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Impugnazione del licenziamento: la lettera entro 60 giorni e il ricorso al giudice del lavoro, formulario aggiornato

Impugnazione del licenziamento: lettera stragiudiziale e ricorso al giudice del lavoro. Due atti in sequenza obbligata: l'impugnazione scritta entro 60 giorni (art. 6, primo comma, l. 604/1966) e, entro i 180 giorni successivi, il deposito del ricorso (art. 414 c.p.c.), anche cautelare, o la richiesta di conciliazione o arbitrato. Con le tutele del d.lgs. 23/2015 come risultano dopo le sentenze della Corte costituzionale, l'art. 18 dello Statuto per gli assunti prima del 7 marzo 2015 e la tutela obbligatoria per i piccoli datori. Il rito Fornero non esiste più.

Aggiornato al 18/10/2026 — norme verificate sul testo vigente

Testo scritto con l'intelligenza artificiale e controllato in automatico sulle fonti citate · Responsabile della pubblicazione: Chiostro, ciao@chiostro.legal

1. A che cosa serve e quando si usa

La lettera di impugnazione (Modello A) impedisce la decadenza: il licenziamento «deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore» (art. 6, primo comma, l. 604/1966). Il regime si applica «a tutti i casi di invalidità del licenziamento» (art. 32, comma 2, l. 183/2010): anche al licenziamento nullo o discriminatorio.

Il ricorso (Modello B) è il secondo passo, da compiere entro 180 giorni. In alternativa al ricorso, entro lo stesso termine, si può comunicare al datore la richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato (art. 6, secondo comma) (Modello C) o depositare un ricorso cautelare ante causam ex artt. 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c. (Corte cost. n. 212/2020, v. § 2).

Quando NON si usa (gli errori di strumento più comuni).

  1. Rito Fornero. Il procedimento speciale dell'art. 1, commi 47-69, l. 92/2012 è abrogato (art. 37, comma 1, lett. e), d.lgs. 149/2022) per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (art. 35, comma 1). Oggi si usa il rito del lavoro ordinario (artt. 409 ss. c.p.c.) con le regole speciali dell'art. 441-bis c.p.c. (trattazione prioritaria delle cause con domanda di reintegrazione).
  2. Contratto a termine. Non si impugna un «licenziamento», ma il contratto: il termine è di 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto, con le modalità del primo comma dell'art. 6 (art. 28, comma 1, d.lgs. 81/2015).
  3. Dimissioni o risoluzione consensuale contestate, trasferimento (art. 32, comma 3, lett. c), l. 183/2010: termine dalla ricezione della comunicazione di trasferimento), cessione del contratto ex art. 2112 c.c. (comma 4, lett. c), dalla data del trasferimento): sono fattispecie con regole proprie, non trattate da questo modello.
  4. Licenziamento orale. I 60 giorni decorrono «dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta»: per il licenziamento orale questo momento non esiste e la legge non dice da quando si contano. Strada prudente: impugnare comunque per iscritto entro 60 giorni dal giorno in cui il lavoratore è stato allontanato, poi ricorso entro i 180 giorni (il licenziamento orale ha il regime della nullità: art. 2, comma 1, d.lgs. 23/2015; art. 18, primo comma).
  5. Il lavoratore è incapace di intendere o di volere alla ricezione o durante i 60 giorni: non serve la lettera; il licenziamento può essere impugnato direttamente con ricorso, anche cautelare, o con la richiesta di conciliazione o arbitrato entro 240 giorni dalla ricezione (Corte cost. n. 111/2025).
  6. Dirigenti. Il d.lgs. 23/2015 riguarda operai, impiegati e quadri (art. 1, comma 1); l'art. 18 si applica ai dirigenti per i licenziamenti nulli (art. 18, primo comma, secondo periodo). Il resto della tutela del dirigente dipende dal contratto collettivo: modello da adattare.
  7. Lavoratori pubblici contrattualizzati: regole diverse (il d.l. 87/2018 non si applica ai contratti delle pubbliche amministrazioni: nota all'art. 3 d.lgs. 23/2015 su Normattiva). Non trattati qui.

