# Calcolo degli interessi legali, con il tasso 2026 e l'art. 1284 quarto comma

- Indirizzo da citare: https://chiostro.legal/strumenti/calcolo-interessi-legali
- Strumento gratuito, senza registrazione · Aggiornato il 19 ottobre 2026
- Di: Chiostro, assistente di ricerca giuridica sulle fonti ufficiali (https://chiostro.legal)

## In breve

Dal 1° gennaio 2026 il saggio degli interessi legali è l'**1,6%** annuo (d.m. 10 dicembre 2025, in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025); nel 2025 era il 2%. Gli interessi si calcolano giorno per giorno al tasso in vigore in ciascun periodo: capitale × tasso × giorni ÷ 365. Dalla domanda giudiziale, se le parti non hanno fissato la misura, si applica il tasso delle transazioni commerciali ([art. 1284, quarto comma, c.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art1284)), oggi del 10,40%.

## Come si calcolano gli interessi legali

La formula è quella dell'interesse semplice: **capitale × tasso × giorni ÷ 365**. Il saggio legale lo fissa l'[art. 1284 c.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art1284): il Ministro dell'economia può modificarlo ogni anno con decreto pubblicato entro il 15 dicembre, e se il decreto non arriva il tasso resta quello dell'anno prima.
Quando il periodo attraversa più anni, ogni tratto si calcola col suo tasso. Il calcolatore lo fa da solo e mostra una riga per tratto: date, giorni, tasso, capitale e interessi.
**Esempio.** 10.000 euro dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025: 365 giorni al 2% danno **200,00 €**.

## Il tasso maggiorato dalla domanda giudiziale (art. 1284, quarto comma)

Dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, se le parti non hanno determinato la misura degli interessi, il saggio legale diventa quello previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: il tasso di riferimento della BCE più 8 punti. La regola, introdotta dall'[art. 17 del d.l. 132/2014](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art17), vale per i procedimenti iniziati dall'11 dicembre 2014 e si applica anche all'atto che promuove un arbitrato.
È il punto in cui molti calcoli sbagliano di parecchio. **Esempio.** 10.000 euro dal 31 marzo 2025 al 31 marzo 2026, con domanda giudiziale proposta il 30 settembre 2025: fino alla domanda si applica il saggio legale, dopo il tasso delle transazioni commerciali. Totale: **606,38 €**, contro i 190,14 € del solo saggio legale. Il calcolatore applica la regola se indicate la data della domanda (la notifica della citazione o il deposito del ricorso): il giorno della domanda resta al saggio legale, il tasso maggiorato parte dal giorno dopo. Conta la data di inizio del procedimento: una domanda nuova o riconvenzionale proposta in un giudizio iniziato prima dell'11 dicembre 2014 resta fuori.

## Capitalizzazione degli interessi

Gli interessi scaduti producono a loro volta interessi solo nei casi dell'[art. 1283 c.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art1283): dal giorno della domanda giudiziale o per convenzione successiva alla scadenza, e purché si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (salvi usi contrari). Il calcolatore fa interessi semplici e non capitalizza: l'anatocismo dipende dal caso e va calcolato a parte.

## Il saggio legale dal 1942 a oggi

La tabella che usa il calcolatore, verificata il 18 ottobre 2026 sui decreti ministeriali. Il saggio del 2026 vale fino al 31 dicembre 2026; il tasso del 2027 sarà noto col decreto di dicembre.
| Dal | Al | Saggio legale annuo |
| --- |

