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Formulario Chiostro · Risoluzione alternativa delle controversie

Invito alla negoziazione assistita e convenzione di negoziazione: formulario aggiornato alla riforma e al correttivo 2024

Invito alla negoziazione assistita e convenzione di negoziazione. Il procedimento degli artt. 2-11 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (conv. l. 10 novembre 2014, n. 162), come modificati dalla riforma del processo civile (d.lgs. 149/2022) e dal correttivo (d.lgs. 216/2024): l'invito, la convenzione con le nuove clausole istruttorie, la dichiarazione di mancato accordo, le varianti per il lavoro (art. 2-ter) e per la famiglia (art. 6), il patrocinio a spese dello Stato (artt. 11-bis ss.).

Aggiornato al 18/10/2026 — norme verificate sul testo vigente

Testo scritto con l'intelligenza artificiale e controllato in automatico sulle fonti citate · Responsabile della pubblicazione: Chiostro, ciao@chiostro.legal

1. A che cosa serve e quando si usa

La convenzione di negoziazione assistita è l'accordo con cui le parti «convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati» (art. 2, comma 1). L'invito è l'atto con cui l'avvocato di una parte propone all'altra di stipularla (art. 4).

Quando è obbligatoria (condizione di procedibilità, art. 3, comma 1).

  1. Chi intende agire per il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
  2. Chi intende proporre una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro, fuori dai casi di mediazione obbligatoria. Il testo vigente rinvia ancora all'«articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28»: è la vecchia numerazione; dopo la riforma le materie della mediazione obbligatoria sono nell'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010. Se la lite rientra lì, si fa la mediazione, non la negoziazione.
  3. Chi intende agire in una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto, di qualunque valore: la negoziazione è «condizione dell'esercizio in giudizio» per l'art. 1, comma 249, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, che rinvia al d.l. 132/2014 per il procedimento. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria delle imprese, quella mediazione vale come negoziazione esperita. L'obbligo non riguarda l'azione diretta del vettore dell'art. 7-ter del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286. È il caso più dimenticato: l'art. 3 non lo menziona.

Esclusioni dall'obbligo.

  • Contratti tra professionisti e consumatori: l'obbligo «non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori» (art. 3, comma 1).
  • Procedimenti di ingiunzione (inclusa l'opposizione), consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., opposizioni e incidenti dell'esecuzione, camera di consiglio, azione civile nel processo penale (art. 3, comma 3).
  • Parte che può stare in giudizio personalmente (art. 3, comma 7): davanti al giudice di pace nelle cause di valore non superiore a 1.100 euro (art. 82, primo comma, c.p.c., importo sostituito dal d.l. 212/2011 secondo la nota di Normattiva).
  • In materia di RC auto, il ricorso al sistema di risoluzione stragiudiziale dell'art. 187.1 del Codice delle assicurazioni private tiene luogo della convenzione (art. 3, comma 1, ultimo periodo).

Quando è facoltativa. Per ogni controversia su diritti disponibili (art. 2, comma 2, lett. b). Due usi speciali:

  • Lavoro (art. 2-ter): per le controversie dell'art. 409 c.p.c., senza che sia condizione di procedibilità; ciascuna parte con almeno un avvocato (e, se vuole, un consulente del lavoro); all'accordo si applica l'art. 2113, quarto comma, c.c.: è una transazione non impugnabile come quelle conciliate in sede protetta.
  • Famiglia (art. 6): separazione, divorzio nei casi dell'art. 3, primo comma, n. 2, lett. b), l. 898/1970, modifica delle condizioni, affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, alimenti.

Quando NON si usa.

