticipazione forfettaria di 27 € (art. 30, co. 1); senza almeno l'importo minimo la cancelleria non iscrive la causa (art. 14, co. 3.1). In questo caso, per la sua riconvenzionale o chiamata in causa che aumenta il valore della causa, la legge non prevede un contributo autonomo ma la dichiarazione e il «contestuale pagamento integrativo» (art. 14, co. 3, primo periodo).

**Deposito telematico obbligatorio.** «Il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche» (art. 196-quater, co. 1, disp. att. c.p.c.). Il deposito cartaceo è possibile solo se il capo dell'ufficio lo autorizza per urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero certifica che i sistemi non funzionano (art. 196-quater, ultimo comma); il giudice può ordinare il deposito di singoli atti su carta indicandone la ragione (co. 1). L'art. 16-bis del d.l. 179/2012, citato in molti formulari, è **abrogato** dal d.lgs. 149/2022: non va più richiamato.

**Formato.** L'atto del procedimento in forma di documento informatico «è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche» (art. 11 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, nel testo in vigore dal 14 gennaio 2024); le specifiche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero e pubblicate nell'area pubblica del Portale dei servizi telematici (art. 34, co. 1 e 2); fino all'emanazione di nuove specifiche restano applicabili, in quanto compatibili, quelle già adottate (art. 34, co. 3), a partire dal provvedimento 16 aprile 2014 e dalle sue modifiche: quali siano in vigore oggi lo dice il Portale. Nella prassi: atto principale in PDF nativo (testo selezionabile, non scansione) firmato digitalmente; allegati nei formati ammessi; controlla sul Portale la dimensione massima della busta prima di depositare atti con molti documenti.

**Copie.** Il difensore può estrarre dal fascicolo informatico duplicati e copie degli atti e dei provvedimenti e attestarne la conformità; le copie munite di attestazione «hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono» (art. 196-octies disp. att. c.p.c.; modalità dell'attestazione all'art. 196-undecies). Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati (art. 269, co. 1-bis, d.P.R. 115/2002).

**Chiarezza e sinteticità** (art. 121 c.p.c.; d.m. 7 agosto 2023, n. 110). Per le cause di valore inferiore a 500.000 € (art. 1) l'esposizione sta nel limite di 80.000 caratteri, spazi esclusi, per gli atti indicati dall'art. 3, co. 1, lett. a, fra cui citazione, ricorso, comparsa di risposta, memoria difensiva, atti di intervento e di chiamata di terzi, comparse conclusionali e atti introduttivi delle impugnazioni (spazi esclusi: co. 2), e di 50.000 caratteri per memorie e repliche (lett. b). Non si contano intestazione, parti, parole chiave, conclusioni, indicazione dei mezzi di prova e indice dei documenti, valore, richiesta di distrazione, indicazione del patrocinio a spese dello Stato, indice e sintesi, indicazioni e avvertimenti previsti dalla legge, data, luogo, firme e relate di notifica (art. 4). Domanda riconvenzionale e chiamata di terzo giustificano un «ragionevole superamento» (art. 5, co. 3). L'atto va articolato in: intestazione; parti; fino a venti parole chiave; fatti e motivi in diritto in parti separate e rubricate; documenti richiamati con numero progressivo, preferibilmente con collegamento ipertestuale; conclusioni con le subordinate distinte; mezzi di prova e indice dei documenti; valore; distrazione delle spese; eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 2). Preferibilmente carattere 12, interlinea 1,5, margini 2,5 cm (art. 6, co. 1); niente note, «salvo che per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinari» (art. 6, co. 2). Il mancato rispetto «non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo» (art. 46, penultimo comma, disp. att. c.p.c.). Un incentivo concreto: il compenso «è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento» quando gli atti depositati telematicamente consentono la ricerca testuale e la navigazione interna (art. 4, co. 1-bis, d.m. 10 marzo 2014, n. 55).

