Intelligenza artificiale
Guida all'AI Act in dieci domande: il regolamento (UE) 2024/1689 dopo le modifiche del 2026
Testo scritto con l'intelligenza artificiale e controllato in automatico sulle fonti citate · Responsabile della pubblicazione: Chiostro, ciao@chiostro.legal
Pubblicato il Aggiornato il Lettura: 17 minuti
In breve
Le date del regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, si leggono nell'art. 113 come modificato dal regolamento (UE) 2026/1744. Come regola, divieti e alfabetizzazione si applicano dal 2 febbraio 2025; la regola generale decorre dal 2 agosto 2026; il capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applica dal 2 dicembre 2027 per i sistemi dell'allegato III e dal 2 agosto 2028 per quelli dell'art. 6, paragrafo 1, e dell'allegato I, con una disciplina transitoria per quelli già immessi sul mercato o messi in servizio (art. 111). In Italia la legge n. 132/2025 designa AgID e ACN; il d.lgs. n. 179/2026 fissa sanzioni amministrative per violazioni del regolamento.
1. Che cos'è l'AI Act e da quando si applica?
È il regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione «L 1689 del 12.7.2024». Il testo ufficiale lo chiama, fra parentesi, «regolamento sull'intelligenza artificiale». È stato modificato dal regolamento (UE) 2026/1744 dell'8 luglio 2026. Il testo consolidato di EUR-Lex più recente è quello al 27 luglio 2026: è il solo che usiamo qui.
Le date si leggono nell'art. 113 come modificato dal regolamento (UE) 2026/1744; qui usiamo il testo consolidato al 27 luglio 2026, che EUR-Lex qualifica come strumento di documentazione: fanno fede i testi pubblicati in Gazzetta ufficiale. Il regolamento entra in vigore «il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione» e, come regola generale, «Si applica a decorrere dal 2 agosto 2026». Le eccezioni, nel testo consolidato, sono quattro:
- Lettera a). I capi I e II (disposizioni generali e pratiche vietate) si applicano dal 2 febbraio 2025, tranne i nuovi divieti dell'art. 5, paragrafo 1, primo comma, lettere b bis) e b ter), e i paragrafi 1 bis e 1 ter: questi si applicano «a decorrere dal 2 dicembre 2026».
- Lettera b). Il capo III, sezione 4, i capi V, VII e XII e l'art. 78 si applicano dal 2 agosto 2025, «ad eccezione dell'articolo 101».
- Lettera c). Il capo III, sezioni 1, 2 e 3 (tranne l'art. 6, paragrafo 5), si applica dal 2 dicembre 2027 per i sistemi ad alto rischio dell'allegato III e dal 2 agosto 2028 per quelli dell'art. 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.
- Lettera d). Gli articoli da 102 a 110 si applicano dal 27 luglio 2026.
La lettera c) non nomina le norme sui sistemi ad alto rischio che stanno fuori da quelle sezioni (per esempio l'art. 49, nel capo III, sezione 5, e gli artt. 72, 73 e 86, nel capo IX): da quando si applichino è un punto da verificare.
Per i sistemi ad alto rischio, diversi da quelli dell'art. 111, paragrafo 1, immessi sul mercato o messi in servizio «prima della data di applicazione del capo III di cui all'articolo 113», l'art. 111, paragrafo 2, fatta salva l'applicazione dell'art. 5, applica il regolamento agli operatori «solo se, a decorrere da tale data, tali sistemi sono soggetti a modifiche significative della loro progettazione». Leggiamo quella data come quella della lettera c), cioè il 2 dicembre 2027 per i sistemi dell'allegato III e il 2 agosto 2028 per quelli dell'art. 6, paragrafo 1, e dell'allegato I, in linea con il considerando 39 e 40 del regolamento (UE) 2026/1744. I sistemi ad alto rischio destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche vanno comunque resi conformi «entro il 2 agosto 2030».
2. A chi si applica?
L'art. 2, paragrafo 1, elenca sette categorie: fornitori che nell'Unione immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA, o immettono sul mercato modelli di IA per finalità generali, anche se stabiliti fuori dall'Unione; deployer; fornitori e deployer di paesi terzi quando l'output è utilizzato nell'Unione; importatori e distributori; fabbricanti di prodotti; rappresentanti autorizzati; «persone interessate che si trovano nell'Unione». Per i deployer la lettera b) dice: «ai deployer dei sistemi di IA che hanno il loro luogo di stabilimento o sono situati all'interno dell'Unione».