  1. Diritti indisponibili (art. 2, comma 2, lett. b).
  2. Materie dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 (condominio, locazione, contratti bancari, ecc.): serve la mediazione.
  3. Se volete un terzo imparziale che proponga una soluzione: la negoziazione è tra avvocati, senza mediatore. La mediazione è lo strumento giusto.
  4. Per separazione o divorzio senza figli minori o non autosufficienti e senza trasferimenti patrimoniali, esiste anche la via dell'ufficiale dello stato civile (art. 12), con assistenza facoltativa dell'avvocato: valutatela con il cliente.
  5. Urgenza: la negoziazione non preclude i provvedimenti urgenti e cautelari né la trascrizione della domanda (art. 3, comma 4).

2. Riferimenti normativi (testo vigente verificato il 18/10/2026)

Norma (d.l. 132/2014)ContenutoVigenza verificata
Art. 2nozione; contenuto obbligatorio della convenzione (termine 1-3 mesi + 30 giorni; oggetto); contenuto facoltativo (comma 2-bis); forma scritta a pena di nullità; almeno un avvocato per parte; certificazione delle firme; modello CNF (comma 7-bis)vigente, testo dal 25/1/2025
Art. 2-bismodalità telematica e incontri da remotovigente dal 25/1/2025
Art. 2-ternegoziazione nelle controversie di lavorovigente dal 1/1/2023
Art. 3casi di improcedibilità; eccezione entro la prima udienza; avveramento della condizione; esclusionivigente, testo dal 30/6/2023 (comma 6 abrogato)
Art. 4contenuto dell'invito; avvertimento su spese e artt. 96 e 642 c.p.c.; certificazione della firma; dichiarazione di mancato accordovigente, testo dal 1/1/2023
Artt. 4-bis, 4-teracquisizione di dichiarazioni di terzi; dichiarazioni confessorievigenti dal 1/1/2023
Art. 5accordo: titolo esecutivo e per ipoteca; valore; certificazioni; trascrizione nel precetto; autentica per la trascrizionevigente, testo dal 1/1/2023
Art. 6famiglia: nullaosta o autorizzazione del pubblico ministero; trasmissioni e sanzionivigente, testo dal 25/1/2025
Art. 7soppresso in sede di conversione—
Art. 8effetti su prescrizione e decadenzavigente, testo dal 13/9/2014
Art. 9lealtà, riservatezza, inutilizzabilità, incompatibilità degli avvocati come arbitrivigente
Art. 11trasmissione dell'accordo al consiglio dell'ordine per il tramite del CNFvigente, testo dal 25/1/2025
Art. 12separazione e divorzio davanti all'ufficiale dello stato civilevigente
Artt. 11-bis - 11-undeciespatrocinio a spese dello Stato nella negoziazionevigenti (11-bis, 11-quinquies, 11-septies dal 25/1/2025)
C.p.c., art. 82parti in giudizio personalmente davanti al giudice di pace fino a 1.100 eurovigente, testo dal 21/2/2012 (Normattiva mostra ancora «lire un milione», ma la nota 135 riporta la sostituzione con «euro 1.100» disposta dall'art. 13, comma 1, lett. a), d.l. 212/2011)
L. 190/2014, art. 1, comma 249negoziazione assistita come condizione dell'azione nelle controversie sul contratto di trasporto o sub-trasportovigente (testo letto nel corpus Chiostro, da Normattiva)
C.c., art. 2113rinunzie e transazioni del lavoratore; conciliazioni non impugnabili (quarto comma)vigente
D.P.R. 115/2002, artt. 76, 78, 79soglia di reddito (13.659,64 euro) e contenuto dell'istanza di patrociniovigenti