2. Riferimenti normativi e pronunce (testo vigente verificato il 18/10/2026)

Norme

NormaContenutoVigenza verificata
L. 604/1966, art. 1licenziamento solo per giusta causa (art. 2119 c.c.) o giustificato motivovigente
L. 604/1966, art. 2comunicazione scritta (comma 1) con «la specificazione dei motivi» (comma 2); senza, il licenziamento è inefficace (comma 3); comma 1 anche per i dirigenti (comma 4)vigente, testo dal 18/7/2012
L. 604/1966, art. 3nozione di giustificato motivo soggettivo e oggettivovigente, testo dal 22/10/2021
L. 604/1966, art. 5onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo a carico del datorevigente
L. 604/1966, art. 660 giorni per l'impugnazione; 180 giorni per ricorso o richiesta di conciliazione/arbitrato; 60 giorni dal rifiuto o mancato accordovigente, testo dal 24/7/2025 (con le sentenze n. 212/2020 e n. 111/2025)
L. 604/1966, art. 7procedura preventiva per il licenziamento per GMO dei datori sopra soglia (assunti ante 7/3/2015)vigente, testo dal 22/10/2021
L. 604/1966, art. 8tutela obbligatoria: riassunzione entro tre giorni o indennità da 2,5 a 6 mensilità (fino a 10 o 14 per anzianità oltre 10 o 20 anni, se il datore occupa più di 15 dipendenti)vigente, testo dal 26/5/1990
L. 108/1990, artt. 2 e 3campo della tutela obbligatoria; nullità del licenziamento discriminatorio a prescindere dal numero dei dipendentivigenti
L. 183/2010, art. 32, commi 2-4art. 6 per tutti i casi di invalidità e per le altre fattispecie (qualificazione del rapporto, co.co.co., trasferimento, cessione ex 2112, rapporto in capo a terzi)vigente, testo dal 25/6/2015
L. 300/1970, art. 18tutele per gli assunti prima del 7/3/2015 presso datori sopra soglia (commi 4-7 e 8) e per tutti in caso di nullità (commi 1-3)vigente, testo dal 26/5/2022 (con le sentenze n. 59/2021 e n. 125/2022)
L. 300/1970, artt. 7 e 15procedimento disciplinare; atti discriminatorivigenti
D.lgs. 23/2015, artt. 1-6, 9, 10contratto a tutele crescenti (assunti dal 7 marzo 2015)vigenti (art. 2 dal 29/2/2024; art. 3 dal 18/7/2024; art. 4 dal 23/7/2020; art. 9 dal 24/7/2025)
D.l. 87/2018, art. 3indennità dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015 elevata a 6-36 mensilità; offerta di conciliazione 3-27vigente
D.lgs. 151/2001, art. 54; d.lgs. 198/2006, art. 35divieti di licenziamento (maternità e paternità; matrimonio) e nullitàvigenti
D.lgs. 81/2015, art. 28impugnazione del contratto a termine: 180 giorni dalla cessazionevigente, testo dal 17/9/2024
C.p.c., artt. 409, 410, 412-ter, 413, 414, 415, 416rito del lavoro: ambito, conciliazione, competenza, ricorso, decreto, costituzionevigenti (artt. 414-416 nel testo dal 26/11/2024)
C.p.c., artt. 441-bis, 441-ter, 441-quatercontroversie in materia di licenziamento (priorità, riduzione dei termini), socio di cooperativa, licenziamento discriminatoriovigenti dal 1/1/2023 (applicabili ai procedimenti instaurati dopo il 28/2/2023)
C.p.c., artt. 669-bis, 669-ter, 700ricorso cautelare ante causamvigenti
D.lgs. 149/2022, artt. 35 e 37disciplina transitoria; abrogazione dell'art. 1, commi 47-69, l. 92/2012vigenti
L. 92/2012, art. 1, commi 47-69rito Fornero: abrogatiletto: ogni comma «abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149»
L. 742/1969, artt. 1 e 3sospensione feriale dei termini processuali; esclusione delle controversie «previste dagli articoli 429 e 459» c.p.c. (testo del 1969: controversie individuali di lavoro e di previdenza)vigenti; artt. 429 e 459 c.p.c. letti nel testo in vigore fino all'11/12/1973
D.P.R. 115/2002, artt. 9, comma 1-bis; 10, comma 6; 13, commi 1, 3 e 3-bis; 14, commi 2 e 3.1; 30; 76contributo unificato nel lavoro; dichiarazioni nelle conclusioni; iscrizione a ruolo; anticipazione forfettaria; soglia di redditovigenti (art. 13 e 14 nel testo dal 1/1/2025; art. 76 dal 16/7/2026)
L. 319/1958, articolo unicoesenzione degli atti delle cause di lavoro «da ogni spesa, tassa o diritto», salvo l'art. 9, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002vigente fino al 31/12/2026; dal 1/1/2027 abrogata dall'art. 204, comma 1, lett. a), del d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123 (testo unico imposta di registro; applicazione dal 1/1/2027 per l'art. 205, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200) e sostituita dall'art. 186 dello stesso testo unico, che riproduce l'esenzione (v. § 4)
D.lgs. 123/2025, artt. 186 e 204, comma 2«gratuità del giudizio» nelle controversie individuali di lavoro e di pubblico impiego, salvo l'art. 9, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002; i rinvii alle norme abrogate valgono per le corrispondenti norme del testo unicoletti su Normattiva nel testo al 2/1/2027

Sentenze della Corte costituzionale (lette nel corpus Chiostro, testo integrale; estremi di Gazzetta Ufficiale dalle note di Normattiva)

SentenzaDispositivo (sintesi fedele)
n. 194/2018 (dep. 8/11/2018; G.U. 1ª s.s. n. 45 del 14/11/2018)Illegittimo l'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015 (testo originario e testo modificato dal d.l. 87/2018) limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,». Nella motivazione: il giudice, entro minimo e massimo, tiene conto «innanzi tutto dell'anzianità di servizio» e degli altri criteri (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti).
n. 150/2020 (dep. 16/7/2020; G.U. 1ª s.s. n. 30 del 22/7/2020)Illegittimo l'art. 4 d.lgs. 23/2015 limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio».
n. 212/2020 (dep. 14/10/2020; G.U. 1ª s.s. n. 43 del 21/10/2020)Illegittimo l'art. 6, secondo comma, l. 604/1966 nella parte in cui non prevede che l'impugnazione è conservata, entro i 180 giorni, «anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700» c.p.c.
n. 59/2021 (dep. 1/4/2021; G.U. 1ª s.s. n. 14 del 7/4/2021)Art. 18, settimo comma, secondo periodo, St. lav.: in caso di (allora «manifesta») insussistenza del fatto posto a base del GMO il giudice «applica altresì», non più «può altresì applicare», la tutela del quarto comma.
n. 125/2022 (dep. 19/5/2022; G.U. 1ª s.s. n. 21 del 25/5/2022)Art. 18, settimo comma, secondo periodo: illegittima la parola «manifesta».
n. 22/2024 (dep. 22/2/2024; G.U. 1ª s.s. n. 9 del 28/2/2024)Art. 2, comma 1, d.lgs. 23/2015: illegittima la parola «espressamente». In motivazione: occorre «pur sempre che la disposizione imperativa rechi, in modo espresso o no, un divieto di licenziamento».
n. 128/2024 (dep. 16/7/2024; G.U. 1ª s.s. n. 29 del 17/7/2024)Art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015 illegittimo nella parte in cui non si applica anche al licenziamento per GMO in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore, «rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore». In motivazione (§ 16): la violazione dell'obbligo di repêchage attiva la sola tutela indennitaria del comma 1.
n. 129/2024 (dep. 16/7/2024)Questioni sull'art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015 non fondate, una «nei sensi di cui in motivazione»: quando il contratto collettivo punisce lo specifico fatto contestato con una sanzione solo conservativa, il caso è equiparato all'insussistenza del fatto materiale, con tutela reintegratoria attenuata.
n. 111/2025 (dep. 18/7/2025; G.U. 1ª s.s. n. 30 del 23/7/2025)Art. 6, primo comma, l. 604/1966: se il lavoratore è incapace di intendere o di volere alla ricezione o durante i 60 giorni, «non opera l'onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale», e il licenziamento può essere impugnato entro 240 giorni dalla ricezione con ricorso, anche cautelare, o richiesta di conciliazione o arbitrato.
n. 118/2025 (dep. 21/7/2025; G.U. 1ª s.s. n. 30 del 23/7/2025)Art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2015: illegittime le parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità». Resta il dimezzamento delle indennità per i datori sotto soglia. La sentenza richiama la n. 183/2022, che aveva dichiarato inammissibili analoghe questioni con un monito al legislatore.