**Notifica a mezzo PEC da parte dell'avvocato** (l. 21 gennaio 1994, n. 53). È **obbligatoria** quando il destinatario è un soggetto tenuto per legge a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi (per esempio imprese e professionisti iscritti in albi) o ha eletto domicilio digitale iscritto nel pubblico elenco delle persone fisiche (art. 3-ter, co. 1). Se la notifica PEC non riesce per causa imputabile al destinatario, l'avvocato inserisce l'atto nell'area riservata del Portale dei servizi telematici e la notifica si ha per eseguita nel decimo giorno successivo o, se prima, quando il destinatario vi accede (art. 3-ter, co. 2); se non riesce per causa non imputabile, si procede a mezzo posta o ufficiale giudiziario, dichiarandolo (co. 3; art. 137, ultimo comma, c.p.c.). Requisiti formali: indirizzo del notificante e del destinatario risultanti da pubblici elenchi; oggetto del messaggio «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»; relazione di notifica su documento informatico separato firmato digitalmente, con i dati dell'art. 3-bis, co. 5 (fra cui l'elenco da cui è estratto l'indirizzo e, per le copie di atti analogici, l'attestazione di conformità). Perfezionamento: per il notificante alla ricevuta di accettazione, per il destinatario alla ricevuta di avvenuta consegna (art. 3-bis, co. 3); le notifiche PEC si fanno senza limiti orari, ma se la consegna avviene fra le 21 e le 7 si perfezionano per il destinatario alle 7 (art. 147, co. 2 e 3, c.p.c.). Per la notifica a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario: per il notificante conta la consegna del plico all'ufficiale giudiziario (art. 149, co. 3, c.p.c.).

La citazione al terzo chiamato è un atto introduttivo nei suoi confronti: si notifica con le regole appena viste, a cura del convenuto (art. 269, co. 2).

## 5. Lista di controllo

**Appena ricevi la citazione**
- [ ] Annota l'udienza indicata e calcola subito i 70 giorni a ritroso, controllando se attraversano agosto.
- [ ] Verifica la regolarità della citazione: termine a comparire, avvertimento del n. 7 dell'art. 163, indicazione del tribunale e delle parti. Se ci sono vizi, sappi che costituendoti li sani, ma se deduci il difetto del termine o dell'avvertimento il giudice fissa una nuova udienza (art. 164, co. 3).
- [ ] Se l'attore ha indicato un'udienza molto lontana e al cliente conviene accelerare, valuta l'istanza di anticipazione: costituendoti prima della scadenza del termine minimo puoi chiedere al presidente di anticipare l'udienza (art. 163-bis, co. 3).
- [ ] Individua i terzi da chiamare (assicuratore, garante, coobbligato) e procurati i loro dati, compresa la PEC da pubblici elenchi.

**Prima del deposito**
- [ ] Eccezioni processuali: competenza (con indicazione del giudice competente), valore, improcedibilità, litisconsorzio, nullità della citazione.
- [ ] Eccezioni di merito in senso stretto: prescrizione (il giudice non la rileva d'ufficio: art. 2938 c.c.), compensazione (art. 1242 c.c.), inadempimento (art. 1460 c.c.), decadenze contrattuali o di legge.
- [ ] Presa di posizione su ogni fatto della citazione, punto per punto.
- [ ] Riconvenzionale con oggetto e titolo chiari: se l'oggetto o il titolo sono omessi o assolutamente incerti, il giudice assegna un termine per integrarla, ma restano ferme le decadenze maturate (art. 167, co. 2).
- [ ] Chiamata di terzo: dichiarazione **e** istanza di spostamento dell'udienza nella stessa comparsa.
- [ ] Dichiarazione del valore della riconvenzionale e della chiamata; contributo autonomo (o, se la causa l'hai iscritta tu costituendoti per primo, contributo di iscrizione e pagamento integrativo) pagato con pagoPA.
- [ ] Copia della citazione notificata, procura, documenti numerati.

