Chiostro

Formulario Chiostro · Risoluzione alternativa delle controversie

Domanda di mediazione civile e commerciale: formulario aggiornato al correttivo 2024, con le indennità del d.m. 150/2023

Domanda di mediazione civile e commerciale. La domanda all'organismo (d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28), con la delega per partecipare, l'informativa al cliente, la comunicazione alla controparte che fa scattare subito gli effetti su prescrizione e decadenza, l'adesione e l'istanza di patrocinio a spese dello Stato. Testo aggiornato alla riforma (d.lgs. 149/2022) e al correttivo (d.lgs. 216/2024, in vigore dal 25 gennaio 2025), con le indennità del d.m. 150/2023.

Aggiornato al 18/10/2026 — norme verificate sul testo vigente

Testo scritto con l'intelligenza artificiale e controllato in automatico sulle fonti citate · Responsabile della pubblicazione: Chiostro, ciao@chiostro.legal

1. A che cosa serve e quando si usa

Quando è obbligatoria (condizione di procedibilità). Chi intende agire in giudizio in materia di «condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura» deve prima esperire la mediazione (art. 5, comma 1). È obbligatoria anche quando la dispone il giudice (mediazione demandata, art. 5-quater) e quando la prevede una clausola del contratto o dello statuto (art. 5-sexies).

Quando è facoltativa. Sempre, per ogni controversia civile e commerciale su diritti disponibili (art. 2).

Che cosa ottenete. Un procedimento con un mediatore imparziale; la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro si chiude senza accordo (art. 5, comma 4); se l'accordo è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati di tutte le parti, è titolo esecutivo (art. 12, comma 1).

Quando NON si usa, o non ancora.

  1. Domanda di pagamento fino a 50.000 euro fuori dalle materie dell'art. 5, o risarcimento da circolazione di veicoli e natanti: lo strumento obbligatorio è la negoziazione assistita (art. 3 d.l. 132/2014; v. formulario dedicato), salvo che si tratti di contratti tra professionisti e consumatori. Lo stesso per le controversie in materia di contratto di trasporto o sub-trasporto, di qualunque valore (art. 1, comma 249, l. 190/2014: vale anche la mediazione presso le associazioni di categoria, se prevista da accordo o contratto).
  2. Decreto ingiuntivo. L'obbligo non opera nel procedimento monitorio e nell'opposizione fino alla pronuncia sulla provvisoria esecuzione (art. 5, comma 6, lett. a); dopo, l'onere di presentare la domanda grava sul creditore che ha chiesto il decreto (art. 5-bis).
  3. Procedimenti esclusi (art. 5, comma 6): convalida di sfratto fino al mutamento del rito; consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.; possessori fino ai provvedimenti dell'art. 703, terzo comma; opposizioni e incidenti dell'esecuzione; camera di consiglio; azione civile nel processo penale; azioni inibitorie degli artt. 37 e 140-octies del Codice del consumo.
  4. Urgenza. La mediazione non impedisce i provvedimenti urgenti e cautelari né la trascrizione della domanda giudiziale (art. 5, comma 5): se serve un sequestro o un 700, chiedetelo subito.
  5. Banca, finanza, assicurazioni, energia, telecomunicazioni. Per assolvere la condizione si possono usare, «per le materie e nei limiti ivi regolamentati», le procedure dell'art. 128-bis TUB (ABF), 32-ter TUF (ACF), 187.1 Codice delle assicurazioni, art. 2, comma 24, lett. b), l. 481/1995 (ARERA) e art. 1, comma 11, l. 249/1997 (AGCOM) (art. 5, comma 3).

