Responsabilità civile
Risarcimento per diffamazione, anche online: norme e tabelle di Milano 2024
Testo scritto con l'intelligenza artificiale e controllato in automatico sulle fonti citate · Responsabile della pubblicazione: Chiostro, ciao@chiostro.legal
Pubblicato il Aggiornato il Lettura: 9 minuti
In breve
Per il risarcimento della diffamazione la legge non fissa gli importi: il danno non patrimoniale è risarcibile (art. 185 c.p., art. 2059 c.c.) e, se non si può provare «nel suo preciso ammontare», è «liquidato dal giudice con valutazione equitativa» (art. 1226 c.c.). Per orientare l'equità, l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha pubblicato nell'edizione 2024 cinque fasce di gravità, da 1.175 euro a oltre 58.745 euro. Sono «criteri orientativi», non norme, scritti per la diffamazione «a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa»: non dicono come si applichino a un post o a un profilo social.
Che cosa dice la legge sul risarcimento
Il punto di partenza è il reato. Per l'art. 595 del codice penale commette diffamazione «chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione». Il terzo comma prevede una pena più grave se l'offesa è recata «col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità»; il secondo, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Il risarcimento ha più basi, che si leggono insieme:
- Il reato. L'art. 185 c.p., secondo comma: «Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui».
- Il fatto illecito. L'art. 2043 c.c.: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».
- Il danno non patrimoniale. L'art. 2059 c.c.: «Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge». Fra questi casi l'art. 185 c.p. nomina espressamente il danno «non patrimoniale» da reato.
Quanto al valore, l'art. 2056 c.c. rinvia agli artt. 1223, 1226 e 1227, e l'art. 1226 c.c. è la regola che conta qui: «Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa». Nessuna norma fissa un importo per il danno alla reputazione (l'art. 12 della legge sulla stampa, più sotto, indica solo i criteri della riparazione): è per questo che le tabelle esistono.
Le frasi fra virgolette, qui e nel resto della pagina, sono citazioni letterali dei testi ufficiali. È lo stesso riscontro che fa la piattaforma: Chiostro controlla ogni citazione sul testo della fonte prima di consegnarla. Le norme vigenti sono fra le fonti ufficiali che Chiostro copre.
La riparazione pecuniaria e la responsabilità dell'editore: norme scritte per la stampa
Due norme della legge sulla stampa riguardano il risarcimento: una aggiunge una somma, l'altra estende chi ne risponde. L'art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47: «Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato». E l'art. 11: per i reati commessi col mezzo della stampa «sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore».
Che cosa siano «stampe» lo dice l'art. 1: «tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione», «ai fini di questa legge». Il testo non nomina internet. Se un sito, un giornale online o un profilo social rientrino in questa nozione, e quindi negli artt. 11 e 12, è una questione di interpretazione che questa pagina non scioglie: va verificata nella giurisprudenza.
Le tabelle dell'Osservatorio di Milano, edizione 2024
La tabella è una sezione («Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa», «Edizione 2024») del documento «Tabelle milanesi – Edizione 2024» dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, datato 4 giugno 2024 e pubblicato sul sito del Tribunale. Per costruirla l'Osservatorio ha esaminato 89 sentenze degli anni 2014-2017 (41 del Tribunale di Milano, 26 del Tribunale di Roma, 22 di altri tribunali) e ha raccolto i parametri adoperati dalla giurisprudenza per liquidare. Nell'edizione 2024 gli importi dell'edizione 2018 sono stati rivalutati del 17,4901% (coefficiente 1,174901), tenuto conto degli indici ISTAT dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2024 e di un coefficiente di raccordo. La sezione riguarda il «danno non patrimoniale derivante da diffamazione»: non il danno patrimoniale (clienti persi, mancati guadagni).
Le cinque fasce
| Gravità | Danno non patrimoniale liquidabile (ed. 2024) | Che cosa la caratterizza, secondo la tabella |
|---|---|---|
| 1. Tenue | da 1.175 a 11.750 euro | Limitata o assente notorietà di chi diffama; offesa tenue nel contesto; diffusione del mezzo minima o limitata; spazio della notizia minimo o limitato; nessuna risonanza mediatica; elemento soggettivo tenue; intervento riparatorio o rettifica del convenuto. |
| 2. Modesta | da 11.750 a 23.498 euro | Notorietà limitata o modesta; un episodio a diffusione limitata; modesto spazio della notizia; risonanza mediatica modesta o assente; modesta intensità dell'elemento soggettivo. |
| 3. Media | da 23.498 a 35.247 euro | Media notorietà; offese di gravità significativa sul piano personale o professionale; uno o più episodi; diffusione media o significativa (a livello nazionale, o significativa nell'ambiente locale di riferimento); eventuale pregiudizio personale e professionale; dolo eventuale. |
| 4. Elevata | da 35.247 a 58.745 euro | Elevata notorietà; uno o più episodi di ampia diffusione (quotidiano o trasmissione a diffusione nazionale); notevole gravità del discredito ed eventuale rilevanza penale o disciplinare dei fatti attribuiti; eventuali espressioni dequalificanti, denigratorie o ingiuriose; elevato pregiudizio personale, professionale e istituzionale; risonanza mediatica; elevata intensità dell'elemento soggettivo. |
| 5. Eccezionale | oltre 58.745 euro | La tabella indica solo l'importo. |
Tre importi (11.750, 23.498 e 35.247 euro) chiudono una fascia e aprono la successiva: per questi la tabella non dice a quale fascia appartengano. La quinta fascia è «in importo superiore ad euro 58.745,00».