## 6. Il modello

```text
BOZZA — da rivedere e sottoscrivere dal difensore

TRIBUNALE ORDINARIO DI [CITTÀ]
R.G. n. [numero]/[anno] — Giudice designato: dott./dott.ssa [nome] — Udienza di prima comparizione indicata in citazione: [data]
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
CON DOMANDA RICONVENZIONALE E DICHIARAZIONE DI CHIAMATA DI TERZO
(artt. 166, 167 e 269 c.p.c.)

Parole chiave: [fino a venti parole chiave, es. appalto; vizi dell'opera; eccezione di inadempimento; riconvenzionale; garanzia; subappaltatore]

PER
[Nome Cognome / denominazione], nato/a a [luogo] il [data] / con sede in [comune], codice fiscale [codice fiscale] [e partita IVA], [in persona del legale rappresentante pro tempore], rappresentato/a e difeso/a dall'avv. [Nome Cognome] (codice fiscale [codice fiscale]), giusta procura alle liti [in calce / su documento informatico separato congiunto], con domicilio eletto presso lo studio del difensore in [indirizzo] e domicilio digitale all'indirizzo PEC [PEC del difensore];
— convenuto [e attore in riconvenzionale] —

CONTRO
[Nome Cognome / denominazione], codice fiscale [codice fiscale], rappresentato/a e difeso/a dall'avv. [Nome Cognome];
— attore [e convenuto in riconvenzionale] —

E NEI CONFRONTI DI (terzo da chiamare)
[Nome Cognome / denominazione], [dati identificativi], codice fiscale [codice fiscale], indirizzo PEC risultante da [pubblico elenco] [oppure: non risultante da pubblici elenchi alla data del ...]

VALORE: domanda principale € [importo, come dichiarato dall'attore]; domanda riconvenzionale € [importo]; domanda verso il terzo chiamato € [importo]

PREMESSO CHE
con atto di citazione notificato il [data], [l'attore] ha convenuto in giudizio l'odierno convenuto chiedendo [sintesi delle conclusioni avversarie]. La domanda è infondata in fatto e in diritto per le ragioni che seguono.

IN FATTO
Presa di posizione sui fatti dedotti dall'attore (art. 167, primo comma, c.p.c.)
1. Quanto al punto [1] della citazione: [si ammette / si contesta specificamente / si contesta parzialmente, precisando che ...]. (doc. 1)
2. Quanto al punto [2]: [...]
3. Quanto al punto [n]: [...]
4. Si contesta specificamente ogni altro fatto dedotto dall'attore e non espressamente ammesso; in particolare [indicare i fatti più rilevanti, perché la contestazione generica non vale come contestazione specifica].

Fatti ulteriori posti a fondamento delle eccezioni e della riconvenzionale
5. [Fatto nuovo 1, con data e documento (doc. 2)]
6. [Fatto nuovo 2 (doc. 3)]

IN DIRITTO

A. ECCEZIONI PRELIMINARI E PROCESSUALI
A.1 [EVENTUALE] Incompetenza per territorio
Il Tribunale adito è incompetente per territorio. Competente è il Tribunale di [città], quale [giudice del luogo di residenza del convenuto ex art. 18 c.p.c. / foro esclusivo pattuito all'art. [..] del contratto ex art. 29 c.p.c. / foro del consumatore], [motivazione, anche per ciascuno dei fori concorrenti degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.]. Si eccepisce pertanto l'incompetenza ai sensi dell'art. 38, primo comma, c.p.c., indicando quale giudice competente il Tribunale di [città].
A.2 [EVENTUALE] Contestazione del valore
Ai sensi dell'art. 14, secondo comma, c.p.c., si contesta il valore dichiarato dall'attore, che deve determinarsi in € [importo] perché [motivazione].
A.3 [EVENTUALE] Improcedibilità della domanda
La domanda ha ad oggetto [materia dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 / pagamento di somma non eccedente cinquantamila euro] e l'attore non ha esperito [il procedimento di mediazione / la negoziazione assistita]. Si eccepisce l'improcedibilità della domanda ai sensi [dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 / dell'art. 3, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132].