2. Riferimenti normativi (testo vigente verificato il 18/10/2026)

NormaContenutoVigenza verificata
D.lgs. 28/2010, art. 1definizioni (mediazione, mediatore, conciliazione, organismo)vigente
Art. 2controversie civili e commerciali su diritti disponibilivigente, testo dal 1/1/2023
Art. 3regolamento dell'organismo; atti senza formalità; modalità telematiche e audiovisive (artt. 8-bis e 8-ter)vigente, testo dal 25/1/2025
Art. 4competenza territoriale dell'organismo; contenuto della domanda; informativa dell'avvocato al clientevigente, testo dal 1/1/2023
Art. 5materie obbligatorie; improcedibilità; procedure alternative; avveramento al primo incontro; esclusionivigente, testo dal 25/1/2025
Artt. 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexiesopposizione a decreto ingiuntivo; amministratore di condominio; mediazione demandata; clausola di mediazionevigenti (5-ter e 5-quater dal 25/1/2025)
Art. 6durata: sei mesi prorogabili; non soggetta a sospensione ferialevigente, testo dal 25/1/2025 (correttivo)
Art. 8primo incontro tra 20 e 40 giorni; effetti su prescrizione e decadenza; partecipazione personale; delega; assistenza degli avvocativigente, testo dal 25/1/2025
Artt. 8-bis, 8-termediazione telematica; incontri da remotovigenti dal 25/1/2025
Artt. 9, 10riservatezza; inutilizzabilità delle dichiarazioni nel giudiziovigenti
Art. 11conclusione; proposta e risposta in 7 giorni; verbale; termine per la domanda giudiziale dopo il verbale (comma 4-bis)vigente, testo dal 25/1/2025
Art. 12efficacia esecutiva dell'accordo; omologazionevigente, testo dal 25/1/2025
Art. 12-bisconseguenze della mancata partecipazione al primo incontrovigente, testo dal 25/1/2025
Art. 13spese processuali dopo il rifiuto della propostavigente
Artt. 15-bis - 15-undeciespatrocinio a spese dello Stato in mediazionevigenti (15-bis, 15-quinquies, 15-septies dal 25/1/2025)
Art. 17esenzioni fiscali (commi 1-2); indennità a carico di ciascuna parte (comma 3); nessuna indennità per l'ammesso al patrocinio (comma 6)testo vigente dal 25/1/2025 al 31/12/2026; dal 1/1/2027 i commi 1 e 2 sono abrogati e trasferiti, con testo identico, nell'art. 191 del testo unico d.lgs. 123/2025 (v. § 4)
D.lgs. 1° agosto 2025, n. 123 (testo unico dell'imposta di registro e degli altri tributi indiretti), artt. 191, 204 e 205art. 191: esenzione da bollo e da ogni spesa, tassa o diritto per gli atti della mediazione; verbale e accordo esenti da registro fino a 100.000 euro; art. 204, comma 1, lett. rr): abrogazione dell'art. 17, commi 1-2; art. 204, comma 2: i rinvii alle norme abrogate valgono per le corrispondenti norme del testo unico; art. 205: applicazione dal 1° gennaio 2027 (data fissata dal d.l. 200/2025)letti su Normattiva nel testo al 2/1/2027
Art. 20crediti d'impostavigente
D.m. 24 ottobre 2023, n. 150, artt. 28-32 e Tabella Aindennità: spese di avvio, spese di mediazione, riduzioni, maggiorazioni; valore della litevigente (artt. 28-32 dal 15/11/2023); Tabella A letta in Gazzetta Ufficiale (G.U. 31/10/2023)
D.P.R. 115/2002, art. 76soglia di reddito per il patrociniovigente; 13.659,64 euro (d.m. 22 aprile 2025, G.U. n. 159 dell'11/7/2025)
C.c., art. 1137impugnazione delle delibere condominiali: 30 giorni, a pena di decadenzavigente, testo dal 1/1/2023
L. 742/1969, art. 1sospensione feriale; esteso dalla Corte costituzionale (sent. n. 49/1990) al termine dell'art. 1137 c.c.vigente; sentenza letta nel corpus Chiostro

3. Termini e scadenze

ChiChe cosaEntro quandoSe si sbaglia
IstanteDepositare la domanda presso un organismo del luogo del giudice territorialmente competenteprima di agire (materie obbligatorie). Se la causa è già iniziata (il giudice rileva il mancato esperimento: art. 5, comma 2; o demanda la mediazione: art. 5-quater, comma 1), la legge non assegna un termine per il deposito: il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza della durata dell'art. 6, che decorre dal deposito dell'ordinanza (art. 6, comma 3). Depositate subito, perché a quell'udienza il procedimento deve essere conclusoImprocedibilità dichiarata all'udienza successiva (art. 5, comma 2; art. 5-quater, comma 3); organismo incompetente (derogabile solo per accordo: art. 4, comma 1)
OrganismoFissare il primo incontronon prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito, salvo diversa concorde indicazione delle parti (art. 8, comma 1)—
IstanteComunicare la domanda alla controparte (oltre all'organismo) per anticipare gli effettiappena depositata (art. 8, comma 2)Gli effetti decorrono solo quando la comunicazione «perviene a conoscenza» delle parti
TuttiDurata del procedimento6 mesi dal deposito della domanda, prorogabili prima della scadenza per periodi non superiori a 3 mesi per volta; se il giudice ha rilevato il mancato esperimento (art. 5, comma 2) o ha demandato la mediazione (art. 5-quater, comma 1): 6 mesi dal deposito dell'ordinanza, prorogabili una sola volta di 3 mesi (art. 6, commi 1-3)Proroga solo con accordo scritto allegato al verbale o risultante da esso; nei casi del giudice, va prodotta in giudizio (art. 6, comma 4)
TuttiLa durata non è soggetta a sospensione feriale (art. 6, comma 3)agosto si conta—
PartiRispondere alla proposta del mediatore7 giorni dalla comunicazione o il maggior termine indicato; il silenzio vale rifiuto (art. 11, comma 2)Proposta rifiutata, con le conseguenze dell'art. 13 sulle spese
IstanteProporre la domanda giudiziale se la mediazione si chiude senza accordo e c'era una decadenza in corsoentro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale conclusivo presso l'organismo (art. 11, comma 4-bis)Decadenza
Convenuto / giudiceEccepire o rilevare l'improcedibilitànon oltre la prima udienza (art. 5, comma 2)Eccezione preclusa
Assemblea condominialeApprovare l'accordo o la propostaentro il termine fissato nell'accordo o nella proposta, con le maggioranze dell'art. 1136 c.c.; altrimenti la conciliazione si intende non conclusa (art. 5-ter)Accordo inefficace
Consiglio dell'ordineDecidere sull'ammissione anticipata al patrocinio20 giorni dall'istanza (art. 15-quinquies, comma 2); ricorso contro il rigetto: 20 giorni dalla comunicazione (art. 15-sexies)—