Attenzione alla lettura su Normattiva: il testo degli artt. 2, 3, 4 e 9 d.lgs. 23/2015 e dell'art. 18 St. lav. è riportato con le parole dichiarate illegittime ancora presenti, e la pronuncia è in nota. Nel ricorso citate il testo risultante dalle sentenze (v. § 9).

3. Termini e scadenze

ChiChe cosaEntro quandoSe si sbaglia
LavoratoreImpugnazione scritta (anche stragiudiziale, anche tramite il sindacato)60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta del licenziamento, o dei motivi se non contestuali (art. 6, primo comma)Decadenza: il licenziamento non è più contestabile
LavoratoreDeposito del ricorso al giudice del lavoro, o del ricorso cautelare ante causam (C. cost. 212/2020), o comunicazione al datore della richiesta di conciliazione o arbitrato180 giorni, «successivo termine» (art. 6, secondo comma)L'impugnazione diventa inefficace
LavoratoreRicorso dopo conciliazione o arbitrato rifiutati o mancato accordo per espletarli60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo (art. 6, secondo comma, ultimo periodo)Decadenza
Lavoratore incapace (C. cost. 111/2025)Ricorso, anche cautelare, o richiesta di conciliazione/arbitrato, senza previa impugnazione240 giorni dalla ricezioneDecadenza
DatoreRevoca del licenziamento senza conseguenze sanzionatorie15 giorni dalla comunicazione dell'impugnazione (art. 5 d.lgs. 23/2015; art. 18, comma 10, St. lav.)—
Datore (tutele crescenti)Offerta di conciliazione con assegno circolare in sede protettaentro i termini di impugnazione stragiudiziale (art. 6 d.lgs. 23/2015)—
GiudiceDecreto di fissazione dell'udienza5 giorni dal deposito; udienza entro 60 giorni dal deposito (art. 415, commi 2-3)—
RicorrenteNotifica di ricorso e decreto10 giorni dalla pronuncia del decreto; almeno 30 giorni liberi tra notifica e udienza (art. 415, commi 4-5); termini dimezzabili dal giudice nelle cause con domanda di reintegrazione, ma mai meno di 20 giorni tra notifica e udienza (art. 441-bis, terzo comma)—
ConvenutoCostituzione con memoriaalmeno 10 giorni prima dell'udienza (art. 416), dimezzati se il giudice riduce i termini (art. 441-bis)Decadenze per eccezioni, riconvenzionali, prove
Lavoratore reintegratoOpzione per l'indennità di 15 mensilità30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito a riprendere servizio, se anteriore (art. 2, comma 3, d.lgs. 23/2015; art. 18, terzo comma)Perdita dell'opzione
Lavoratore reintegratoRipresa del servizio30 giorni dall'invito, salvo opzione (art. 2, comma 1; art. 18, primo comma)Rapporto risolto

La sospensione feriale. L'art. 1 della l. 742/1969 sospende dal 1° al 31 agosto i «termini processuali»; l'art. 3 esclude dalla sospensione, in materia civile, le «controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile», che nel testo in vigore nel 1969 erano le controversie individuali di lavoro e quelle di previdenza e assistenza obbligatorie (testi in vigore fino all'11 dicembre 1973, letti su Normattiva). La legge non nomina i termini dell'art. 6 l. 604/1966, ma il risultato non cambia comunque li si qualifichi: il termine di sessanta giorni per l'impugnazione stragiudiziale non è un termine processuale, e l'art. 1 l. 742/1969 sospende solo quelli; anche i termini processuali delle controversie di lavoro sono esclusi dalla sospensione (art. 3). Regola operativa: contate sempre agosto, come se nessuna sospensione esistesse. Se un giudice la ritenesse applicabile e non l'avete usata, non avete perso nulla; se l'avete usata e non si applica, avete perso la causa.

Esempio su date reali. Lettera di licenziamento ricevuta venerdì 9 luglio 2027.

  • 60 giorni, agosto compreso: impugnazione da far pervenire entro martedì 7 settembre 2027. (Chi applicasse la sospensione feriale conterebbe 22 giorni a luglio e gli altri 38 dal 1° settembre, arrivando a venerdì 8 ottobre 2027: è la trappola.)
  • Impugnazione inviata e consegnata via PEC mercoledì 21 luglio 2027. La norma dice «successivo termine» senza indicare il giorno da cui si contano i 180: contateli dal giorno più anticipato possibile, cioè dall'invio dell'impugnazione. 180 giorni da 21 luglio 2027 = lunedì 17 gennaio 2028: ricorso o richiesta di conciliazione entro quella data, e meglio prima.
  • Dalla consegna dell'impugnazione (21 luglio 2027) decorrono i 15 giorni in cui il datore può revocare il licenziamento: fino a giovedì 5 agosto 2027.
  • Se il lavoratore fosse stato incapace alla ricezione: 240 giorni da 9 luglio 2027 = domenica 5 marzo 2028. Non contate su proroghe: depositate entro venerdì 3 marzo 2028.
  • Conciliazione richiesta e rifiutata con comunicazione del 10 novembre 2027: ricorso entro 60 giorni dal rifiuto = domenica 9 gennaio 2028; depositate entro venerdì 7 gennaio 2028.