Le esclusioni sono nei paragrafi successivi: fra le altre, i sistemi immessi sul mercato, messi in servizio o utilizzati esclusivamente per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale (paragrafo 3), la sola ricerca e sviluppo scientifici (paragrafo 6) e l'uso personale. Il paragrafo 10 dispone che il regolamento «non si applica agli obblighi dei deployer che sono persone fisiche che utilizzano sistemi di IA nel corso di un'attività non professionale puramente personale». L'esclusione riguarda l'attività non professionale; per l'uso nell'esercizio di una professione il testo non la prevede.
3. Che cos'è un «sistema di IA»?
La definizione è all'art. 3, punto 1: «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali».
La legge italiana non ne crea una propria. L'art. 2 della legge n. 132/2025, comma 1, lettera a), definisce il sistema di intelligenza artificiale come «il sistema definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689». Il regolamento non contiene un elenco di prodotti: se uno strumento di scrittura, di ricerca o di traduzione rientri nella definizione è un punto da verificare sulle sue caratteristiche.
4. Fornitore o deployer: che differenza c'è?
Il «fornitore» (art. 3, punto 3) è chi «sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare» un sistema o un modello «e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito».
Il «deployer» (art. 3, punto 4) è «una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale». La definizione non distingue fra professionisti e altri utilizzatori: esclude soltanto l'uso nel corso di un'attività personale non professionale. Chi sia fornitore e chi deployer in un rapporto determinato resta da verificare sul testo.
I ruoli possono cambiare. Per i sistemi ad alto rischio l'art. 25, paragrafo 1, dispone che «Qualsiasi distributore, importatore, deployer o altro terzo è considerato fornitore» in tre casi: se appone il proprio nome o marchio, se apporta una modifica sostanziale o se modifica la finalità prevista in modo che il sistema diventi ad alto rischio. Un articolo della serie sarà dedicato a questa distinzione; intanto l'indice degli articoli del blog di Chiostro raccoglie le uscite.
5. Quali sono i «livelli di rischio»?
Il regolamento non ha un articolo dedicato ai «livelli di rischio»: l'espressione compare una sola volta, all'art. 112, paragrafo 11, a proposito della metodologia di valutazione. La sua struttura si legge nell'art. 1, paragrafo 2, che fra l'altro stabilisce «divieti di talune pratiche di IA», «requisiti specifici per i sistemi di IA ad alto rischio e obblighi per gli operatori di tali sistemi», «regole di trasparenza armonizzate per determinati sistemi di IA» e «regole armonizzate per l'immissione sul mercato di modelli di IA per finalità generali». Il «rischio» è definito all'art. 3, punto 2: «la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso».
Ne derivano quattro gruppi di regole: pratiche vietate (art. 5), sistemi ad alto rischio (capo III), obblighi di trasparenza (art. 50), modelli per finalità generali (capo V). Per gli altri sistemi restano gli obblighi generali, come l'alfabetizzazione dell'art. 4. L'espressione «rischio minimo», diffusa nei commenti, non compare nel testo consolidato, che riporta articoli e allegati ma non i considerando. Chiostro fonda le risposte sulle fonti ufficiali; quando un articolo di dottrina ad accesso aperto entra nella risposta, è presentato come opinione dell'autore, mai come fonte del diritto. Quali fonti ci sono, e quali mancano, lo dice la pagina Copertura, con l'elenco delle fonti presenti e assenti.
6. Quali pratiche sono vietate?
L'art. 5, paragrafo 1, si apre così: «Sono vietate le pratiche di IA seguenti:». Seguono, fra le altre: le tecniche subliminali, manipolative o ingannevoli (lettera a); lo sfruttamento delle vulnerabilità dovute all'età, alla disabilità o alla situazione sociale o economica (lettera b); il punteggio sociale (lettera c); la valutazione del rischio di reato «unicamente sulla base della profilazione di una persona fisica o della valutazione dei tratti e delle caratteristiche della personalità», salvo i sistemi a sostegno di una valutazione umana già basata su fatti oggettivi e verificabili (lettera d); la creazione o l'ampliamento, con sistemi di IA, di banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso (lettera e); l'inferenza delle emozioni «nell'ambito del luogo di lavoro e degli istituti di istruzione», salvo motivi medici o di sicurezza (lettera f); la categorizzazione biometrica per trarre deduzioni o inferenze in merito a razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale (lettera g); l'identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, salvo eccezioni (lettera h).