Effetti su prescrizione e decadenza (art. 8, comma 2). «Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta.» La parte può comunicare essa stessa la domanda già depositata, senza aspettare l'organismo: fatelo, via PEC, il giorno del deposito.

Esempio 1 – Durata che attraversa agosto. Domanda depositata martedì 15 giugno 2027. Primo incontro tra lunedì 5 luglio e domenica 25 luglio 2027 (in pratica entro venerdì 23 luglio). Durata di sei mesi: fino a mercoledì 15 dicembre 2027, agosto compreso (art. 6, comma 3). Con una proroga di tre mesi concordata per iscritto prima della scadenza: 15 marzo 2028.

Esempio 2 – Impugnazione di delibera condominiale (decadenza di 30 giorni). Condomino assente; verbale comunicato lunedì 2 novembre 2026. Il termine perentorio di trenta giorni dell'art. 1137, secondo comma, scade mercoledì 2 dicembre 2026. La materia è a mediazione obbligatoria. Domanda depositata lunedì 16 novembre 2026 e trasmessa lo stesso giorno, via PEC, all'amministratore: da quando la comunicazione gli perviene, la decadenza è impedita (art. 8, comma 2). La mediazione si chiude senza accordo e il verbale conclusivo è depositato presso l'organismo venerdì 15 gennaio 2027: la causa di annullamento va introdotta entro trenta giorni da quel deposito (art. 11, comma 4-bis), cioè entro domenica 14 febbraio 2027; non contate sulla proroga a lunedì: notificate entro venerdì 12 febbraio 2027. Se il termine attraversasse agosto: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 1990 (letta nel corpus Chiostro), ha dichiarato illegittimo l'art. 1 l. 742/1969 nella parte in cui non estende la sospensione feriale «al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 del codice civile». Se la stessa sospensione valga per il nuovo termine dell'art. 11, comma 4-bis, la legge non lo dice: non contateci.

4. Costi

Indennità di mediazione (d.m. 150/2023, importi verificati)

Chi paga. Ciascuna parte, al deposito della domanda o all'adesione, versa l'indennità per il primo incontro, «oltre alle spese documentate»; se il primo incontro si chiude senza accordo, non si paga altro (art. 17, comma 3, d.lgs. 28/2010; art. 28, comma 6, d.m.).

Valore della liteSpese di avvio (art. 28, comma 4)Spese di mediazione per il primo incontro (art. 28, comma 5)Totale per parteTotale per parte, mediazione obbligatoria o demandata (−1/5, art. 28, comma 8)
fino a 1.000 euro40,0060,00100,0080,00
da 1.000,01 a 50.000 euro75,00120,00195,00156,00
oltre 50.000 euro110,00170,00280,00224,00
indeterminabile basso110,0060,00170,00136,00
indeterminabile medio110,00120,00230,00184,00
indeterminabile alto110,00170,00280,00224,00

Note: per le spese di avvio il comma 4 prevede 110 euro «per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato»: ogni lite di valore indeterminabile paga quindi 110 euro di avvio, qualunque sia la fascia; la distinzione tra indeterminabile basso, medio e alto vale solo per le spese di mediazione del comma 5. Quale fascia di indeterminabile si applichi lo decide l'organismo secondo la propria tabella (art. 32, comma 2, lett. c), per gli organismi privati; art. 29, comma 3): indicate nella domanda le ragioni dell'indeterminabilità. La riduzione di un quinto del comma 8 riguarda «l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5», cioè avvio e primo incontro insieme. Si aggiungono le spese vive documentate (convocazioni, firme digitali, copie: art. 28, comma 3). Il d.m. non dice se gli importi siano al netto o al lordo dell'IVA: verificate il tariffario dell'organismo.