4. Costi

Lettera di impugnazione: nessun costo di giustizia.

Ricorso al giudice del lavoro: contributo unificato (d.P.R. 115/2002, importi verificati):

SituazioneContributo
Lavoratore con reddito imponibile IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l'importo dell'art. 76 (oggi 3 × 13.659,64 = 40.978,92 euro)Esente (art. 9, comma 1-bis, a contrario; art. 76, comma 1, aggiornato a 13.659,64 euro dal d.m. 22 aprile 2025, G.U. n. 159 dell'11/7/2025)
Reddito superioreContributo dell'art. 13, comma 1, ridotto alla metà (art. 13, comma 3; art. 9, comma 1-bis)
Causa con domanda di reintegrazione (valore indeterminabile)518 euro (art. 13, comma 1, lett. d) → 259 euro
Causa di valore determinatometà dello scaglione: fino a 1.100 → 21,50; 1.100-5.200 → 49; 5.200-26.000 → 118,50; 26.000-52.000 → 259; 52.000-260.000 → 379,50; 260.000-520.000 → 607; oltre 520.000 → 843
Omissione del codice fiscale della parte nell'atto introduttivocontributo aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis)
Mancata dichiarazione di valore nelle conclusioniil processo si presume del valore della lett. g) (art. 13, comma 6)
  • La dichiarazione del valore va resa nelle conclusioni del ricorso (art. 14, comma 2), e lì va indicata anche la ragione dell'esenzione (art. 10, comma 6). In pratica, allegate l'autodichiarazione del reddito: la norma prevede la dichiarazione, la prassi delle cancellerie richiede di solito il documento.
  • Sul reddito: l'art. 9, comma 1-bis, parla del reddito delle «parti» e non richiama espressamente il cumulo familiare dell'art. 76, comma 2. Verificate come lo applica la vostra cancelleria.
  • Nel testo in vigore dal 1° gennaio 2025, fuori dai casi di esenzione, «la causa non può essere iscritta a ruolo» se non è versato almeno l'importo dell'art. 13, comma 1, lett. a), «o il minor contributo dovuto per legge» (art. 14, comma 3.1).
  • Anticipazione forfettaria di 27 euro (art. 30): non è dovuta nei processi «previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319» (le cause di lavoro). Dal 1° gennaio 2027 la l. 319/1958 è abrogata, ma la stessa esenzione è riprodotta nell'art. 186 del d.lgs. 123/2025 (testo unico dell'imposta di registro), e l'art. 204, comma 2, del testo unico stabilisce che i rinvii alle disposizioni abrogate si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del testo unico: il rinvio dell'art. 30 (e quello dell'art. 10, comma 6-bis) si legge quindi come rinvio all'art. 186. Nelle conclusioni, dal 2027, citate entrambe le norme (art. 186 d.lgs. 123/2025, già l. 319/1958).

5. Lista di controllo

Prima della lettera

Prima del ricorso

6. I modelli

Campi da compilare tra [parentesi quadre]; varianti alternative tra ⟦ ⟧.

Modello A — Lettera di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (art. 6 l. 604/1966)

Nel modello: [campi da compilare] · ⟦ varianti alternative ⟧.

Testo del modello
[Luogo], [data]

                                   Spett.le [datore di lavoro: denominazione, C.F./P. IVA]
                                   [sede legale]
                                   ⟦ via PEC all'indirizzo [____] (tratto da INI-PEC) ⟧
                                   ⟦ a mezzo raccomandata A/R ⟧                              (A2)

Oggetto: Impugnazione del licenziamento comunicato con lettera del [data], ricevuta il [data]
         (art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604)

Il sottoscritto [nome e cognome], nato a [____] il [____], C.F. [____], residente in [____],
dipendente di codesta società dal [data di assunzione] con mansioni di [____] e inquadramento
[livello/categoria, CCNL ____],

IMPUGNA

il licenziamento intimatogli con comunicazione del [data], ricevuta il [data]               (A3)
⟦ e la successiva comunicazione dei motivi del [data], ricevuta il [data] ⟧,
in quanto illegittimo ⟦ nullo ⟧ ⟦ inefficace ⟧ per tutte le ragioni che saranno fatte valere
nelle sedi competenti, ⟦ tra le quali, senza che ciò costituisca limitazione:
  [es.: insussistenza del fatto contestato; mancanza di giusta causa o di giustificato motivo;
  violazione della procedura dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300; difetto di
  specificazione dei motivi; carattere discriminatorio/ritorsivo] ⟧,                         (A4)

e si riserva ogni azione, anche giudiziale e cautelare, per ottenere ⟦ la reintegrazione nel posto
di lavoro ⟧ e il risarcimento di tutti i danni.

⟦ Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a riprendere immediatamente servizio. ⟧   (A5)

⟦ Per ogni comunicazione relativa alla presente, il sottoscritto elegge domicilio presso lo
  studio dell'avv. [____], [indirizzo], PEC [____]. ⟧

Distinti saluti.

[firma del lavoratore]
⟦ Avv. [____], anche per assistenza ⟧                                                        (A1)

Modello B — Ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro (art. 414 c.p.c.) con istanza ex art. 441-bis c.p.c.