Il regolamento (UE) 2026/1744 ha aggiunto le lettere b bis) e b ter). Vietano l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi di IA che generano o manipolano due tipi di materiale. Il primo tipo comprende immagini, video e audio realistici o materiale analogo delle parti intime di una persona fisica riconoscibile, o di una persona fisica riconoscibile che partecipi ad atti sessualmente espliciti, senza il consenso «liberamente prestato, specifico, informato e inequivocabile» di tale persona per tale generazione o manipolazione. Il secondo tipo comprende il materiale o gli spettacoli dell'art. 2, lettere c) ed e), della direttiva 2011/93/UE, «salvo nei casi in cui sussista una causa di giustificazione ai sensi del diritto nazionale». I nuovi paragrafi 1 bis e 1 ter ne precisano la portata: l'uso, per esempio, è vietato «solo se il deployer utilizza il sistema al fine di generare o manipolare tale materiale o tali spettacoli». Divieti e paragrafi nuovi si applicano dal 2 dicembre 2026: alla data di questo articolo non sono ancora applicabili.
7. Quando un sistema è «ad alto rischio»?
Le vie sono due. La prima è l'art. 6, paragrafo 1: il sistema è componente di sicurezza di un prodotto, o è esso stesso un prodotto, disciplinato dalla normativa dell'allegato I e soggetto a valutazione di conformità da parte di terzi. La seconda è l'art. 6, paragrafo 2: «Oltre ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al paragrafo 1, sono considerati ad alto rischio anche i sistemi di IA di cui all'allegato III.»
Il paragrafo 3 esclude i sistemi dell'allegato III che non presentano «un rischio significativo di danno», in quattro casi tipizzati (lettere da a a d). Ma, «Fatto salvo il primo comma, un sistema di IA di cui all'allegato III è sempre considerato ad alto rischio qualora esso effettui profilazione di persone fisiche.» Per chi lavora con la giustizia conta l'allegato III, punto 8, lettera a): i sistemi «destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie». Se vi rientri uno strumento usato da un avvocato è un punto da verificare. Per i sistemi dell'allegato III gli obblighi del capo III, sezioni 1, 2 e 3, si applicano dal 2 dicembre 2027; per quelli immessi sul mercato o messi in servizio prima di quella data vale la regola transitoria dell'art. 111, paragrafo 2, nella lettura indicata alla domanda 1.
8. Quali obblighi di trasparenza ci sono?
Sono all'art. 50, che sta nel capo IV. Il paragrafo 1 obbliga i fornitori a progettare e sviluppare i sistemi destinati a interagire direttamente con le persone fisiche in modo che queste «siano informate del fatto di stare interagendo con un sistema di IA», salvo che ciò risulti evidente dal punto di vista di una persona fisica ragionevolmente informata, attenta e avveduta, tenendo conto delle circostanze e del contesto di utilizzo. Il paragrafo 2 impone ai fornitori di sistemi che generano contenuti sintetici di marcare gli output «in un formato leggibile meccanicamente». Il paragrafo 3 riguarda i deployer di sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica.
Il paragrafo 4 riguarda i deployer. Chi usa un sistema che produce un «deep fake» rende noto «che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente». Lo stesso vale per il testo pubblicato «allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico», salvo, fra l'altro, che il contenuto sia stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale e che una persona fisica o giuridica ne detenga la responsabilità editoriale. Le informazioni si danno «in maniera chiara e distinguibile al più tardi al momento della prima interazione o esposizione» (paragrafo 5). Il capo IV non è fra le eccezioni dell'art. 113, quindi segue la regola del 2 agosto 2026; per i sistemi generativi già sul mercato prima di quella data l'art. 111, paragrafo 4, dà tempo fino al 2 dicembre 2026, ma solo per il paragrafo 2.