3. Termini e scadenze

ChiChe cosaEntro quandoSe si sbaglia
InvitatoAderire o rifiutare30 giorni dalla ricezione dell'invito (art. 4, comma 1)Il silenzio o il rifiuto possono essere valutati dal giudice ai fini delle spese e degli artt. 96 e 642, primo comma, c.p.c.
Attore (casi obbligatori)La condizione di procedibilità si considera avveratase l'invito non è seguito da adesione o è rifiutato entro 30 giorni dalla ricezione, oppure quando è decorso il termine della convenzione (art. 3, comma 2)—
PartiDurata della negoziazionetermine fissato nella convenzione: non meno di un mese e non più di tre mesi, prorogabile di 30 giorni su accordo (art. 2, comma 2, lett. a)È contenuto necessario della convenzione (art. 2, comma 2: «deve precisare»): non omettetelo
Parte istanteComunicare l'invito, se il giudice rileva che la negoziazione non è stata esperita15 giorni assegnati dal giudice (art. 3, comma 1)Improcedibilità
Convenuto / giudiceEccepire o rilevare l'improcedibilitànon oltre la prima udienza (art. 3, comma 1)Preclusione
ParteProporre la domanda giudiziale se c'era una decadenza in corsoentro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine o dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati (art. 8)Decadenza
Avvocati (famiglia, figli minori o non autosufficienti)Trasmettere l'accordo al procuratore della Repubblica10 giorni (art. 6, comma 2)—
Avvocato (famiglia)Trasmettere all'ufficiale dello stato civile copia autenticata dell'accordo con le certificazioni10 giorni (art. 6, comma 3)Sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro (art. 6, comma 4)
Una delle parti (lavoro)Trasmettere l'accordo a uno degli organismi dell'art. 76 d.lgs. 276/200310 giorni (art. 2-ter)—
Consiglio dell'ordineDecidere sull'ammissione anticipata al patrocinio20 giorni (art. 11-quinquies, comma 2)—

Effetti su prescrizione e decadenza (art. 8). «Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza».

Sospensione feriale. I termini dell'invito e della convenzione non sono termini processuali e la legge non li sospende: contate agosto.

Esempio 1 – Prescrizione biennale da sinistro stradale. Sinistro del 20 novembre 2024; il diritto al risarcimento del danno da circolazione si prescrive in due anni (art. 2947, comma 2, c.c.): venerdì 20 novembre 2026. L'invito, che produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale «dal momento della comunicazione» (art. 8), va fatto pervenire via PEC entro quella data. Restano fermi gli adempimenti propri del Codice delle assicurazioni private, qui non trattati.

Esempio 2 – Silenzio dell'invitato. Invito ricevuto lunedì 9 novembre 2026. Se entro mercoledì 9 dicembre 2026 non arriva l'adesione, la condizione di procedibilità è avverata (art. 3, comma 2) e si può agire.

Esempio 3 – Durata della convenzione. Convenzione firmata venerdì 4 dicembre 2026: termine minimo un mese (4 gennaio 2027), massimo tre mesi (giovedì 4 marzo 2027); con la proroga di trenta giorni, fino a sabato 3 aprile 2027.

4. Costi

  • Nessuna indennità a organismi: la negoziazione si svolge tra avvocati. Il costo è il compenso dei difensori.
  • Accordo: titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 5, comma 1); se contiene atti soggetti a trascrizione, serve l'autentica di un pubblico ufficiale (art. 5, comma 3), con i relativi costi.
  • Patrocinio a spese dello Stato (artt. 11-bis ss.):
    • per il cittadino italiano non abbiente, lo straniero regolarmente soggiornante al sorgere del rapporto o del fatto, l'apolide e gli enti senza scopo di lucro che non esercitano attività economica;
    • solo nei casi obbligatori dell'art. 3, comma 1, e «se è raggiunto l'accordo», e nel «caso previsto dall'articolo 1, comma 249, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» (art. 11-bis, comma 1), cioè la negoziazione obbligatoria sui contratti di trasporto e sub-trasporto (§ 1);
    • reddito imponibile non superiore alla soglia degli artt. 76 e 77 d.P.R. 115/2002 (art. 11-ter): 13.659,64 euro;
    • istanza, a pena di inammissibilità, conforme agli artt. 78, comma 2, e 79, comma 1, lett. b), c) e d), d.P.R. 115/2002, con le ragioni di non manifesta infondatezza (art. 11-quater), al consiglio dell'ordine del luogo del tribunale che sarebbe competente (art. 11-quinquies, comma 1); decisione entro 20 giorni;
    • raggiunto l'accordo, conferma con visto di congruità sulla parcella in base al valore indicato nell'accordo (art. 11-septies); l'avvocato non può chiedere altro al cliente, a pena di nullità del patto (comma 4).
  • Esclusa l'ammissione per le controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, salvo cessione in pagamento di crediti preesistenti (art. 11-bis, comma 2).