A.4 [EVENTUALE] Nullità della citazione / difetto di integrità del contraddittorio
[Es.: la citazione non contiene l'esposizione dei fatti (art. 164, quarto comma, c.p.c.) / la decisione non può pronunciarsi che nei confronti anche di [nome], litisconsorte necessario, del quale si chiede l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.]

B. NEL MERITO
B.1 [Rubrica, es. Sull'infondatezza della domanda di pagamento]
[Argomentazione, con le norme applicabili.]
B.2 Eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio
[VARIANTE A — prescrizione] Si eccepisce la prescrizione del diritto fatto valere dall'attore: il termine di [durata] decorrente dal [data] è decorso il [data] senza atti interruttivi idonei (art. 2938 c.c.).
[VARIANTE B — compensazione] Si oppone in compensazione il controcredito di € [importo], certo, liquido ed esigibile, derivante da [titolo] (doc. [n]) (artt. 1241, 1242 c.c.).
[VARIANTE C — eccezione d'inadempimento] Il convenuto ha legittimamente sospeso il pagamento ai sensi dell'art. 1460 c.c., poiché l'attore [non ha adempiuto / non ha offerto di adempiere] la propria prestazione [descrizione].

C. DOMANDA RICONVENZIONALE
C.1 Ammissibilità e competenza
La domanda riconvenzionale dipende dal titolo dedotto in giudizio dall'attore [oppure: da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione], e non eccede la competenza per materia e valore del Tribunale adito (art. 36 c.p.c.).
C.2 Fondamento
[Fatti costitutivi del diritto del convenuto, ragioni di diritto, quantificazione.]

D. CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO
D.1 Il convenuto dichiara, ai sensi degli artt. 106, 167, terzo comma, e 269, secondo comma, c.p.c., di voler chiamare in causa [terzo], [VARIANTE A — garanzia propria: in forza del contratto di assicurazione n. ... / del contratto di fornitura del ..., in forza del quale il terzo è tenuto a tenere indenne il convenuto da ...] [VARIANTE B — comunanza di causa: in quanto [esclusivo / concorrente] responsabile dei fatti dedotti dall'attore, come risulta da ...].
D.2 Il convenuto propone nei confronti del terzo la domanda di [manleva / garanzia / condanna diretta in favore dell'attore] formulata nelle conclusioni.
D.3 ISTANZA DI SPOSTAMENTO DELLA PRIMA UDIENZA. Il convenuto chiede al Giudice istruttore che, con il decreto da pronunciare nel termine dell'art. 171-bis c.p.c., sia fissata una nuova udienza di prima comparizione che consenta la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis c.p.c. (art. 269, secondo comma, c.p.c.).

ISTANZE ISTRUTTORIE
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, indicazione di mezzi di prova e produzione documentale nei termini dell'art. 171-ter c.p.c., si indicano fin d'ora: [prova per testi su capitoli; consulenza tecnica d'ufficio su ...; documenti come da indice].

[EVENTUALE] ISTANZA DI ANTICIPAZIONE DELL'UDIENZA (art. 163-bis, terzo comma, c.p.c.)
[Da proporre al Presidente del Tribunale, se il convenuto si costituisce prima della scadenza del termine minimo a comparire e l'attore ha assegnato un termine superiore: chiedere che l'udienza sia fissata con congruo anticipo, sempre osservato il termine minimo.]

[EVENTUALE] ISTANZA DI ORDINANZA DI RIGETTO (art. 183-quater c.p.c.)
[Se la domanda è manifestamente infondata, il convenuto chiede che, all'esito dell'udienza dell'art. 183 c.p.c., sia pronunciata ordinanza di rigetto della domanda.]