Se si raggiunge l'accordo, o si va oltre il primo incontro. Sono dovute le ulteriori spese di mediazione secondo la tabella dell'organismo (Tabella A per gli organismi pubblici; tabella approvata per i privati), detratti gli importi del comma 5 già versati, con una maggiorazione del 10% se l'accordo arriva al primo incontro e del 25% se arriva dopo (art. 30, commi 1-2); senza accordo dopo più incontri, la tabella senza maggiorazione (comma 3); sempre ridotte di un quinto nella mediazione obbligatoria o demandata (comma 4). Per gli organismi pubblici gli importi massimi possono crescere fino al 20% per esperienza del mediatore scelto dalle parti o complessità (art. 31, comma 3).

Tabella A (organismi pubblici, art. 31) – spese di mediazione in euro

ValoreMinimoMassimo
fino a 1.00080160
1.001 - 5.000160290
5.001 - 10.000290440
10.001 - 25.000440720
25.001 - 50.0007201.200
50.001 - 150.0001.2001.500
150.001 - 250.0001.5002.500
250.001 - 500.0002.5003.900
500.001 - 1.500.0003.9004.600
1.500.001 - 2.500.0004.6006.500
2.500.001 - 5.000.0006.50010.000
oltre 5.000.0000,2%0,3%
indeterminabilescaglione 50.000-150.000

Valore della lite. Si indica nella domanda secondo gli artt. 10-15 c.p.c.; se non è possibile, si spiegano le ragioni dell'indeterminabilità; in mancanza o in caso di disaccordo, lo determina l'organismo (art. 29 d.m.). L'accordo deve indicare il proprio valore (art. 11, comma 3, d.lgs. 28/2010).

Agevolazioni fiscali

  • Esenzioni (art. 17, commi 1-2, fino al 31 dicembre 2026; dal 1° gennaio 2027 art. 191 del d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, testo unico dell'imposta di registro e degli altri tributi indiretti, con lo stesso testo): atti, documenti e provvedimenti della mediazione esenti da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto; verbale e accordo esenti dall'imposta di registro fino a 100.000 euro di valore (oltre, l'imposta è dovuta sulla parte eccedente). Il testo unico si applica dal 1° gennaio 2027 (art. 205, data fissata dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200), abroga l'art. 17, commi 1-2 (art. 204, comma 1, lett. rr)) e stabilisce che i rinvii alle norme abrogate si intendono fatti alle corrispondenti norme del testo unico (art. 204, comma 2): il richiamo alle «agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20» nell'informativa dell'art. 4, comma 3, vale quindi per l'art. 191.
  • Crediti d'imposta (art. 20): se si raggiunge l'accordo, credito commisurato all'indennità fino a 600 euro; nelle mediazioni obbligatorie o demandate, anche un credito commisurato al compenso dell'avvocato, nei limiti dei parametri forensi e fino a 600 euro; limite complessivo di 600 euro per procedura e annuo di 2.400 euro (persone fisiche) o 24.000 euro (persone giuridiche); ridotti della metà in caso di insuccesso. Ulteriore credito per il contributo unificato del giudizio estinto per accordo, fino a 518 euro (comma 3).

Patrocinio a spese dello Stato in mediazione

  • Per chi: cittadino italiano non abbiente, straniero regolarmente soggiornante al sorgere del rapporto o del fatto, apolide, enti senza scopo di lucro che non esercitano attività economica (art. 15-bis, comma 1). Escluso per cessione di crediti e ragioni altrui, salvo cessione in pagamento di crediti preesistenti (comma 2).
  • Quando: solo nelle mediazioni obbligatorie dell'art. 5, comma 1, e il compenso dell'avvocato è a carico dello Stato «se è raggiunto l'accordo di conciliazione» (art. 15-bis, comma 1). È il punto che i clienti fraintendono: senza accordo, il patrocinio non copre il compenso per la mediazione.
  • Reddito: imponibile IRPEF dall'ultima dichiarazione non superiore all'importo degli artt. 76 e 77 d.P.R. 115/2002 (art. 15-ter): oggi 13.659,64 euro.
  • Procedura: istanza al consiglio dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo competente, presentata personalmente o per raccomandata, PEC o altro servizio di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne autentica la firma (art. 15-quinquies, comma 1); a pena di inammissibilità, redatta secondo gli artt. 78, comma 2, e 79, comma 1, lett. b), c) e d), d.P.R. 115/2002, con le ragioni di fatto e di diritto che mostrano la non manifesta infondatezza (art. 15-quater, comma 2). Decisione entro 20 giorni (art. 15-quinquies, comma 2). L'avvocato si sceglie negli elenchi del patrocinio (comma 3).
  • Effetti: l'ammissione vale per l'intero procedimento; l'indennità all'organismo non è dovuta dalla parte ammessa (art. 15-septies, comma 2; art. 17, comma 6). Raggiunto l'accordo, l'ammissione è confermata dal consiglio dell'ordine con il visto sulla parcella (art. 15-septies, commi 3-4). L'avvocato non può chiedere al cliente compensi diversi: ogni patto contrario è nullo (comma 5).

