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Intelligenza artificiale e professioni intellettuali: che cosa dice l'art. 13 della legge 132/2025

Testo scritto con l'intelligenza artificiale e controllato in automatico sulle fonti citate · Responsabile della pubblicazione: Chiostro, ciao@chiostro.legal

Pubblicato il Aggiornato il Lettura: 8 minuti

In breve

L'art. 13 della legge n. 132/2025 dice due cose sull'intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali: l'utilizzo dei sistemi «è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale», con «prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera»; e le informazioni sui sistemi utilizzati «sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo». L'art. 13 non definisce le «professioni intellettuali», non indica forma e momento della comunicazione e non prevede sanzioni: sono punti da verificare nelle altre norme e nei codici deontologici. Il d.lgs. n. 179/2026 non li disciplina: cita gli «obblighi informativi verso il cliente» solo come materia di formazione.

Che cosa dice l'art. 13

L'art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132 ha due commi.

Le citazioni del testo su Normattiva, qui e nel resto della pagina, sono riportate parola per parola, accenti compresi. È lo stesso riscontro che fa la piattaforma: Chiostro controlla ogni citazione sul testo della fonte prima di consegnarla.

Che cosa si legge nel testo

Che cosa l'art. 13 non dice

Le norme della stessa legge sull'utilizzo dei sistemi

L'art. 13 non è l'unico articolo della legge che parla di chi utilizza i sistemi. L'art. 3, comma 1, dispone che «l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali» avvenga «nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità». Il comma 3 dispone che «I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo», fra gli altri principi, «assicurando la sorveglianza e l'intervento umano». Il comma 5 dispone: «La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.» La clausola riguarda la legge nel suo insieme: come si concili con l'obbligo di comunicazione dell'art. 13, comma 2, è un punto da verificare.

L'art. 4, comma 2, prevede che l'utilizzo dei sistemi garantisca «il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali»; il comma 3 che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all'utilizzo dei sistemi siano rese «con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all'utente la conoscibilità dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti autorizzati dei propri dati personali». È una formula vicina a quella dell'art. 13, comma 2, ma con un oggetto diverso: i dati personali. Quali famiglie di fonti Chiostro copre, e quali no, lo dice la pagina con l'elenco di ciò che c'è e di ciò che non c'è nel corpus.

Il rapporto con il regolamento europeo

L'art. 1 della stessa legge, al comma 2, dispone: «Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.» Come l'art. 13 si coordini con gli obblighi che il regolamento pone a carico di chi utilizza un sistema di intelligenza artificiale sotto la propria autorità (il «deployer», art. 3, punto 4) è un punto da verificare sul testo consolidato del regolamento (versione del 27 luglio 2026, dopo le modifiche del regolamento (UE) 2026/1744), che questo articolo non esamina.

L'attività giudiziaria: l'art. 15

Per l'impiego dei sistemi nell'attività giudiziaria vale una regola diversa. L'art. 15, comma 1, dice: «Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti.» Il comma 1 riserva ogni decisione «al magistrato»: si rivolge a chi giudica, non al professionista.

L'ambito sanitario: l'art. 7

Per l'ambito sanitario la stessa legge ha norme proprie, fra cui l'art. 7, che fra l'altro riconosce all'interessato il diritto «di essere informato sull'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale» (comma 3). Come l'art. 7 si coordini con l'art. 13 per chi esercita una professione sanitaria è un punto da verificare.

Il decreto attuativo sulle professioni: d.lgs. 179/2026

La delega dell'art. 24 è stata esercitata, fra l'altro, con il d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2026 e in vigore dal 23 ottobre 2026. L'art. 47 prevede che i corsi di formazione iniziale e continua svolti dagli ordini professionali includano percorsi sull'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, comprendenti «profili deontologici relativi alle responsabilità del professionista nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, agli obblighi informativi verso il cliente e al rispetto del principio antropocentrico» (comma 2, lettera c)); i consigli nazionali adeguano i regolamenti entro sei mesi dall'entrata in vigore (comma 5). L'art. 49, comma 1, dispone che «L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista può comportare una modulazione dell'equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49», secondo parametri legati alla classificazione di rischio del sistema. L'equo compenso di quella legge si applica soltanto ai rapporti indicati dal suo art. 2. I parametri vanno ancora fissati: secondo il comma 2, entro dodici mesi vanno integrati i decreti sui parametri, fra cui quello dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012 per gli avvocati. Il criterio direttivo che corrisponde a queste due norme è l'art. 24, comma 2, lettera f), della legge n. 132/2025; la delega è quella del comma 1. Oltre agli artt. 47 e 49, questo articolo non esamina il decreto.

Che cosa questo articolo non dice

Per un caso diverso, in cui la lettera della legge fissa un termine e le sue conseguenze, si veda l'articolo sul termine per impugnare il licenziamento. Le principali fonti ufficiali su cui Chiostro risponde sono nella sezione Fonti della home page; l'elenco esatto, con che cosa c'è e che cosa non c'è, è nella pagina Copertura, con i numeri aggiornati. La prova gratuita, con 1 milione di token, restituisce le norme vigenti con il rinvio alla fonte ufficiale; gli abbonamenti sono descritti nella sezione prezzi degli abbonamenti Chiostro della home page. Per tutti gli articoli del blog c'è l'indice degli articoli del blog di Chiostro. Per formulare le domande all'IA e controllare le risposte, si veda la guida sul legal prompting.

Fonti

Articoli e pagine collegate

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