5. Lista di controllo prima dell'invio

6. I modelli

Campi da compilare tra [parentesi quadre]; varianti alternative tra ⟦ ⟧.

Modello A — Invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (art. 4)

Nel modello: [campi da compilare] · ⟦ varianti alternative ⟧.

Testo del modello
[Intestazione dello studio]                                         [Luogo], [data]

                                   Spett.le / Gent.mo [destinatario]
                                   [indirizzo]
                                   via PEC: [indirizzo] (tratto da [INI-PEC / INAD / ____])

Oggetto: Invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati
         ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. dalla l. 10
         novembre 2014, n. 162                                                               (1)

Il/La sottoscritto/a [nome e cognome / denominazione e legale rappresentante], C.F. [____],
residente/con sede in [____], assistito/a dall'avv. [____], del Foro di [____], PEC [____],

INVITA

[destinatario] a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati per risolvere
in via amichevole la controversia avente il seguente

OGGETTO                                                                                      (2)
[descrizione completa: es. «pagamento del corrispettivo di euro ____ per le prestazioni di ____
eseguite tra il ____ e il ____, di cui alle fatture n. ____, oltre interessi»; «risarcimento dei
danni a persone e cose derivanti dal sinistro stradale avvenuto il ____ in ____, tra il veicolo
targato ____ e il veicolo targato ____»].

⟦ La negoziazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi
  dell'art. 3, comma 1, del d.l. 132/2014. ⟧
⟦ La negoziazione costituisce condizione dell'esercizio in giudizio dell'azione ai sensi
  dell'art. 1, comma 249, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (contratto di trasporto o
  sub-trasporto). ⟧

AVVERTE                                                                                      (3)

che la mancata risposta al presente invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto
può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli
articoli 96, primo, secondo e terzo comma, e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

Il/La sottoscritto/a propone ⟦ che la negoziazione si svolga in un termine di [uno/due/tre] mesi ⟧
⟦ che siano previste nella convenzione le facoltà dell'art. 2, comma 2-bis (dichiarazioni di
terzi; dichiarazioni confessorie; modalità telematica; incontri da remoto) ⟧ e resta in attesa
di essere contattato dal Vostro avvocato.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 8 del d.l. 132/2014, dal momento della comunicazione del
presente invito si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed è
impedita, per una sola volta, la decadenza.

[firma della parte]

Certifico l'autografia della firma che precede (art. 4, comma 2, d.l. 132/2014).
Avv. [____]                                                                                  (4)

Modello B — Convenzione di negoziazione assistita da avvocati (art. 2)

Testo del modello
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI
ai sensi dell'art. 2 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. dalla l. 10 novembre 2014, n. 162

TRA
[parte A], C.F. [____], residente/con sede in [____], assistita dall'avv. [____], del Foro di
[____], C.F. [____], PEC [____];
E
[parte B], C.F. [____], residente/con sede in [____], assistita dall'avv. [____], del Foro di
[____], C.F. [____], PEC [____];                          (almeno un avvocato per parte: comma 5)