5. Lista di controllo prima del deposito

6. I modelli

Campi da compilare tra [parentesi quadre]; varianti alternative tra ⟦ ⟧. Molti organismi hanno un proprio modulo: questo modello contiene tutto ciò che la legge e il d.m. richiedono e può essere allegato al modulo dell'organismo.

Modello A — Domanda di mediazione

Nel modello: [campi da compilare] · ⟦ varianti alternative ⟧.

Testo del modello
Spett.le Organismo di mediazione [denominazione], iscritto al n. [__] del registro tenuto dal
Ministero della giustizia, sede di [____]                                                    (1)

DOMANDA DI MEDIAZIONE
ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28
⟦ mediazione obbligatoria – art. 5, comma 1 ⟧ ⟦ mediazione demandata dal giudice con ordinanza
del [data], Tribunale di [____], R.G. [____] – art. 5-quater ⟧ ⟦ mediazione prevista dalla
clausola [art. __] del [contratto/statuto] – art. 5-sexies ⟧ ⟦ mediazione volontaria ⟧       (2)

PARTE ISTANTE
[nome e cognome / denominazione], C.F./P. IVA [____], residente/con sede in [____],
⟦ in persona del legale rappresentante [____] ⟧, PEC/e-mail [____], tel. [____],
assistita dall'avv. [____], C.F. [____], PEC [____], ⟦ giusta procura/incarico in calce ⟧     (3)

PARTE CHIAMATA
[nome e cognome / denominazione], C.F./P. IVA [____], residente/con sede in [____],
PEC [____] (fonte: ⟦ INI-PEC ⟧ ⟦ INAD ⟧ ⟦ comunicazioni intercorse ⟧), indirizzo [____]      (4)
⟦ ulteriori parti chiamate: ____ ⟧

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA                                                                   (5)
[Descrizione sintetica: es. «risarcimento dei danni da infiltrazioni nell'immobile di via ____,
causati dal lastrico solare condominiale»; «pagamento dei canoni di locazione da ____ a ____»;
«annullamento della delibera assembleare del ____, punto __ dell'ordine del giorno»].

RAGIONI DELLA PRETESA                                                                        (6)
1. [fatti essenziali, con date];
2. [titolo: contratto, delibera, testamento, fatto illecito];
3. [che cosa chiede l'istante: somma, condotta, accertamento].

VALORE DELLA LITE                                                                            (7)
⟦ euro [____], determinato ai sensi degli artt. [10-15] c.p.c. (art. 29 d.m. 150/2023) ⟧
⟦ indeterminabile, per le seguenti ragioni: [____] ⟧

RICHIESTE ALL'ORGANISMO
– fissare il primo incontro nei termini dell'art. 8, comma 1;
⟦ – consentire all'istante di partecipare con collegamento audiovisivo da remoto (art. 8-ter) ⟧
⟦ – svolgere la procedura in modalità telematica, con il consenso delle parti (art. 8-bis) ⟧
⟦ – designare un mediatore con competenze in [____] ⟧ ⟦ nominare un mediatore ausiliario ⟧
⟦ – l'istante chiede che, in caso di mancato accordo, il mediatore formuli una proposta
     (art. 11, comma 1) ⟧

DICHIARAZIONI
L'istante dichiara:
– di aver ricevuto dal proprio avvocato l'informativa prevista dall'art. 4, comma 3;
– ⟦ di non avere ⟧ ⟦ di avere ⟧ presentato altre domande di mediazione per la stessa controversia;
– ⟦ di essere stato ammesso in via anticipata al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
   Consiglio dell'ordine degli avvocati di [____] del [data] (art. 15-quinquies), sicché
   l'indennità non è dovuta (art. 15-septies, comma 2; art. 17, comma 6) ⟧;
– di aver preso visione del regolamento e del tariffario dell'organismo e di versare
  ⟦ l'indennità per il primo incontro di euro [____] e le spese vive richieste ⟧;
– di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità della procedura.

Allegati: [documenti essenziali]; ⟦ delega ex art. 8, comma 4-bis ⟧; ⟦ delibera di ammissione al
patrocinio ⟧; ⟦ ordinanza del giudice ⟧; ⟦ clausola di mediazione ⟧; ricevuta di pagamento.

[Luogo], [data]
[firma della parte]                              Avv. [____]

Modello B — Delega per la partecipazione all'incontro (art. 8, commi 4 e 4-bis)

Testo del modello
Il/La sottoscritto/a [nome e cognome], nato/a a [____] il [____], C.F. [____], documento di
identità [tipo e numero, rilasciato da ____ il ____], parte del procedimento di mediazione n. [__]
presso [organismo],

premesso che non può partecipare personalmente all'incontro del [data] per il seguente
giustificato motivo: [____],                                                                 (8)

DELEGA
[nome e cognome del delegato], nato/a a [____] il [____], C.F. [____], persona a conoscenza dei
fatti oggetto della controversia, a partecipare in sua vece all'incontro e a ogni incontro
successivo, conferendogli tutti i poteri necessari per la composizione della controversia,
compreso il potere di transigere, conciliare e sottoscrivere il verbale e l'accordo
⟦ entro i seguenti limiti: ____ ⟧.

