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Calcolo degli interessi legali, con il tasso 2026 e l'art. 1284 quarto comma

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Dal 1° gennaio 2026 il saggio degli interessi legali è l'1,6% annuo (d.m. 10 dicembre 2025, in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025); nel 2025 era il 2%. Gli interessi si calcolano giorno per giorno al tasso in vigore in ciascun periodo: capitale × tasso × giorni ÷ 365. Dalla domanda giudiziale, se le parti non hanno fissato la misura, si applica il tasso delle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, c.c.), oggi del 10,40%.

Come si calcolano gli interessi legali

La formula è quella dell'interesse semplice: capitale × tasso × giorni ÷ 365. Il saggio legale lo fissa l'art. 1284 c.c.: il Ministro dell'economia può modificarlo ogni anno con decreto pubblicato entro il 15 dicembre, e se il decreto non arriva il tasso resta quello dell'anno prima.

Quando il periodo attraversa più anni, ogni tratto si calcola col suo tasso. Il calcolatore lo fa da solo e mostra una riga per tratto: date, giorni, tasso, capitale e interessi.

Esempio. 10.000 euro dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025: 365 giorni al 2% danno 200,00 €.

Il tasso maggiorato dalla domanda giudiziale (art. 1284, quarto comma)

Dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, se le parti non hanno determinato la misura degli interessi, il saggio legale diventa quello previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: il tasso di riferimento della BCE più 8 punti. La regola, introdotta dall'art. 17 del d.l. 132/2014, vale per i procedimenti iniziati dall'11 dicembre 2014 e si applica anche all'atto che promuove un arbitrato.

È il punto in cui molti calcoli sbagliano di parecchio. Esempio. 10.000 euro dal 31 marzo 2025 al 31 marzo 2026, con domanda giudiziale proposta il 30 settembre 2025: fino alla domanda si applica il saggio legale, dopo il tasso delle transazioni commerciali. Totale: 606,38 €, contro i 190,14 € del solo saggio legale. Il calcolatore applica la regola se indicate la data della domanda (la notifica della citazione o il deposito del ricorso): il giorno della domanda resta al saggio legale, il tasso maggiorato parte dal giorno dopo. Conta la data di inizio del procedimento: una domanda nuova o riconvenzionale proposta in un giudizio iniziato prima dell'11 dicembre 2014 resta fuori.

Capitalizzazione degli interessi

Gli interessi scaduti producono a loro volta interessi solo nei casi dell'art. 1283 c.c.: dal giorno della domanda giudiziale o per convenzione successiva alla scadenza, e purché si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (salvi usi contrari). Il calcolatore fa interessi semplici e non capitalizza: l'anatocismo dipende dal caso e va calcolato a parte.

Il saggio legale dal 1942 a oggi

La tabella che usa il calcolatore, verificata il 18 ottobre 2026 sui decreti ministeriali. Il saggio del 2026 vale fino al 31 dicembre 2026; il tasso del 2027 sarà noto col decreto di dicembre.

DalAlSaggio legale annuo
1 gennaio 2026in vigore1,6%
1 gennaio 202531 dicembre 20252%
1 gennaio 202431 dicembre 20242,5%
1 gennaio 202331 dicembre 20235%
1 gennaio 202231 dicembre 20221,25%
1 gennaio 202131 dicembre 20210,01%
1 gennaio 202031 dicembre 20200,05%
1 gennaio 201931 dicembre 20190,8%
1 gennaio 201831 dicembre 20180,3%
1 gennaio 201731 dicembre 20170,1%
1 gennaio 201631 dicembre 20160,2%
1 gennaio 201531 dicembre 20150,5%
1 gennaio 201431 dicembre 20141%
1 gennaio 201231 dicembre 20132,5%
1 gennaio 201131 dicembre 20111,5%
1 gennaio 201031 dicembre 20101%
1 gennaio 200831 dicembre 20093%
1 gennaio 200431 dicembre 20072,5%
1 gennaio 200231 dicembre 20033%
1 gennaio 200131 dicembre 20013,5%
1 gennaio 199931 dicembre 20002,5%
1 gennaio 199731 dicembre 19985%
16 dicembre 199031 dicembre 199610%
21 aprile 194215 dicembre 19905%

Interessi legali, moratori e rivalutazione

Domande frequenti

Qual è il tasso degli interessi legali nel 2026?

L'1,6% annuo dal 1° gennaio 2026, fissato con decreto del Ministro dell'economia del 10 dicembre 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025). Nel 2025 era il 2%, nel 2024 il 2,5%, nel 2023 il 5%.

Come si calcolano gli interessi legali?

Capitale per tasso per giorni diviso 365, tratto per tratto se il tasso cambia durante il periodo. Il giorno iniziale non matura interessi, quello finale sì.

Quando si applica il tasso delle transazioni commerciali al posto di quello legale?

Dal momento della domanda giudiziale, se le parti non hanno fissato la misura degli interessi: lo dice l'art. 1284, quarto comma, c.c., per i procedimenti iniziati dall'11 dicembre 2014. Il tasso è il riferimento BCE più 8 punti, oggi il 10,40%.

Gli interessi legali si capitalizzano?

Di regola no: l'anatocismo è ammesso solo nei casi dell'art. 1283 c.c., cioè dalla domanda giudiziale o per convenzione successiva alla scadenza, per interessi dovuti da almeno sei mesi. Il calcolatore fa interessi semplici.

Il divisore è 365 o 366?

Il calcolatore usa 365, la convenzione più diffusa; con l'opzione «anno civile» usa 366 negli anni bisestili. La differenza, su un anno bisestile, è di circa lo 0,3% degli interessi di quell'anno.

Il calcolatore fa anche la rivalutazione ISTAT?

No. Calcola solo gli interessi: per i crediti di lavoro, dove interessi e rivalutazione si cumulano (art. 429 c.p.c.), la rivalutazione va calcolata a parte.

Fonti

Ogni passaggio del calcolo rimanda alla sua norma sul testo ufficiale di Normattiva.

Altri strumenti e guide

Avviso. Il calcolo è uno strumento di supporto e non sostituisce la verifica del professionista sulle norme e sulla giurisprudenza applicabili al caso concreto. Contenuto informativo, non è un parere legale.