I parametri usati nelle sentenze esaminate
L'Osservatorio elenca i parametri adoperati nelle sentenze esaminate. Sono quelli da raccogliere per collocare il caso:
- la notorietà di chi ha diffamato e la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale della persona offesa;
- la natura della condotta: se colpisce la sfera personale o professionale, se viola la verità o anche la continenza e la pertinenza, se è circostanziata o generica, se usa espressioni ingiuriose, denigratorie o dequalificanti o il turpiloquio, se ha possibile rilievo penale;
- le condotte reiterate e le campagne di stampa;
- la collocazione dell'articolo e dei titoli, e lo spazio che la notizia occupa nell'articolo, nel libro o nella trasmissione;
- l'intensità dell'elemento psicologico di chi ha diffamato: se vi sia animus diffamandi, se il dolo sia eventuale;
- il mezzo e la sua diffusione, «eventualmente anche con edizione on line del giornale»; la tabella esclude l'equiparazione automatica fra minore diffusione e danno minore, specie quando il mezzo ha una diffusione territoriale assai limitata ma raggiunge il «territorio» di vita e di relazione della persona offesa;
- la risonanza mediatica imputabile a chi ha diffamato;
- le conseguenze sull'attività professionale e sulla vita della persona offesa, se siano evidenziati profili concreti di danno;
- una reputazione già compromessa; la limitata riconoscibilità della persona offesa; l'ampio lasso di tempo fra il fatto e la domanda giudiziale;
- la rettifica successiva o lo spazio dato alle dichiarazioni correttive della persona offesa, o il «rifiuto degli stessi» (la tabella non dice di chi); la pubblicazione della sentenza.
Che cosa mostrano le 89 sentenze
| Importo liquidato (come nella tabella, senza rivalutazione al 2024) | Sentenze | Quota |
|---|---|---|
| da 1.000 a 10.000 euro | 24 | 27% |
| da 11.000 a 20.000 euro | 24 | 27% |
| da 21.000 a 30.000 euro | 20 | 22% |
| da 31.000 a 50.000 euro | 13 | 15% |
| oltre 50.000 euro | 8 | 9% |
L'importo medio matematico liquidato è di 26.290 euro, pari a 30.888 euro al 1° gennaio 2024. Quanto alla riparazione pecuniaria dell'art. 12, la tabella riferisce che «risulta tendenzialmente calcolata in una percentuale da 1/8 a 1/3 del danno liquidato»: è un dato descrittivo sulle sentenze esaminate, non una regola di calcolo.
Come leggere la tabella, e quando non basta
- Le fasce, non un importo. I criteri servono a scegliere la fascia; dentro la fascia la quantificazione resta equitativa (art. 1226 c.c.). La tabella stessa è presentata come una «proposta di criteri orientativi per la liquidazione equitativa del danno».
- Una fotografia di sentenze di merito. Le 89 decisioni sono di tribunali, non della Corte di cassazione, e riguardano il periodo 2014-2017.
- Il mezzo. La sezione parla di «stampa» e di «altri mezzi di comunicazione di massa»; fra i parametri nomina l'edizione online del giornale. Non dice come si applichi a un post, a un commento o a un profilo social: quel passaggio va verificato nella giurisprudenza.
Che cosa questa pagina non dice
La pagina riporta norme vigenti e una tabella ufficiale, che riguarda il «danno non patrimoniale derivante da diffamazione»: il danno patrimoniale (clienti persi, mancati guadagni) non vi è considerato. Non riporta, e rinvia alla giurisprudenza di legittimità: come si prova il danno alla reputazione e se esista una presunzione; il valore che la Corte di cassazione riconosce alle tabelle; quando l'art. 12 e l'art. 11 della legge sulla stampa valgono per i contenuti online; il regime delle pene; la rivalutazione e gli interessi sul danno liquidato (per il tasso degli interessi legali Chiostro ha il calcolatore degli interessi legali). Per la giurisprudenza civile e penale di legittimità, la pagina «Copertura delle fonti» di Chiostro (versione 1.2, 23 ottobre 2026) dichiara che non c'è una raccolta sistematica, e lo stesso vale per i giudici di merito: le pronunce che si leggono in Chiostro su questi temi non vanno intese come un quadro completo.
Tre controlli prima di quantificare
- Dove e quanto è stata diffusa l'offesa: mezzo, numero di episodi, durata, e se c'è stata risonanza oltre la cerchia di partenza (anche locale, se è il «territorio» di vita della persona offesa).
- Chi è chi, e che cosa è stato detto: notorietà di chi ha diffamato, ruolo della persona offesa, fatto determinato o giudizio generico, espressioni usate, intensità dell'elemento soggettivo (dolo eventuale o intenzione di diffamare).
- Che cosa è successo dopo: conseguenze documentate sull'attività e sulla vita, rettifica o intervento riparatorio, tempo trascorso, pubblicazione della sentenza.
Se l'offesa ha rilievo penale, per la querela c'è anche un formulario di atto di querela; gli altri articoli del blog di Chiostro seguono lo stesso metodo: norme e testi ufficiali, citazioni letterali, limiti dichiarati.
Per continuare la verifica sulle fonti
Questa pagina riporta le norme e la tabella ufficiale e dichiara i punti che rinvia alla giurisprudenza di legittimità. Per interrogare le stesse norme su un caso concreto, la prova gratuita di Chiostro comprende 1 milione di token; i prezzi degli abbonamenti sono pubblici.
Fonti
- Codice penale, art. 595 (Normattiva)
- Codice penale, art. 185 (Normattiva)
- Codice civile, art. 2043, art. 2056, art. 2059 e art. 1226 (Normattiva)
- Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 1, art. 11 e art. 12 (Normattiva)
- Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, Tabelle milanesi – Edizione 2024 (4 giugno 2024), sezione «Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa», pagg. 100-103 (Tribunale di Milano)
Articoli e pagine collegate
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