⟦ Firma autenticata da [pubblico ufficiale], trattandosi di accordo che può comportare atti
  soggetti a trascrizione (art. 11, comma 7; art. 8, comma 4-bis) ⟧

[Luogo, data]                                     [firma del delegante]
Il delegato consegna la presente con copia non autenticata del proprio documento d'identità.

Modello C — Informativa al cliente (art. 4, comma 3)

Testo del modello
Gentile [cliente],
all'atto del conferimento dell'incarico relativo a [oggetto], La informo per iscritto che:
1. può avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28,
   e delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del medesimo decreto (esenzioni
   dall'imposta di bollo e, entro 100.000 euro, dall'imposta di registro: art. 17, commi 1-2, e,
   dal 1° gennaio 2027, art. 191 del d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123; crediti d'imposta fino a
   600 euro per procedura);
2. ⟦ nella controversia che La riguarda la mediazione è condizione di procedibilità della domanda
   giudiziale, perché la materia rientra nell'art. 5, comma 1 [indicare: ____] ⟧
   ⟦ nella controversia che La riguarda la mediazione non è obbligatoria, ma è possibile ⟧;
3. Lei è tenuta/o a partecipare personalmente; può delegare un rappresentante a conoscenza dei
   fatti e munito dei poteri necessari solo per giustificati motivi (art. 8, comma 4);
4. la mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro può essere valutata dal
   giudice come argomento di prova e, nelle mediazioni obbligatorie, comporta la condanna della
   parte costituita al versamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato
   (art. 12-bis);
5. se rifiuta una proposta del mediatore e la sentenza vi corrisponde interamente, potrà subire
   le conseguenze sulle spese previste dall'art. 13.
Questo documento, da Lei sottoscritto, sarà allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.

[Luogo, data]                    Avv. [____]                Per ricevuta: [firma del cliente]

Modello D — Comunicazione diretta della domanda alla controparte (art. 8, comma 2)

Testo del modello
Oggetto: Comunicazione della domanda di mediazione depositata il [data] presso [organismo],
         ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

In nome e per conto di [cliente] Vi trasmetto in allegato la domanda di mediazione depositata in
data odierna presso [organismo], relativa a [oggetto]. La presente comunicazione è effettuata
anche ai fini degli effetti sulla prescrizione e dell'impedimento della decadenza previsti
dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. 28/2010, fermo l'obbligo dell'organismo di comunicarVi la data
del primo incontro. Vi invito a partecipare personalmente, assistiti da un avvocato.

Allegato: domanda di mediazione con attestazione di deposito.

Modello E — Adesione della parte chiamata

Testo del modello
Spett.le Organismo [____] – Procedimento n. [__]
La parte chiamata [nome/denominazione], C.F. [____], assistita dall'avv. [____], ADERISCE al
procedimento di mediazione promosso da [istante] e parteciperà al primo incontro del [data]
⟦ personalmente ⟧ ⟦ tramite delegato ex art. 8, comma 4 (delega allegata) ⟧ ⟦ con collegamento
da remoto (art. 8-ter) ⟧. ⟦ Propone le seguenti ulteriori domande, di valore euro [____]
(art. 29, comma 2, d.m. 150/2023): ____ ⟧. Versa l'indennità per il primo incontro.
Si riserva ogni difesa ed eccezione, anche sulla competenza territoriale dell'organismo.

Modello F — Istanza di ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato (artt. 15-quater e 15-quinquies)

Testo del modello
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di [luogo dove ha sede l'organismo competente]

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MEDIAZIONE
(artt. 15-bis ss. d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28)

Il/La sottoscritto/a [nome e cognome], nato/a a [____] il [____], C.F. [____], residente in [____],
CHIEDE
di essere ammesso/a in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per
⟦ proporre domanda di mediazione ⟧ ⟦ partecipare al procedimento di mediazione ⟧ nei confronti di
[controparte], nella materia [____], che rientra nell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010,
presso l'organismo [____] di [____], competente ai sensi dell'art. 4, comma 1.