PREMESSO CHE
– tra le parti è insorta una controversia avente ad oggetto [descrizione, identica o più ampia
  di quella dell'invito del ____];
– la controversia non riguarda diritti indisponibili (art. 2, comma 2, lett. b);
– ⟦ la negoziazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 3, comma 1 ⟧;
– gli avvocati hanno informato i propri assistiti della possibilità di ricorrere alla
  convenzione di negoziazione assistita (art. 2, comma 7);
– ⟦ le parti convengono di utilizzare il presente testo in luogo del modello elaborato dal
  Consiglio nazionale forense (art. 2, comma 7-bis) ⟧ ⟦ la presente convenzione è redatta sul
  modello elaborato dal Consiglio nazionale forense ⟧;                                       (5)

CONVENGONO

1. Oggetto. Le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via
   amichevole la controversia descritta in premessa, con l'assistenza dei rispettivi avvocati.
2. Termine. La procedura si svolge entro [__] mesi dalla sottoscrizione (non meno di un mese e
   non più di tre), prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo delle parti
   (art. 2, comma 2, lett. a).                                                               (6)
3. Facoltà istruttorie e modalità (art. 2, comma 2-bis) – barrare quelle convenute:
   ⟦ a) è consentito acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti, nelle forme
        dell'art. 4-bis, presso lo studio di un avvocato o il Consiglio dell'ordine, alla
        presenza degli avvocati delle altre parti ⟧
   ⟦ b) è consentito invitare la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti
        ad essa sfavorevoli, nelle forme dell'art. 4-ter ⟧
   ⟦ c) la negoziazione può svolgersi con modalità telematiche (art. 2-bis, commi 1-2) ⟧
   ⟦ d) gli incontri possono svolgersi con collegamenti audiovisivi a distanza (art. 2-bis,
        commi 3-4) ⟧                                                                         (7)
4. Incontri. Il primo incontro si terrà il [data] presso [studio / da remoto]; i successivi
   saranno concordati tra gli avvocati.
5. Riservatezza. Le parti e gli avvocati si impegnano a tenere riservate le informazioni ricevute;
   le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite non possono essere utilizzate nel giudizio
   avente in tutto o in parte il medesimo oggetto (art. 9, comma 2).
6. Esito. In caso di accordo, questo sarà redatto per iscritto, indicherà il proprio valore
   (art. 5, comma 1-bis) e sarà sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, che ne certificano
   l'autografia delle firme e la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico (art. 5,
   comma 2). In mancanza di accordo, gli avvocati certificano la dichiarazione di mancato accordo
   (art. 4, comma 3).
7. Compensi. Ciascuna parte provvede al compenso del proprio avvocato ⟦ salvo quanto previsto per
   la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (artt. 11-bis ss.) ⟧.

[Luogo], [data]
[firma parte A]                                       [firma parte B]
Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni che precedono (art. 2, comma 6).
Avv. [____]                                           Avv. [____]

Modello C — Dichiarazione di mancato accordo (art. 4, comma 3)

Due situazioni diverse, due atti diversi. Se la convenzione è stata firmata e la negoziazione si chiude senza accordo, la dichiarazione è certificata dagli avvocati designati (art. 4, comma 3): Modello C1. Se l'invito è rimasto senza risposta o è stato rifiutato, una convenzione non c'è e non ci sono «avvocati designati» dall'altra parte: la condizione si avvera per legge (art. 3, comma 2) e in giudizio si producono l'invito, la prova della ricezione ed, eventualmente, il rifiuto; l'attestazione del Modello C2 è un atto riepilogativo dell'avvocato che ha formulato l'invito, utile ma non previsto dalla legge.