Tutto ciò premesso, il convenuto, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
in via preliminare:
1. [dichiarare la propria incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di [città], con assegnazione del termine per la riassunzione];
2. [dichiarare improcedibile la domanda attorea per mancato esperimento di (mediazione / negoziazione assistita) / disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di (nome)];
3. autorizzare la chiamata in causa di [terzo], fissando nuova udienza ai sensi dell'art. 269, secondo comma, c.p.c.;
nel merito, in via principale:
4. rigettare le domande proposte dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale:
5. [accertare e dichiarare ... ] e, per l'effetto, condannare [l'attore] al pagamento in favore del convenuto della somma di € [importo], oltre interessi [legali / moratori ex d.lgs. 231/2002] dal [data] al saldo;
in via subordinata, nei confronti del terzo chiamato:
6. nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, condannare [terzo] a tenere indenne e manlevare il convenuto di quanto questi fosse tenuto a pagare all'attore per capitale, interessi e spese [VARIANTE: dichiarare la responsabilità esclusiva del terzo e condannarlo direttamente nei confronti dell'attore];
in ogni caso:
7. condannare [l'attore / il terzo] alla rifusione delle spese e dei compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, contributo previdenziale e IVA come per legge [VARIANTE: con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.].»

DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
Ai sensi dell'art. 14, terzo comma, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il convenuto dichiara di proporre domanda riconvenzionale del valore di € [importo] e di formulare chiamata in causa di [terzo] con domanda del valore di € [importo], e di aver versato il contributo unificato di € [importo] (ricevuta pagoPA allegata).

INDICE DEI DOCUMENTI
doc. 1 — [descrizione]
doc. 2 — [descrizione]

[Luogo], [data]
Avv. [Nome Cognome] (firmato digitalmente)

PROCURA ALLE LITI [in calce o su documento informatico separato congiunto; estesa espressamente alla chiamata in causa del terzo e alla domanda riconvenzionale]

────────────────────────────────────────
ALLEGATO — ATTO DI CITAZIONE DEL TERZO (da notificare dopo il decreto del giudice)

TRIBUNALE ORDINARIO DI [CITTÀ] — R.G. n. [numero]/[anno] — G.I. dott./dott.ssa [nome]
ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZO (artt. 106 e 269 c.p.c.)

[Convenuto], come sopra rappresentato e difeso,
PREMESSO CHE
- pende tra [attore] e [convenuto] il giudizio sopra indicato, introdotto con citazione notificata il [data] (doc. A);
- con comparsa depositata il [data] il convenuto ha dichiarato di voler chiamare in causa [terzo] (doc. B);
- con decreto del [data], comunicato il [data], il Giudice istruttore ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del [data] (doc. C);
- [ragioni della chiamata e domanda verso il terzo, in fatto e in diritto];
CITA
[terzo], come sopra identificato, a comparire all'udienza del [data], ore [ora], dinanzi al Tribunale di [città], Giudice istruttore dott./dott.ssa [nome], con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 c.p.c. e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: [riprodurre le conclusioni proposte verso il terzo].
Si producono: citazione introduttiva, comparsa di costituzione, decreto di fissazione dell'udienza, [documenti].
[Luogo], [data] — Avv. [Nome Cognome]
[Relata di notifica]
```