A tal fine:
a) [enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto che dimostrano la non manifesta infondatezza
   della pretesa – art. 15-quater, comma 2];
b) indica le generalità proprie e dei componenti la famiglia anagrafica, con i rispettivi codici
   fiscali: [____] (art. 79, comma 1, lett. b), d.P.R. 115/2002);
c) dichiara, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. 445/2000, che sussistono le condizioni
   di reddito per l'ammissione e che il reddito complessivo valutabile, determinato secondo l'art. 76
   d.P.R. 115/2002, è di euro [____] (art. 79, comma 1, lett. c));
d) si impegna a comunicare, fino alla definizione, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito
   verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza dell'anno dalla
   presentazione dell'istanza o dalla precedente comunicazione (art. 79, comma 1, lett. d));
e) nomina quale difensore l'avv. [____], iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a
   spese dello Stato.

[Luogo, data]                                     [firma]
L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità; la firma è autenticata
dall'avv. [____] (art. 78, comma 2, d.P.R. 115/2002; art. 15-quinquies, comma 1).

7. Note di compilazione

(1) Organismo. La competenza è quella dell'organismo «nel luogo del giudice territorialmente competente»; con più domande per la stessa lite vale la prima depositata; le parti possono derogare d'accordo (art. 4, comma 1). Un organismo incompetente espone a contestazioni sulla procedibilità.

(2) Tipo di mediazione. Indicatelo: cambiano l'assistenza obbligatoria (art. 8, comma 5), le riduzioni dell'indennità (art. 28, comma 8, d.m.) e la durata (art. 6, commi 1-2).

(3) Assistenza. Obbligatoria nelle mediazioni dell'art. 5, comma 1, e in quelle demandate; negli altri casi facoltativa. Senza avvocati di tutte le parti, l'accordo non è titolo esecutivo da solo e va omologato dal presidente del tribunale del luogo dell'organismo (art. 12, comma 1-bis).

(4) Recapiti della controparte. L'organismo comunica la domanda «con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione» (art. 8, comma 1): dategli l'indirizzo giusto, preferibilmente la PEC dai pubblici elenchi.

(5)-(6) Oggetto e ragioni. Sono i contenuti minimi della domanda (art. 4, comma 2). L'oggetto della mediazione delimita la condizione di procedibilità: una domanda giudiziale con un oggetto più ampio rischia l'improcedibilità per la parte non mediata. Descrivete l'oggetto in modo comprensivo di tutte le pretese che farete valere.

(7) Valore. Determina le indennità (art. 28 e Tabella A) e va indicato secondo gli artt. 10-15 c.p.c. (art. 29 d.m.).

(8) Giustificati motivi e delega. La partecipazione personale è la regola (art. 8, comma 4). La delega va conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata, con gli estremi del documento di identità del delegante; il delegato consegna la delega e copia del proprio documento (art. 8, comma 4-bis). Quando l'accordo comporta atti soggetti a trascrizione, la delega può essere conferita con firma autenticata (art. 8, comma 4-bis, secondo periodo, in relazione all'art. 11, comma 7).

Primo incontro. Il mediatore espone funzione e modalità della mediazione e «si adopera affinché le parti raggiungano un accordo»; parti e avvocati «cooperano in buona fede e lealmente» (art. 8, comma 6). Preparate il cliente: il primo incontro è già una sessione di merito, non una formalità.

Riservatezza. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite non possono essere utilizzate nel giudizio con lo stesso oggetto, salvo consenso; su di esse non è ammessa prova testimoniale né giuramento decisorio; il mediatore non può essere chiamato a deporre (artt. 9 e 10). Una relazione dell'esperto nominato dal mediatore è producibile solo se le parti lo hanno convenuto al momento della nomina (art. 8, comma 7).

8. Errori frequenti e come evitarli

  1. Contare sulla comunicazione dell'organismo per impedire una decadenza imminente. Rimedio: comunicate voi la domanda (Modello D), il giorno del deposito.
  2. Dimenticare il nuovo termine dopo il verbale (art. 11, comma 4-bis). Rimedio: in agenda il deposito del verbale e la scadenza del «medesimo termine di decadenza».
  3. Cliente assente senza giustificato motivo. Argomenti di prova (art. 12-bis, comma 1); condanna della parte costituita al doppio del contributo unificato nelle mediazioni obbligatorie (comma 2); possibile ulteriore condanna della parte soccombente (comma 3). Rimedio: preparate la presenza o una delega motivata (Modello B).
  4. Delegato senza poteri o senza conoscenza dei fatti. Il mediatore può chiedere di dichiarare i poteri e ne dà atto a verbale (art. 8, comma 4). Rimedio: delega con poteri di transigere esplicitati.
  5. Oggetto descritto in modo stretto. Rimedio: oggetto comprensivo di tutte le pretese.
  6. Organismo nel luogo sbagliato. Rimedio: art. 4, comma 1.
  7. Informativa al cliente non scritta o non allegata all'atto introduttivo. Il contratto con il cliente è annullabile (art. 4, comma 3). Rimedio: Modello C, firmato e allegato.
  8. Credere che il patrocinio copra la mediazione fallita. Il compenso è a carico dello Stato solo se si raggiunge l'accordo (art. 15-bis). Rimedio: spiegatelo per iscritto al cliente.
  9. Proroga della durata non documentata. Rimedio: accordo scritto allegato al verbale; nelle demandate, produzione in giudizio (art. 6, comma 4).
  10. Ignorare la proposta. Il silenzio entro 7 giorni equivale a rifiuto (art. 11, comma 2), con il rischio dell'art. 13 sulle spese. Rimedio: rispondete per iscritto, motivando.