C1 — dopo la convenzione

Testo del modello
DICHIARAZIONE DI MANCATO ACCORDO (art. 4, comma 3, d.l. 132/2014)
I sottoscritti avv. [____], per [parte A], e avv. [____], per [parte B], certificano che la
procedura di negoziazione assistita relativa alla convenzione sottoscritta il [data], avente ad
oggetto [____], si è conclusa in data [____] senza accordo ⟦ per decorso del termine
convenuto, scaduto il [data] (art. 2, comma 2, lett. a); art. 3, comma 2) ⟧.
[Luogo, data]                                          Avv. [____]          Avv. [____]

C2 — invito senza adesione o rifiutato (da allegare all'atto introduttivo con l'invito e le ricevute)

Testo del modello
L'avv. [____], difensore di [parte invitante], dà atto che l'invito a stipulare una convenzione
di negoziazione assistita del [data], avente ad oggetto [____], è stato ricevuto da [parte
invitata] il [data] (ricevuta di avvenuta consegna PEC / avviso di ricevimento allegati) e
⟦ non è stato seguito da adesione entro trenta giorni dalla ricezione ⟧ ⟦ è stato rifiutato con
comunicazione del [data], allegata ⟧ (art. 3, comma 2, e art. 4, comma 1, d.l. 132/2014).
[Luogo, data]                                          Avv. [____]

Modello D — Risposta all'invito (adesione o rifiuto motivato)

Testo del modello
In riscontro al Vostro invito del [data], ricevuto il [data], [parte invitata], assistita
dall'avv. [____],
⟦ ADERISCE e propone di sottoscrivere la convenzione il [data], con un termine di [__] mesi ⟧
⟦ NON ADERISCE per le seguenti ragioni: [ragioni concrete: la pretesa è già stata soddisfatta /
  la materia rientra nella mediazione obbligatoria / il contratto è tra professionista e
  consumatore / ____] ⟧.

Un rifiuto motivato è utile: il giudice può valutare il rifiuto ai fini delle spese (art. 4, comma 1), e una ragione solida lo neutralizza.

Modello E — Clausole per la negoziazione in materia di lavoro (art. 2-ter)

Testo del modello
Da inserire nella convenzione (Modello B):
– «La controversia rientra tra quelle dell'art. 409 c.p.c.; la negoziazione non costituisce
  condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 2-ter, d.l. 132/2014), fermo
  quanto disposto dall'art. 412-ter c.p.c.»
– «Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato ⟦ e la parte [__] anche dal consulente del
  lavoro [____] ⟧.»

Da inserire nell'accordo:
– «All'accordo si applica l'art. 2113, quarto comma, del codice civile.»
– «Le parti si danno atto che l'accordo sarà trasmesso a cura di [parte], entro dieci giorni,
  a [organismo di cui all'art. 76 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276: ____].»

Modello F — Clausole essenziali per l'accordo in materia di famiglia (art. 6)

Testo del modello
– «Gli avvocati danno atto di aver tentato di conciliare le parti, di averle informate della
  possibilità di esperire la mediazione familiare e dell'importanza per il minore di trascorrere
  tempi adeguati con ciascuno dei genitori» (art. 6, comma 3).
– «Gli eventuali patti di trasferimento immobiliare contenuti nel presente accordo hanno effetti
  obbligatori» (art. 6, comma 3).
– ⟦ Divorzio o scioglimento dell'unione civile: «Le parti convengono la corresponsione di un
    assegno in unica soluzione di euro [____]; gli avvocati ne certificano l'equità ai sensi
    dell'art. 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898» (art. 6, comma 3-bis). ⟧
– «L'accordo sarà trasmesso con modalità telematiche al procuratore della Repubblica presso il
  Tribunale di [____] ⟦ per il nullaosta (assenza di figli minori, incapaci, con handicap grave o
  non autosufficienti) ⟧ ⟦ entro dieci giorni, per l'autorizzazione (presenza di figli ____) ⟧
  (art. 6, commi 2 e 2-bis), e, munito di nullaosta o autorizzazione, al Consiglio dell'ordine per
  la conservazione (comma 3-ter) e, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del
  Comune di [____] (comma 3).»

7. Note di compilazione

(1) Riferimenti normativi nell'oggetto. Servono a rendere riconoscibile l'atto e i suoi effetti (art. 8).