| 1 gennaio 2026 | in vigore | 1,6% |

| 1 gennaio 2025 | 31 dicembre 2025 | 2% |

| 1 gennaio 2024 | 31 dicembre 2024 | 2,5% |

| 1 gennaio 2023 | 31 dicembre 2023 | 5% |

| 1 gennaio 2022 | 31 dicembre 2022 | 1,25% |

| 1 gennaio 2021 | 31 dicembre 2021 | 0,01% |

| 1 gennaio 2020 | 31 dicembre 2020 | 0,05% |

| 1 gennaio 2019 | 31 dicembre 2019 | 0,8% |

| 1 gennaio 2018 | 31 dicembre 2018 | 0,3% |

| 1 gennaio 2017 | 31 dicembre 2017 | 0,1% |

| 1 gennaio 2016 | 31 dicembre 2016 | 0,2% |

| 1 gennaio 2015 | 31 dicembre 2015 | 0,5% |

| 1 gennaio 2014 | 31 dicembre 2014 | 1% |

| 1 gennaio 2012 | 31 dicembre 2013 | 2,5% |

| 1 gennaio 2011 | 31 dicembre 2011 | 1,5% |

| 1 gennaio 2010 | 31 dicembre 2010 | 1% |

| 1 gennaio 2008 | 31 dicembre 2009 | 3% |

| 1 gennaio 2004 | 31 dicembre 2007 | 2,5% |

| 1 gennaio 2002 | 31 dicembre 2003 | 3% |

| 1 gennaio 2001 | 31 dicembre 2001 | 3,5% |

| 1 gennaio 1999 | 31 dicembre 2000 | 2,5% |

| 1 gennaio 1997 | 31 dicembre 1998 | 5% |

| 16 dicembre 1990 | 31 dicembre 1996 | 10% |

| 21 aprile 1942 | 15 dicembre 1990 | 5% |

## Interessi legali, moratori e rivalutazione

- **Interessi moratori**: nelle transazioni commerciali fra imprese, o fra imprese e pubbliche amministrazioni, si applica il tasso del d.lgs. 231/2002. C'è un [calcolatore apposito degli interessi moratori](https://chiostro.legal/strumenti/calcolo-interessi-moratori).

- **Rivalutazione monetaria**: per i crediti di lavoro l'art. 429 c.p.c. somma interessi e rivalutazione; questo calcolatore non fa la rivalutazione sugli indici ISTAT.

## Domande frequenti

### Qual è il tasso degli interessi legali nel 2026?

L'1,6% annuo dal 1° gennaio 2026, fissato con decreto del Ministro dell'economia del 10 dicembre 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025). Nel 2025 era il 2%, nel 2024 il 2,5%, nel 2023 il 5%.

### Come si calcolano gli interessi legali?

Capitale per tasso per giorni diviso 365, tratto per tratto se il tasso cambia durante il periodo. Il giorno iniziale non matura interessi, quello finale sì.

### Quando si applica il tasso delle transazioni commerciali al posto di quello legale?

Dal momento della domanda giudiziale, se le parti non hanno fissato la misura degli interessi: lo dice l'art. 1284, quarto comma, c.c., per i procedimenti iniziati dall'11 dicembre 2014. Il tasso è il riferimento BCE più 8 punti, oggi il 10,40%.

### Gli interessi legali si capitalizzano?

Di regola no: l'anatocismo è ammesso solo nei casi dell'art. 1283 c.c., cioè dalla domanda giudiziale o per convenzione successiva alla scadenza, per interessi dovuti da almeno sei mesi. Il calcolatore fa interessi semplici.

### Il divisore è 365 o 366?

Il calcolatore usa 365, la convenzione più diffusa; con l'opzione «anno civile» usa 366 negli anni bisestili. La differenza, su un anno bisestile, è di circa lo 0,3% degli interessi di quell'anno.

### Il calcolatore fa anche la rivalutazione ISTAT?

No. Calcola solo gli interessi: per i crediti di lavoro, dove interessi e rivalutazione si cumulano (art. 429 c.p.c.), la rivalutazione va calcolata a parte.

## Fonti

- [art. 1284 c.c. — saggio degli interessi legali](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art1284)
- [art. 17 d.l. 132/2014 — decorrenza del quarto comma dell'art. 1284 c.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art17)
- [art. 1283 c.c. — anatocismo](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art1283)
- [art. 5 d.lgs. 231/2002 — saggio degli interessi moratori](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-09;231~art5)

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