# La sospensione feriale dei termini processuali: dal 1° al 31 agosto, come si calcola e quando non vale

- Indirizzo da citare: https://chiostro.legal/strumenti/sospensione-feriale-termini
- Strumento gratuito, senza registrazione · Aggiornato il 19 ottobre 2026
- Di: Chiostro, assistente di ricerca giuridica sulle fonti ufficiali (https://chiostro.legal)

## In breve

Dal 1° al 31 agosto di ogni anno il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto e riprende alla fine del periodo; se il termine comincia in agosto, l'inizio è differito alla fine della sospensione ([art. 1 l. 742/1969](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742~art1)). La sospensione non vale per lavoro e previdenza, procedimenti cautelari, sfratto, opposizione all'esecuzione, le altre cause dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario e i procedimenti del codice della crisi d'impresa.

## Che cosa dice la legge

«Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo» ([art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742~art1)). Fino al 2014 la sospensione durava fino al 15 settembre: il d.l. 132/2014 l'ha portata al 31 agosto dal 2015.

## Come si calcola

- **Termini a giorni**: i giorni di agosto non si contano. Sentenza notificata il 20 luglio 2026, 30 giorni per appellare: 11 giorni a luglio, agosto sospeso, la scadenza è **lunedì 21 settembre 2026** (senza sospensione sarebbe mercoledì 19 agosto 2026). Sentenza notificata il 15 giugno 2026, 60 giorni per il ricorso per cassazione: scadenza **lunedì 14 settembre 2026**.

- **Termini che iniziano in agosto**: si contano dal 1° settembre. Un termine di 20 giorni che decorrerebbe dal 12 agosto 2026 scade **lunedì 21 settembre 2026**.

- **Termini a mesi**: se attraversano agosto si contano a mesi e si aggiungono 31 giorni; se cominciano in agosto partono dal 1° settembre e scadono nel giorno corrispondente (per una sentenza pubblicata il 10 agosto 2026, il termine lungo di sei mesi scade **lunedì 1 marzo 2027**).

- **Termini a ritroso** (memorie e costituzione prima di un'udienza): la sospensione vale anche qui, e i giorni d'agosto non si contano. Una memoria da depositare almeno 20 giorni prima di un'udienza del 15 settembre 2026: il conto porta a domenica 26 luglio, e per prudenza il calcolatore anticipa a **venerdì 24 luglio 2026** (il codice di procedura civile non ha una regola espressa per i termini a ritroso che cadono di festivo: il codice del processo amministrativo, art. 52, comma 4, anticipa al giorno non festivo precedente).

Tutti questi conti li fa il [calcolatore dei termini processuali](https://chiostro.legal/strumenti/calcolo-termini-processuali), che mostra i passaggi con le norme.

## Quando la sospensione non si applica

In materia civile l'[art. 3 l. 742/1969](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742~art3) esclude le controversie di lavoro e di previdenza e le cause e i procedimenti dell'[art. 92 dell'ordinamento giudiziario](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12:1~art92):

- cause relative ad alimenti;

- procedimenti cautelari;

- amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione;

- ordini di protezione contro gli abusi familiari;

- sfratto e opposizione all'esecuzione;

- dichiarazione e revoca dei fallimenti;

- le cause dichiarate urgenti, quando la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

Non si applica nemmeno ai procedimenti del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 9, comma 1, d.lgs. 14/2019).
Nel processo amministrativo la sospensione non vale per il procedimento sulla sospensione del provvedimento impugnato (art. 5 l. 742/1969). Non si applica nemmeno ai termini sostanziali, come i 60 giorni per impugnare il licenziamento (art. 6 l. 604/1966): non sono termini processuali.

## Norme collegate

Il computo dei termini sta nell'[art. 155 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art155); il termine lungo nell'art. 327 c.p.c.; gli interessi e le spese nelle altre guide: [tabella del contributo unificato](https://chiostro.legal/strumenti/tabella-contributo-unificato), [tasso degli interessi legali](https://chiostro.legal/strumenti/tasso-interessi-legali).

## Domande frequenti

### Quando inizia e quando finisce la sospensione feriale?

Dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 l. 742/1969, nel testo in vigore dal 2015).

### La sospensione feriale vale per le cause di lavoro?

No: l'art. 3 della legge 742/1969 esclude le controversie di lavoro e di previdenza.

### Vale per i procedimenti cautelari e per lo sfratto?

No: sono fra le cause dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, escluse dall'art. 3 della legge 742/1969, insieme all'opposizione all'esecuzione, agli alimenti e alle cause dichiarate urgenti.

### Vale per la liquidazione giudiziale e le procedure della crisi d'impresa?

No: l'art. 9 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 14/2019) esclude la sospensione feriale per tutti i procedimenti che disciplina.

### Come si calcola un termine che scade a metà agosto?

Nei termini a giorni i giorni di agosto non si contano: il termine riprende il 1° settembre per i giorni che restano.

### La sospensione si applica ai termini a ritroso?

Secondo l'orientamento prevalente sì: anche nei termini da contare all'indietro da un'udienza i giorni di agosto non si contano, e il calcolatore fa così.

### Vale per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento?

No: i 60 giorni dell'art. 6 della legge 604/1966 sono un termine di decadenza sostanziale, non processuale.

## Fonti

- [l. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 — sospensione feriale (1-31 agosto)](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742~art1)
- [art. 3 l. 742/1969 — cause escluse dalla sospensione feriale](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742~art3)
- [art. 92 r.d. 12/1941 (ordinamento giudiziario) — affari civili nel periodo feriale](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12:1~art92)
- [art. 155 c.p.c. — computo dei termini](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art155)
- [art. 6 l. 604/1966 — impugnazione del licenziamento](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art6)

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