(2) Oggetto. L'art. 4, comma 1, chiede di «indicare l'oggetto della controversia». La procedibilità della domanda giudiziale si verifica su quell'oggetto: un oggetto stretto lascia scoperte le domande ulteriori.

(3) Avvertimento. È contenuto obbligatorio dell'invito (art. 4, comma 1): riportatelo con le parole della legge, compresi i commi primo, secondo e terzo dell'art. 96 e il primo comma dell'art. 642 c.p.c.

(4) Firma e certificazione. L'invito è firmato dalla parte e l'avvocato che lo formula ne certifica l'autografia (art. 4, comma 2). Le comunicazioni passano tramite l'avvocato (art. 3, comma 1: «tramite il suo avvocato»).

(5) Modello CNF. Dal 2023 la convenzione «è conclusa mediante utilizzo del modello elaborato dal Consiglio nazionale forense», salvo diverso accordo (art. 2, comma 7-bis). Questo formulario contiene i contenuti di legge; se lo usate, le parti devono convenire di farlo.

(6) Termine. È contenuto necessario della convenzione (art. 2, comma 2, lett. a): tra uno e tre mesi, più trenta giorni di proroga su accordo. Nei casi obbligatori, decorso il termine la condizione si considera avverata (art. 3, comma 2).

(7) Clausole istruttorie. Le dichiarazioni dei terzi si rendono presso lo studio di un avvocato o il Consiglio dell'ordine, alla presenza degli avvocati delle altre parti, con gli avvertimenti dell'art. 4-bis, comma 2; non può renderle il minore di quattordici anni (comma 3); il verbale «fa piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza» ed è valutato dal giudice ex art. 116, primo comma, c.p.c. (comma 6); non si possono acquisire da remoto (art. 2-bis, comma 5). Le dichiarazioni confessorie hanno l'efficacia e i limiti dell'art. 2735 c.c.; il rifiuto ingiustificato è valutato ai fini delle spese, anche ex art. 96 c.p.c. (art. 4-ter).

Dopo l'accordo. Titolo esecutivo e per ipoteca giudiziale (art. 5, comma 1); va trascritto integralmente nel precetto (comma 2-bis); costituisce illecito deontologico impugnare un accordo alla cui redazione l'avvocato ha partecipato (comma 4). I difensori trasmettono copia dell'accordo, per il tramite del CNF, al consiglio dell'ordine del luogo in cui è stato raggiunto o presso cui è iscritto uno degli avvocati (art. 11, comma 1).

8. Errori frequenti e come evitarli

  1. Negoziazione nelle materie della mediazione obbligatoria. Rimedio: controllate prima l'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010.
  2. Negoziazione «obbligatoria» contro un consumatore su un'obbligazione contrattuale. Non è condizione di procedibilità (art. 3, comma 1). Rimedio: resta possibile come strumento volontario.
  3. Invito senza l'avvertimento dell'art. 4, comma 1. Rimedio: testo del Modello A.
  4. Firma dell'invito non certificata. Rimedio: art. 4, comma 2.
  5. Convenzione senza termine o con termine fuori dai limiti. Rimedio: da uno a tre mesi.
  6. Clausole istruttorie non previste nella convenzione e poi usate. Rimedio: art. 2, comma 2-bis, in convenzione.
  7. Decadenza persa dopo il mancato accordo. Il termine riparte, «medesimo», dal rifiuto, dalla mancata accettazione o dalla dichiarazione di mancato accordo (art. 8). Rimedio: in agenda la data della dichiarazione.
  8. Famiglia: dimenticare la trasmissione allo stato civile entro dieci giorni. Sanzione da 2.000 a 10.000 euro (art. 6, comma 4).
  9. Lavoro: accordo non trasmesso all'organismo dell'art. 76 d.lgs. 276/2003 entro dieci giorni (art. 2-ter).
  10. Patrocinio: promettere al cliente che lo Stato paga comunque. Solo nei casi obbligatori e solo con accordo (art. 11-bis).
  11. Contratto di trasporto: agire senza negoziazione perché la lite supera 50.000 euro. L'obbligo dell'art. 1, comma 249, l. 190/2014 non ha soglia di valore. Rimedio: invito anche oltre i 50.000 euro (o mediazione presso le associazioni di categoria, se prevista).