## 7. Note di compilazione, punto per punto

1. **Epigrafe con il numero di ruolo.** Gli atti successivi alla costituzione devono indicare il numero di ruolo (d.m. 110/2023, art. 2, co. 2); la comparsa è il primo atto del convenuto ma, se la causa è già iscritta, indica il numero: facilita il deposito nel fascicolo giusto.
2. **Presa di posizione.** È l'onere del primo comma dell'art. 167. Non scrivere «si contesta tutto quanto ex adverso dedotto»: la formula generica non vale come contestazione specifica e l'art. 115 obbliga il giudice a porre a fondamento della decisione «i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita». Rispondi punto per punto, con la numerazione della citazione.
3. **Codice fiscale e generalità del convenuto.** Sono richiesti dall'art. 167, co. 1.
4. **Eccezioni in senso stretto.** Prescrizione (art. 2938 c.c.) e compensazione (art. 1242 c.c.) non sono rilevabili d'ufficio e, ai sensi dell'art. 167, co. 2, vanno proposte nella comparsa tempestiva a pena di decadenza. Le eccezioni rilevabili d'ufficio (per esempio la nullità del contratto) si possono sollevare anche dopo, ma non c'è ragione di aspettare.
5. **Incompetenza.** Per materia, valore e territorio va eccepita nella comparsa tempestiva; per il territorio occorre indicare il giudice competente, altrimenti l'eccezione «si ha per non proposta» (art. 38, co. 1). Se la competenza è derogabile, contesta tutti i fori concorrenti. In caso di litisconsorzio necessario, secondo la nota di Normattiva all'art. 38, la Corte costituzionale (sentenza n. 41/2006) ha dichiarato illegittimo il combinato disposto degli artt. 38 e 102 nella parte in cui rendeva improduttiva l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.
6. **Riconvenzionale.** Oggetto e titolo chiari: se mancano o sono assolutamente incerti, il giudice fissa un termine perentorio per integrarla, ma «restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione» (art. 167, co. 2). Se la riconvenzionale eccede la competenza per materia o valore del giudice adito, si applicano gli artt. 34 e 35 (art. 36).
7. **Mediazione e riconvenzionale.** Dal 25 gennaio 2025 l'art. 5, co. 2, d.lgs. 28/2010 definisce la mediazione condizione di procedibilità «della domanda introduttiva del giudizio» (fino al 24 gennaio 2025 il testo diceva «della domanda giudiziale»; la modifica è del d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216). La riconvenzionale non è la domanda introduttiva: per il testo vigente non è soggetta alla condizione di procedibilità e non richiede una nuova mediazione. Resta ferma la condizione per la domanda dell'attore, che puoi eccepire nella comparsa (sezione A.3 del modello).
8. **Chiamata del terzo: due adempimenti nello stesso atto.** La dichiarazione di chiamata e la richiesta di spostamento della prima udienza (art. 269, co. 2). Il giudice provvede «nel termine previsto dall'articolo 171-bis» con decreto comunicato alle parti costituite. Poi tocca a te: notifica al terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis e deposita la citazione notificata entro 10 giorni (art. 269, co. 4).
9. **Avvertimenti nella citazione del terzo.** L'art. 271 rinvia, per il terzo, agli artt. 166, 167, primo comma, e 171-ter con riferimento all'udienza per la quale è citato; la citazione del terzo è un atto introduttivo nei suoi confronti e l'art. 269, co. 1, impone di osservare i termini dell'art. 163-bis. Per prudenza, il modello riproduce l'avvertimento del n. 7 dell'art. 163.
10. **Decadenze anche per il terzo.** La Corte costituzionale, con la sentenza n. 260/1997 (decisa il 18 luglio, depositata il 23 luglio 1997), ha dichiarato illegittimo l'art. 271 «nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicazione dell'art. 167, secondo comma»: la Corte ha giudicato irragionevole che il terzo costituito tardivamente potesse ancora proporre domande riconvenzionali. Anche il terzo, quindi, deve proporre nella comparsa tempestiva, a pena di decadenza, riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio. Attenzione: la nota di Normattiva all'art. 271 riporta per errore il numero 334/1997 (quel numero corrisponde a un'ordinanza in materia penale); data e dispositivo citati nella nota sono quelli della sentenza n. 260/1997.
11. **Il terzo che chiama un altro terzo** deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella sua comparsa ed essere autorizzato dal giudice «ai sensi degli articoli 171-bis, secondo comma, e 269, terzo comma, secondo periodo» (art. 271).
12. **Contributo unificato.** La dichiarazione dell'art. 14, co. 3, va resa «espressa»: mettila in un paragrafo separato, come nel modello.
13. **Limiti di lunghezza.** La riconvenzionale e la chiamata giustificano «il ragionevole superamento» degli 80.000 caratteri (d.m. 110/2023, art. 5, co. 3); se li superi, inserisci dopo l'intestazione un indice e una breve sintesi (art. 5, co. 2).

## 8. Errori frequenti e come evitarli

| Errore | Conseguenza | Rimedio |
|---|---|---|
| Comparsa depositata a 69 giorni, o il 3 agosto per un'udienza di ottobre | decadenza da riconvenzionale, eccezioni in senso stretto, chiamata e incompetenza (artt. 167, 171, co. 2, 269, co. 2, 38) | calcola subito e deposita con margine |
| Dichiarazione di chiamata senza richiesta di spostamento dell'udienza | contestazione della ritualità della chiamata | scrivi l'istanza espressa (paragrafo D.3 del modello) |
| Eccezione di incompetenza territoriale senza indicare il giudice competente | «si ha per non proposta» (art. 38, co. 1) | indica sempre il tribunale competente |
| Contestazione generica dei fatti | i fatti non specificamente contestati entrano nella decisione (art. 115) | presa di posizione punto per punto |
| Prescrizione «riservata» a una memoria successiva | decadenza (art. 167, co. 2) | proponila nella comparsa |
| Riconvenzionale che eccede la competenza del giudice adito | rimessione o separazione (artt. 34-36) | verifica la competenza anche per la riconvenzionale |
| Mancata dichiarazione e mancato pagamento del contributo per riconvenzionale e chiamata | recupero del contributo da parte dell'ufficio | dichiarazione espressa e pagamento contestuale (art. 14, co. 3) |
| Notifica al terzo che non rispetta i 120 giorni liberi | il terzo eccepisce la nullità della citazione | calcola dalla nuova udienza fissata dal giudice |