9. Che cosa chiede l'art. 4 sull'alfabetizzazione?
Nel testo consolidato l'art. 4 è segnato come modificato dal regolamento (UE) 2026/1744. Il paragrafo 1 dispone: «I fornitori e i deployer di sistemi di IA adottano misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto». E aggiunge: «Tale obbligo non impone ai fornitori o ai deployer di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA per alcuna persona.» L'art. 4 sta nel capo I, che secondo l'art. 113, lettera a), si applica dal 2 febbraio 2025. La formulazione nuova vale dal 27 luglio 2026. Il regolamento (UE) 2026/1744, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 luglio 2026, entra in vigore «il terzo giorno successivo alla pubblicazione» (art. 4) e non fissa per l'art. 4 una data diversa. Dal 2 febbraio 2025 al 26 luglio 2026 valeva il testo originario dell'art. 4.
In Italia, per le professioni ordinistiche, l'art. 47 del d.lgs. n. 179/2026 prevede che i corsi di formazione iniziale e continua degli ordini professionali includano «percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale»; i consigli nazionali adeguano i regolamenti entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto (comma 5). Sull'obbligo di informare il cliente posto dall'art. 13, comma 2, della legge n. 132/2025 il blog ha pubblicato un articolo dedicato all'art. 13 della legge n. 132/2025.
10. Chi vigila e quali sanzioni ci sono in Italia?
Di regola, per le violazioni degli operatori, le sanzioni le stabiliscono gli Stati membri (art. 99, paragrafo 1). Fanno eccezione tre casi in cui sanziona direttamente un organo dell'Unione: l'ufficio per l'IA per i sistemi di sua competenza esclusiva (art. 75 quater, paragrafo 4), la Commissione per i fornitori di modelli per finalità generali (art. 101) e il Garante europeo della protezione dei dati per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione (art. 100). L'art. 99 chiede, al paragrafo 1, norme per sanzioni che «devono essere effettive, proporzionate e dissuasive» e fissa i massimi: fino a 35 000 000 EUR o, per le imprese, fino al 7 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore, per le pratiche vietate (paragrafo 3); fino a 15 000 000 EUR o al 3 % per gli obblighi elencati nel paragrafo 4, fra cui quelli dei deployer dell'art. 26 e quelli di trasparenza dell'art. 50; fino a 7 500 000 EUR o all'1 % per la fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati o alle autorità nazionali competenti per dare seguito a una richiesta (paragrafo 5). Per le PMI, comprese le start-up, ciascuna sanzione ha come massimo il minore fra la percentuale e l'importo fisso (paragrafo 6). Dal 27 luglio 2026 la stessa regola vale per le piccole imprese a media capitalizzazione, ma solo per le sanzioni dei paragrafi 4 e 5 (paragrafo 6 bis): per le pratiche vietate resta il massimo «se superiore».
Le autorità le indica l'art. 20 della legge n. 132/2025: AgID e ACN «sono designate quali Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale»; al comma 2, «l'AgID è designata quale autorità di notifica» e «l'ACN è designata quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico». Resta ferma l'attribuzione a Banca d'Italia, CONSOB e IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'art. 74, paragrafo 6, del regolamento; il comma 4 fa salvi competenze, compiti e poteri del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quest'ultima «quale Coordinatore dei Servizi Digitali». La delega per adeguare l'ordinamento è all'art. 24.