9. Varianti e casi particolari

  • RC auto: il sistema di risoluzione stragiudiziale dell'art. 187.1 del Codice delle assicurazioni private tiene luogo della convenzione (art. 3, comma 1).
  • Materie con altri procedimenti obbligatori di conciliazione: restano ferme quelle discipline; il termine dell'art. 3 decorre insieme ai loro termini di procedibilità (art. 3, comma 5).
  • Pubbliche amministrazioni: devono affidare la convenzione alla propria avvocatura, ove presente (art. 2, comma 1-bis).
  • Separazione o divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile (art. 12): senza figli minori, maggiorenni incapaci, con handicap grave o non autosufficienti; assistenza dell'avvocato facoltativa; niente patti di trasferimento patrimoniale; per separazione e divorzio, conferma davanti all'ufficiale non prima di trenta giorni, e la mancata comparizione equivale a mancata conferma.
  • Riservatezza: avvocati e partecipanti non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni; si applicano le garanzie degli artt. 103 e 200 c.p.p. (art. 9, commi 3-4). I difensori non possono essere nominati arbitri nelle controversie con lo stesso oggetto o connesse (art. 9, comma 1).

10. Punti incerti (dichiarati)

  1. Rinvio dell'art. 3, comma 1, all'«art. 5, comma 1-bis» d.lgs. 28/2010: è la numerazione anteriore alla riforma; il formulario lo legge come rinvio alle materie oggi elencate nell'art. 5, comma 1.
  2. Soglia dell'art. 82 c.p.c. — risolto (revisione del 18/10/2026). La soglia è 1.100 euro: l'art. 13, comma 1, lett. a), del d.l. 212/2011 ha sostituito le parole «euro 516,46» con «euro 1.100» (nota 135 di Normattiva); il testo consolidato pubblicato su Normattiva riporta ancora «lire un milione» perché non ha recepito la modifica, che risulta dalla nota.
  3. Durata degli effetti sulla prescrizione dopo il fallimento della negoziazione: l'art. 8 dice che si producono «gli effetti della domanda giudiziale», senza specificare fino a quando; non trattato.
  4. Ipotesi di patrocinio dell'art. 1, comma 249, l. 190/2014 — risolto. È la negoziazione obbligatoria nelle controversie sul contratto di trasporto e sub-trasporto (§ 1). Resta da valutare caso per caso se a questa ipotesi si applichino anche le esclusioni dell'art. 3 (procedimenti esclusi, consumatori): la norma rinvia al d.l. 132/2014 «per la disciplina del procedimento» e non lo dice.
  5. Combinazione con i termini dell'impugnazione del licenziamento (art. 6 l. 604/1966) nella negoziazione in materia di lavoro: non regolata espressamente (v. formulario sull'impugnazione del licenziamento).

Il modello in Word

Lo stesso formulario in un documento Word, da adattare al caso, rileggere e sottoscrivere.

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Formulari e pagine collegate

Aggiornato al 18/10/2026 — norme verificate sul testo vigente. Aggiornato al 18/10/2026 · norme verificate su Normattiva (testo vigente) il 18/10/2026; l. 190/2014, art. 1, comma 249, letta nel corpus Chiostro; revisione avversaria indipendente del 18/10/2026.

Avviso. Contenuto informativo, non è un parere legale; verificate sempre sulle fonti ufficiali. Il modello è una base di lavoro: va adattato al caso, riletto e sottoscritto dal difensore. Norme e giurisprudenza possono essere cambiate dopo la data indicata.