Testo del modello
TRIBUNALE DI [____]
SEZIONE LAVORO                                                                               (B1)

RICORSO
ai sensi degli artt. 414 e 441-bis c.p.c.

per [nome e cognome], nato a [____] il [____], C.F. [____], residente in [____],
rappresentato e difeso, giusta procura [in calce / allegata telematicamente], dall'avv. [____]
(C.F. [____]), PEC [____], presso il cui studio in [____] elegge domicilio,
                                                                            – ricorrente –
contro
[datore: denominazione], C.F./P. IVA [____], con sede in [____], in persona del legale
rappresentante pro tempore, PEC risultante da pubblici elenchi: [____] (INI-PEC)           (B2)
                                                                            – resistente –

OGGETTO: impugnazione del licenziamento intimato il [data] – domanda di ⟦ reintegrazione ⟧
⟦ tutela indennitaria ⟧

FATTO                                                                                        (B3)
1. Il ricorrente è stato assunto dalla resistente il [data] con contratto di lavoro subordinato
   a tempo indeterminato, qualifica [operaio/impiegato/quadro], livello [____] del CCNL [____],
   mansioni di [____], presso l'unità produttiva di [____] (doc. 1).
2. L'ultima retribuzione ⟦ di riferimento per il calcolo del TFR ⟧ ⟦ globale di fatto ⟧ era di
   euro [____] mensili lordi (doc. 2: buste paga).
3. La resistente occupa ⟦ più di quindici dipendenti nell'unità produttiva di [____] / nel comune
   di [____] ⟧ ⟦ più di sessanta dipendenti ⟧ ⟦ non più di quindici dipendenti ⟧ (doc. 3:
   [visura, libro unico, dichiarazioni]); ⟦ il ricorrente chiede che la resistente sia onerata
   della produzione del libro unico del lavoro ⟧.
4. Con lettera del [data], ricevuta il [data] (doc. 4), la resistente ⟦ previa contestazione
   del [data] (doc. 5) ⟧ ha licenziato il ricorrente per [motivo indicato].
5. Il ricorrente ha impugnato il licenziamento con atto del [data], consegnato il [data]
   (doc. 6), entro sessanta giorni dalla ricezione (art. 6, primo comma, l. 604/1966).
6. [Esposizione dei fatti rilevanti: che cosa è successo davvero; perché il fatto contestato non
   sussiste / non è imputabile / è punito dal CCNL con sanzione conservativa (art. [__] CCNL);
   perché la ragione organizzativa non esiste o non riguarda la posizione del ricorrente;
   elementi di discriminazione o ritorsione].
7. Il presente ricorso è depositato entro centottanta giorni dall'impugnazione (art. 6, secondo
   comma, l. 604/1966).

DIRITTO                                                                                      (B4)
I. Regime applicabile.
⟦ VARIANTE 1 – assunto dal 7 marzo 2015 (o rapporto convertito dopo tale data): si applica il
  d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (art. 1). ⟧
⟦ VARIANTE 2 – assunto prima del 7 marzo 2015, datore che supera i limiti dell'art. 18, ottavo
  e nono comma, l. 300/1970: si applica l'art. 18 l. 300/1970. ⟧
⟦ VARIANTE 3 – assunto prima del 7 marzo 2015, datore sotto soglia: si applica l'art. 8
  l. 604/1966 (art. 2 l. 108/1990), salvi i casi di nullità. ⟧

II. Nullità del licenziamento [solo se ricorre].
Il licenziamento è nullo perché [discriminatorio ai sensi dell'art. 15 l. 300/1970 e dell'art. 3
l. 108/1990 / determinato da motivo illecito determinante / intimato in violazione dell'art. 54
d.lgs. 151/2001 / dell'art. 35 d.lgs. 198/2006 / in violazione di altra norma imperativa che
vieta il licenziamento: ____ ]. Ne consegue la tutela dell'art. 2 d.lgs. 23/2015 – nel testo
risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, che ha eliminato la parola
«espressamente» – ⟦ ovvero dell'art. 18, commi primo-terzo, l. 300/1970 ⟧, quale che sia il
numero dei dipendenti.
⟦ Il licenziamento è stato intimato oralmente: si applica lo stesso regime (art. 2, comma 1,
  ultimo periodo, d.lgs. 23/2015; art. 18, primo comma, ultimo periodo, l. 300/1970). ⟧

III. Insussistenza del fatto materiale.
⟦ Licenziamento disciplinare: il fatto materiale contestato non sussiste (art. 3, comma 2,
  d.lgs. 23/2015) ⟧ ⟦ il CCNL applicato, all'art. [__], punisce lo specifico fatto contestato con
  una sanzione conservativa: secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 2024 il caso
  va equiparato all'insussistenza del fatto materiale ⟧ ⟦ licenziamento per GMO: il fatto
  materiale allegato dal datore non sussiste; la sentenza della Corte costituzionale n. 128 del
  2024 ha esteso al GMO la tutela dell'art. 3, comma 2 ⟧.
⟦ Per l'art. 18: quarto comma (insussistenza del fatto contestato o condotta punibile con
  sanzione conservativa secondo il CCNL); settimo comma, secondo periodo, nel testo risultante
  dalle sentenze n. 59 del 2021 e n. 125 del 2022 (il giudice «applica» la tutela del quarto
  comma quando accerta l'insussistenza del fatto posto a base del GMO). ⟧
Il datore non ha dato la prova della giusta causa o del giustificato motivo, di cui è onerato
(art. 5 l. 604/1966).