9. Varianti e casi particolari

  • Opposizione a decreto ingiuntivo (art. 5-bis): l'onere della domanda è del creditore opposto; se non la presenta, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria, revoca il decreto e provvede sulle spese.
  • Mediazione demandata (art. 5-quater): può essere disposta anche in appello, finché il giudice non fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione; durata sei mesi dal deposito dell'ordinanza, prorogabili una volta di tre mesi (art. 6, comma 2).
  • Condominio (art. 5-ter): l'amministratore è legittimato ad attivare, aderire e partecipare; l'accordo o la proposta vanno approvati dall'assemblea entro il termine fissato, con le maggioranze dell'art. 1136 c.c.
  • Clausola di mediazione (art. 5-sexies): l'eccezione va sollevata entro la prima udienza; la domanda si presenta all'organismo indicato se iscritto, altrimenti a quello competente per territorio.
  • Mediazione telematica e da remoto (artt. 8-bis e 8-ter): con il consenso delle parti gli atti si formano e firmano digitalmente; ciascuna parte può sempre chiedere di collegarsi da remoto; senza consenso alla firma digitale, le firme si appongono in modalità analogica davanti al mediatore.
  • Accordo con atti soggetti a trascrizione (art. 11, comma 7): sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale. L'accordo può prevedere una somma per ogni violazione o ritardo.
  • Esecutività (art. 12): accordo firmato da parti e avvocati = titolo esecutivo e per l'ipoteca giudiziale; va trascritto integralmente nel precetto; con parti non assistite, omologazione.
  • Spese dopo il rifiuto della proposta (art. 13): se la sentenza corrisponde interamente alla proposta, la parte vittoriosa che l'ha rifiutata non ripete le spese successive, rimborsa quelle della soccombente e versa allo Stato un importo pari al contributo unificato.

10. Punti incerti (dichiarati)

  1. Ordine delle operazioni nell'art. 30 d.m. (detrazione degli importi del comma 5 e maggiorazione del 10% o 25%): il testo le elenca senza indicare la sequenza di calcolo; verificate il tariffario dell'organismo.
  2. Classificazione dell'«indeterminabile» ai fini delle spese di avvio — risolto (revisione del 18/10/2026). Il comma 4 dell'art. 28 assegna 110 euro alle liti «di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato», quindi a ogni lite indeterminabile; la fascia bassa, media o alta conta solo per le spese del comma 5 (tabella del § 4).
  3. Esenzioni fiscali dal 1° gennaio 2027 — risolto. Le esenzioni proseguono con lo stesso testo nell'art. 191 del d.lgs. 123/2025 (artt. 204 e 205 del medesimo decreto; § 4).
  4. Sospensione feriale sul termine dell'art. 11, comma 4-bis, quando la decadenza originaria la ammette (art. 1137 c.c.): non regolata espressamente.
  5. Proroga al giorno non festivo per i termini di decadenza: il formulario consiglia di non contarci.
  6. Decreti di modifica del d.m. 150/2023: nessuno sugli artt. 28-32 (Normattiva, testo alla data del 18/10/2026: in vigore dal 15/11/2023). Prima del deposito controllate comunque il tariffario dell'organismo.
  7. IVA sulle indennità: il d.m. non dice se gli importi siano al netto o al lordo dell'IVA; dipende dal tariffario e dalla posizione fiscale dell'organismo.

Il modello in Word

Lo stesso formulario in un documento Word, da adattare al caso, rileggere e sottoscrivere.

Scarica in Word

Formulari e pagine collegate

Aggiornato al 18/10/2026 — norme verificate sul testo vigente. Aggiornato al 18/10/2026 · norme verificate su Normattiva (testo vigente, e per l'art. 17 d.lgs. 28/2010 e gli artt. 191, 204 e 205 del d.lgs. 123/2025 testo dal 1/1/2027) e su Gazzetta Ufficiale (Tabella A del d.m. 150/2023) il 18/10/2026; Corte cost. n. 49/1990 letta nel corpus Chiostro; revisione avversaria indipendente del 18/10/2026.

Avviso. Contenuto informativo, non è un parere legale; verificate sempre sulle fonti ufficiali. Il modello è una base di lavoro: va adattato al caso, riletto e sottoscritto dal difensore. Norme e giurisprudenza possono essere cambiate dopo la data indicata.