La delega è stata esercitata, fra l'altro, con il d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 (Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026, in vigore dal 23 ottobre 2026). L'art. 5, comma 1, fa salve «le competenze dell'ufficio europeo per l'IA ai sensi degli articoli 75, 88 e 89 del regolamento IA» e poi elenca le autorità nazionali di vigilanza del mercato: ACN; Banca d'Italia, CONSOB e IVASS per i sistemi ad alto rischio nei rispettivi settori; il Garante per la protezione dei dati personali «limitatamente a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA». Dopo il regolamento (UE) 2026/1744, l'art. 75, paragrafo 1, del regolamento dà all'ufficio per l'IA «competenza esclusiva» su due gruppi di sistemi. Il primo gruppo comprende i sistemi basati su modelli per finalità generali sviluppati dallo stesso fornitore o da fornitori della stessa impresa, con eccezioni, fra cui i sistemi dell'allegato III, punto 8, per l'amministrazione della giustizia. Il secondo gruppo comprende i sistemi che costituiscono o sono integrati in piattaforme o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065. La competenza esclusiva riguarda i fornitori, e i deployer solo se sono anche fornitori o fanno parte della stessa impresa. L'art. 23, nei commi da 1 a 3, riprende i massimi dell'art. 99, paragrafi 3, 4 e 5, sempre «Salvo che il fatto costituisca reato». Il suo comma 2 elenca gli obblighi «di cui agli articoli 16, 22, 23, 24, 25 e 26, agli articoli 31, 33, paragrafi 1, 3 e 4, e 34, nonché agli articoli 50, 73 e 80 del regolamento IA»; il comma 4, con la stessa clausola, aggiunge una soglia che l'art. 99 non prevede: fino a euro 1.000.000 ovvero, se superiore, fino allo 0,5 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, per la violazione degli artt. 27 e 86. L'art. 22 prevede misure non pecuniarie per le violazioni di «scarsa offensività o pericolosità».
Né l'art. 99, paragrafo 4, del regolamento né l'art. 23 del d.lgs. n. 179/2026 nominano l'art. 4 sull'alfabetizzazione: quale conseguenza abbia in Italia la sua violazione è un punto da verificare. Il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, è stato adottato richiamando l'art. 24, commi 1, 2, lettera h), 3 e 5; il suo art. 1 indica come oggetto del titolo I l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte delle Forze di Polizia. Il decreto ha anche un titolo II, con disposizioni penali e disposizioni processuali civili in materia di risarcimento dei danni cagionati dall'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. Altre norme penali sono nell'art. 26 della legge n. 132/2025, che fra l'altro inserisce nel codice penale l'art. 612-quater. Questa guida non le esamina.
Che cosa questa guida non dice
- Non tratta i modelli di IA per finalità generali (capo V), le misure a sostegno dell'innovazione né gli spazi di sperimentazione.
- Non cita giurisprudenza né orientamenti della Commissione: dove il testo tace lo diciamo, e alcuni punti restano da verificare.
- Non esamina i due decreti legislativi oltre agli articoli citati, né la legge n. 132/2025 oltre agli artt. 2, 20 e 24: degli artt. 13 e 26 richiama soltanto, rispettivamente, l'obbligo di informare il cliente e l'introduzione dell'art. 612-quater c.p.
- Non dice se un determinato strumento sia un sistema di IA, né se sia ad alto rischio: è una qualificazione da fare sul testo, strumento per strumento.
Le prossime uscite del sabato riprenderanno una domanda alla volta: le scadenze, le pratiche vietate dell'art. 5, fornitore o deployer, la trasparenza dell'art. 50, alto rischio e giustizia. Le principali fonti ufficiali su cui Chiostro risponde sono nella sezione Fonti della home page. La prova gratuita con 1 milione di token restituisce ogni norma con il rinvio alla fonte ufficiale; i piani sono nella sezione prezzi degli abbonamenti Chiostro. Ogni citazione, prima di arrivare all'utente, viene controllata da Chiostro sul testo della fonte.
Fonti
- Regolamento (UE) 2024/1689, testo consolidato al 27 luglio 2026 (dopo il regolamento (UE) 2026/1744): artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 49, 50, 72, 73, 75, 75 quater, 86, 99, 100, 101, 111, 112 e 113, allegati I e III (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2026/1744, art. 4 e considerando 39 e 40 (EUR-Lex)
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 2, art. 13, art. 20, art. 24 e art. 26 (Normattiva)
- D.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, art. 5, art. 22, art. 23 e art. 47 (Normattiva)
- D.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, art. 1 e rubrica del titolo II (Normattiva)
Articoli e pagine collegate
- Intelligenza artificiale e professioni intellettuali: che cosa dice l'art. 13 della legge 132/2025
- Tutti gli articoli del blog di Chiostro
- Calcolatori gratuiti: termini processuali, interessi legali e moratori, contributo unificato
- Che cosa c'è nel corpus di Chiostro, e che cosa non c'è
- Come lavora con Chiostro uno studio legale: Standards Legal
Avviso. Contenuto informativo, non è un parere legale; verifica sempre sulle fonti ufficiali. Il testo è aggiornato alla data indicata in alto: norme e giurisprudenza possono essere cambiate dopo.