IV. In subordine: mancanza di giusta causa o giustificato motivo.
⟦ D.lgs. 23/2015, art. 3, comma 1: indennità tra 6 e 36 mensilità dell'ultima retribuzione di
  riferimento per il calcolo del TFR, determinata dal giudice – dopo la sentenza della Corte
  costituzionale n. 194 del 2018 – tenendo conto innanzitutto dell'anzianità di servizio e poi del
  numero dei dipendenti, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle
  condizioni delle parti. ⟧
⟦ Art. 18, quinto comma: indennità tra 12 e 24 mensilità della retribuzione globale di fatto. ⟧
⟦ Art. 8 l. 604/1966: il datore è tenuto a riassumere il lavoratore entro tre giorni o, in
  mancanza, a risarcire il danno con un'indennità tra 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione
  globale di fatto [maggiorabile fino a 10 mensilità per anzianità superiore a dieci anni o fino
  a 14 per anzianità superiore a venti anni, se il datore occupa più di quindici dipendenti]. ⟧
⟦ Datore sotto soglia nel regime del d.lgs. 23/2015 (art. 9, comma 1): indennità dimezzata,
  senza più il tetto di sei mensilità dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 118 del 2025. ⟧

V. In ulteriore subordine: vizi formali e procedurali.
[violazione dell'art. 2, comma 2, l. 604/1966 (motivazione) / dell'art. 7 l. 300/1970 (contestazione,
difesa, termine di cinque giorni) ⟦ / dell'art. 7 l. 604/1966 ⟧]:
⟦ art. 4 d.lgs. 23/2015: indennità tra 2 e 12 mensilità, senza l'automatismo «una mensilità per
  anno» eliminato dalla sentenza n. 150 del 2020 ⟧ ⟦ art. 18, sesto comma: indennità tra 6 e 12
  mensilità ⟧.

ISTANZA EX ART. 441-BIS C.P.C.                                                              (B5)
Poiché il ricorso propone domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, si chiede che la causa
sia trattata e decisa con carattere prioritario e, tenuto conto di [circostanze: assenza di
reddito, carichi familiari, ____], che i termini del procedimento siano ridotti fino alla metà,
fermo il termine minimo di venti giorni tra la notificazione e l'udienza.

CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis:
1. in via principale, accertare e dichiarare la nullità ⟦ l'inefficacia ⟧ del licenziamento
   intimato il [data] e, per l'effetto, ordinare alla resistente la reintegrazione del ricorrente
   nel posto di lavoro e condannarla al pagamento dell'indennità risarcitoria ⟦ ex art. 2, comma 2,
   d.lgs. 23/2015 ⟧ ⟦ ex art. 18, secondo comma, l. 300/1970 ⟧ dal licenziamento all'effettiva
   reintegrazione, comunque non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi
   previdenziali e assistenziali;
2. in subordine, accertata l'insussistenza del fatto materiale ⟦ contestato ⟧ ⟦ allegato ⟧,
   annullare il licenziamento e ordinare la reintegrazione con l'indennità risarcitoria
   ⟦ ex art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015 ⟧ ⟦ ex art. 18, quarto comma, l. 300/1970 ⟧ nella misura
   massima di dodici mensilità, oltre contributi;
3. in ulteriore subordine, dichiarare estinto ⟦ risolto ⟧ il rapporto alla data del licenziamento
   e condannare la resistente al pagamento dell'indennità ⟦ ex art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015 ⟧
   ⟦ ex art. 18, quinto comma ⟧ nella misura di [__] mensilità o in quella ritenuta di giustizia;
   ⟦ VARIANTE tutela obbligatoria: dichiarare illegittimo il licenziamento e condannare la
   resistente a riassumere il ricorrente entro tre giorni o, in mancanza, a risarcirgli il danno
   versandogli un'indennità di [__] mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tra 2,5
   e 6 [fino a 10/14], ai sensi dell'art. 8 l. 604/1966; ⟧
4. in via ancora subordinata, condannare la resistente all'indennità per vizi formali
   ⟦ ex art. 4 d.lgs. 23/2015 ⟧ ⟦ ex art. 18, sesto comma ⟧ nella misura di [__] mensilità;
5. in ogni caso, con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, e con vittoria
   di spese e compensi ⟦ da distrarsi in favore del difensore antistatario ⟧.
6. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è ⟦ indeterminabile ⟧
   ⟦ pari a euro [____] ⟧ ⟦ e che il ricorrente è esente ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, d.P.R.
   115/2002, avendo un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore al
   triplo dell'importo dell'art. 76 del medesimo d.P.R. (dichiarazione allegata) ⟧.            (B6)


MEZZI DI PROVA                                                                               (B7)
Documenti: 1) contratto di assunzione; 2) buste paga; 3) [dimensioni del datore]; 4) lettera
di licenziamento; 5) contestazione e giustificazioni; 6) impugnazione e ricevuta di consegna;
7) [altro].
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli, preceduti da «vero che»:
a) [fatto specifico, con data e luogo];
b) [____].
Si indicano a testi: [nome, cognome, indirizzo].
⟦ Si chiede l'interrogatorio libero delle parti e l'ordine di esibizione del libro unico del
  lavoro relativo al periodo [____]. ⟧

[Luogo], [data]                                        Avv. [____] (firmato digitalmente)

Modello C — Richiesta di tentativo di conciliazione presso la commissione (art. 410 c.p.c.)

Alternativa al ricorso entro i 180 giorni. La richiesta, sottoscritta dall'istante, si consegna o si spedisce con raccomandata A/R alla commissione, e copia va consegnata o spedita con raccomandata A/R alla controparte a cura dell'istante (art. 410 c.p.c.): è la comunicazione «alla controparte» che conserva l'impugnazione (art. 6, secondo comma).

Testo del modello
Alla Commissione di conciliazione presso [Ispettorato/Direzione territoriale del lavoro di ____]

RICHIESTA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (art. 410 c.p.c.)
1) Istante: [nome, cognome, residenza]; convenuto: [denominazione, sede].
2) Luogo dove è sorto il rapporto / sede dell'azienda o dipendenza cui il lavoratore era addetto
   alla fine del rapporto: [____].
3) Luogo per le comunicazioni all'istante: [____].
4) Fatti e ragioni della pretesa: [licenziamento del ____, impugnato il ____; motivi].
[data e firma dell'istante]

Dopo la comunicazione: la controparte che accetta deposita una memoria entro 20 giorni dal ricevimento della copia; se non lo fa, ciascuna parte è libera di adire il giudice (art. 410 c.p.c.). Se la conciliazione è rifiutata o non c'è l'accordo per svolgerla, il ricorso va depositato entro 60 giorni (art. 6, secondo comma). La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende «per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza» (art. 410, secondo comma): come questa sospensione si combini con i termini dell'art. 6 la legge non lo dice (§ 10).