## 9. Varianti e casi particolari

- **Chiamata in garanzia del proprio assicuratore** per la responsabilità civile: si propone la domanda di manleva; la causa di garanzia può essere proposta al giudice della causa principale perché sia decisa nello stesso processo, e se eccede la sua competenza per valore il giudice rimette entrambe le cause al giudice superiore (art. 32).
- **Più convenuti.** Ciascuno si costituisce nel termine dell'art. 166; le eccezioni di uno non giovano automaticamente agli altri: coordina le difese.
- **Convenuto che si costituisce per primo** (l'attore non ha ancora iscritto la causa): la causa si iscrive all'atto della costituzione del convenuto (art. 168, co. 1); il convenuto paga il contributo unificato (art. 14, co. 1, d.P.R. 115/2002: senza almeno il minimo la causa non si iscrive, co. 3.1) e l'anticipazione forfettaria (art. 30) e indica negli schemi informatici i dati dell'art. 71 disp. att. Per la sua riconvenzionale o chiamata che aumenta il valore della causa versa il pagamento integrativo (art. 14, co. 3, primo periodo).
- **Costituzione tardiva.** Possibile finché non è dichiarata la contumacia con il decreto dell'art. 171-bis e anche dopo, ma «restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167» (art. 171, co. 2): in quel caso la comparsa si limita alle difese ancora proponibili.
- **Rito semplificato.** Se la causa è introdotta con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies, la costituzione deve avvenire «non oltre dieci giorni prima dell'udienza» fissata dal giudice; anche lì riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio vanno proposte a pena di decadenza e la chiamata del terzo richiede dichiarazione e richiesta di spostamento dell'udienza (art. 281-undecies, co. 2-4).
- **Consumatore convenuto**: la clausola che fissa un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo si presume vessatoria (art. 33, co. 2, lett. u, cod. cons.): è il primo argomento per l'eccezione di incompetenza.

## 10. Punti incerti dichiarati

1. **Termine dell'art. 166 a ritroso attraverso agosto.** La legge non distingue fra termini in avanti e a ritroso; il formulario raccomanda la data che tiene conto della sospensione (la più anticipata). Non citiamo pronunce, che non abbiamo riletto.
2. **Spostamento della prima udienza per altre ragioni** (rinvio d'ufficio dell'art. 168-bis, co. 4, o anticipazione dell'art. 163-bis, co. 3): l'art. 166 misura i 70 giorni sull'«udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione». Se l'udienza cambia, calcola sulla data più vicina.
3. **Contributo per la chiamata in causa senza domanda autonoma** (mera estensione del contraddittorio): l'art. 14, co. 3, parla di «chiamata in causa» e di contributo «determinato in base al valore della domanda proposta»; le prassi delle cancellerie non sono uniformi.
4. **Mediazione e domanda riconvenzionale**: punto risolto dal testo vigente, che lega la condizione di procedibilità alla sola «domanda introduttiva del giudizio» (vedi la nota 7 al paragrafo 7).
5. **Avvertimenti nella citazione del terzo**: la legge non riproduce per il terzo l'elenco del n. 7 dell'art. 163; il modello li inserisce per prudenza.

---
*Aggiornato al 18/10/2026 · norme verificate su Normattiva (testo vigente), Gazzetta Ufficiale, EUR-Lex e corpus di Chiostro il 18/10/2026*

Contenuto informativo, non è un parere legale; verificate sempre sulle fonti ufficiali. Il modello è una base di lavoro: va adattato al caso, riletto e sottoscritto dal difensore. Norme e giurisprudenza possono essere cambiate dopo la data indicata.