7. Note di compilazione

A1 – Chi firma l'impugnazione. La legge chiede un atto scritto «idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore», anche tramite l'intervento del sindacato. Fatela firmare al lavoratore: se la firma il solo avvocato, si apre una questione sui poteri del difensore che questo formulario non risolve (non riporta giurisprudenza). La firma del difensore accanto a quella del lavoratore non nuoce.

A2 – Canale. Contano la ricezione e la sua prova. PEC al domicilio digitale del datore dall'INI-PEC (le imprese sono obbligate ad averlo: art. 3-bis, comma 1, CAD), oppure raccomandata A/R. Consegna a mano solo con ricevuta datata e firmata da chi ha poteri di riceverla.

A3 – Le date. Indicate la data della lettera e quella di ricezione: è da questa che corrono i 60 giorni.

A4 – Motivi. Non sono obbligatori: basta la volontà di impugnare. Indicarli in modo esemplificativo («senza limitazione») non vi preclude altri motivi nel ricorso e orienta l'eventuale revoca del datore.

A5 – Disponibilità a riprendere servizio. Utile soprattutto se chiederete la reintegrazione. Valutate con il cliente: se non vuole tornare, omettete la frase.

Revoca. Ricevuta l'impugnazione, il datore ha 15 giorni per revocare il licenziamento: il rapporto si ripristina senza soluzione di continuità, con le retribuzioni del periodo, e non si applicano le sanzioni (art. 5 d.lgs. 23/2015; art. 18, decimo comma). Avvertite il cliente.

Offerta di conciliazione (tutele crescenti). Entro i termini dell'impugnazione stragiudiziale il datore può offrire, in sede protetta (art. 2113, quarto comma, c.c. e art. 76 d.lgs. 276/2003) e con assegno circolare, una mensilità per anno di servizio, tra 3 e 27 mensilità, esente da IRPEF e contributi; l'accettazione estingue il rapporto e vale rinuncia all'impugnazione «anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta» (art. 6 d.lgs. 23/2015). Sotto soglia gli importi sono dimezzati (art. 9, comma 1).

B1 – Giudice competente. Tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo in cui è sorto il rapporto o in cui si trova l'azienda o la dipendenza cui il lavoratore era addetto alla fine del rapporto (art. 413, secondo comma); la competenza resta per sei mesi dopo il trasferimento o la cessazione dell'azienda (terzo comma). Le clausole derogative sono nulle (ultimo comma).

B2 – Il convenuto. Dal 2023 il ricorso deve indicare anche il codice fiscale e la PEC risultante da pubblici elenchi del convenuto (art. 414, n. 2, testo vigente).

B3 – I fatti. Nel rito del lavoro la domanda si cristallizza nel ricorso: «l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto» (art. 414, n. 4). Scrivete i fatti in modo che ciascuno sia provabile con un documento o un capitolo.

B4 – Il diritto: graduate le domande. Le tutele dipendono dal vizio accertato. Il d.lgs. 23 e l'art. 18 permettono al giudice di applicare le tutele maggiori solo «sulla base della domanda del lavoratore» (art. 4 d.lgs. 23; art. 18, sesto e settimo comma): chiedete tutto, in ordine decrescente. Citate il testo risultante dalle sentenze della Corte costituzionale.

B5 – Art. 441-bis. Le cause sull'impugnazione dei licenziamenti con domanda di reintegrazione hanno carattere prioritario, «anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto»; il giudice può ridurre i termini fino alla metà (minimo 20 giorni tra notifica e udienza) e riserva giorni del calendario a queste cause. Chiedetelo espressamente e motivate l'urgenza.

B6 – Contributo e dichiarazioni. Valore e ragione dell'esenzione nelle conclusioni (artt. 14, comma 2, e 10, comma 6, d.P.R. 115/2002). Codice fiscale della parte nell'atto (art. 13, comma 3-bis).

B7 – Prove. «L'indicazione specifica dei mezzi di prova» e dei documenti va nel ricorso (art. 414, n. 5). Capitoli specifici, testimoni indicati, documenti depositati con il ricorso (art. 415, primo comma).

8. Errori frequenti

  1. Contare la sospensione feriale sui 60 o sui 180 giorni. Rimedio: agosto si conta sempre (§ 3).
  2. Fermarsi alla lettera. L'impugnazione «è inefficace» se entro 180 giorni non segue il ricorso o la richiesta di conciliazione o arbitrato. Rimedio: in agenda la scadenza dei 180 giorni il giorno stesso in cui parte la lettera.
  3. Contare i 180 giorni dalla scadenza dei 60. Il dies a quo non è scritto nella norma. Rimedio: contate dal giorno in cui avete inviato l'impugnazione.
  4. Usare il rito Fornero o modelli «ex art. 1, comma 48, l. 92/2012». Rimedio: artt. 414 e 441-bis c.p.c.
  5. Citare l'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015 con le «due mensilità per anno», o l'art. 9 con il tetto di sei mensilità. Rimedio: testo risultante dalle sentenze n. 194/2018 e n. 118/2025.
  6. Domanda solo indennitaria quando c'erano gli elementi per la nullità o per l'insussistenza del fatto. Rimedio: domande graduate (B4).
  7. Base di calcolo sbagliata. D.lgs. 23: «ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR»; art. 18 e art. 8 l. 604: «retribuzione globale di fatto». Rimedio: prospetto paga alla mano.
  8. Dimensioni del datore non provate. Rimedio: allegare quanto si ha e chiedere l'esibizione del libro unico; ricordare che il computo segue l'art. 18, nono comma.
  9. PEC del convenuto non indicata (art. 414, n. 2) e codice fiscale omesso (contributo +50%).
  10. Prove generiche («come da documentazione»). Rimedio: capitoli e documenti specifici nel ricorso.

9. Varianti e casi particolari: le tutele come sono oggi

A) Tutele crescenti (assunti dal 7 marzo 2015; conversioni successive; datori diventati «grandi» con assunzioni successive: art. 1 d.lgs. 23/2015)

VizioTutelaFonte
Nullità (discriminazione, divieti di legge, anche se la nullità non è «espressamente» prevista: la Corte, nella sent. 22/2024, cita tra gli esempi il licenziamento intimato durante il comporto in violazione dell'art. 2110 c.c. e quello ritorsivo ex art. 1345 c.c.), licenziamento orale, difetto di giustificazione per disabilitàReintegra + indennità dal licenziamento alla reintegra (dedotto l'aliunde perceptum), minimo 5 mensilità, contributi; opzione per 15 mensilitàart. 2, commi 1-4; C. cost. 22/2024
Disciplinare con fatto materiale insussistente (o fatto punito dal CCNL con sanzione conservativa)Reintegra + indennità massimo 12 mensilità (dedotti aliunde perceptum e percipiendum), contributiart. 3, comma 2; C. cost. 129/2024 (interpretativa)
GMO con fatto materiale insussistente (esclusa la sola violazione del repêchage)Come sopraart. 3, comma 2; C. cost. 128/2024
Mancanza di giusta causa o giustificato motivo (altri casi; repêchage violato)Estinzione + indennità 6-36 mensilità (anzianità e altri criteri)art. 3, comma 1; d.l. 87/2018; C. cost. 194/2018
Vizi formali e procedurali (motivazione; art. 7 St. lav.)Indennità 2-12 mensilitàart. 4; C. cost. 150/2020
Datore sotto sogliaNiente reintegra attenuata dell'art. 3, comma 2; indennità dimezzate (art. 3, comma 1: 3-18; art. 4: 1-6), senza tetto di 6art. 9, comma 1; C. cost. 118/2025
Licenziamento collettivo senza forma scritta / violazione di procedure o criteriArt. 2 / art. 3, comma 1art. 10

B) Art. 18 St. lav. (assunti prima del 7 marzo 2015, datore sopra soglia)

VizioTutelaComma
Nullità, discriminazione, matrimonio, maternità, motivo illecito, oraleReintegra + indennità (min. 5 mensilità), contributi; opzione 15 mensilità; qualunque sia il numero dei dipendenti; anche dirigenti1-3
Disciplinare: fatto insussistente o punibile con sanzione conservativa secondo CCNL o codici disciplinariReintegra + indennità max 12 mensilità4
Disciplinare: altri casiIndennità 12-24 mensilità5
Vizi formali/procedurali (art. 2, comma 2, l. 604; art. 7 St. lav.; art. 7 l. 604)Indennità 6-12 mensilità6
GMO: inidoneità, violazione dell'art. 2110 c.c., insussistenza del fattoReintegra (comma 4)7, nel testo risultante da C. cost. 59/2021 e 125/2022
GMO: altri casiIndennità 12-247 → 5

C) Tutela obbligatoria (assunti prima del 7 marzo 2015, datore sotto soglia): riassunzione entro tre giorni o indennità 2,5-6 mensilità della retribuzione globale di fatto, maggiorabile fino a 10 (anzianità oltre 10 anni) o 14 (oltre 20) se il datore occupa più di 15 dipendenti (art. 8 l. 604/1966). Le nullità restano tutelate con la reintegra (art. 3 l. 108/1990; art. 18, primo comma).

Altri casi

  • Ricorso cautelare (art. 700 c.p.c.): idoneo a conservare l'impugnazione entro i 180 giorni (C. cost. 212/2020). Serve il pregiudizio imminente e irreparabile: motivatelo sui fatti (assenza di reddito, carichi familiari).
  • Licenziamento discriminatorio: si può agire anche con i riti speciali antidiscriminatori, ma la scelta di un rito preclude l'altro per la stessa domanda (art. 441-quater c.p.c.).
  • Socio lavoratore di cooperativa: il giudice del lavoro decide anche sul rapporto associativo (art. 441-ter c.p.c.).
  • Procedura dell'art. 7 l. 604/1966 (GMO, datore sopra soglia): si applica agli assunti prima del 7 marzo 2015; per i lavoratori del d.lgs. 23/2015 «non trova applicazione» (art. 3, comma 3, d.lgs. 23/2015).
  • Negoziazione assistita nel lavoro: possibile, facoltativa (art. 2-ter d.l. 132/2014); i suoi effetti sui termini dell'art. 6 non sono regolati espressamente (v. formulario sulla negoziazione).
  • Procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023 con rito Fornero: restano regolati dalle norme anteriori (art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022).

10. Punti che restano incerti (dichiarati)

  1. Dies a quo dei 180 giorni: la legge dice «successivo termine»; il formulario consiglia di contare dall'invio dell'impugnazione.
  2. Sospensione feriale sui termini dell'art. 6: la l. 742/1969 non li nomina; sul piano del testo, l'art. 1 riguarda i soli termini processuali e l'art. 3 esclude comunque le controversie di lavoro, sicché nessuna lettura porta ad applicarla. Il formulario consiglia in ogni caso di non contarla.
  3. Coordinamento tra la sospensione delle decadenze dell'art. 410, secondo comma, c.p.c. e i termini dell'art. 6: non regolato espressamente.
  4. Impugnazione firmata dal solo difensore: non trattata; si consiglia la firma del lavoratore.
  5. Spedizione o ricezione per il rispetto dei 60 giorni: la norma parla di ricezione del licenziamento, non dice se basti la spedizione dell'impugnazione; il formulario consiglia di far pervenire l'atto entro il termine.
  6. Anticipazione forfettaria di 27 euro dal 1° gennaio 2027 — risolto (revisione del 18/10/2026): l'esenzione prosegue con l'art. 186 del d.lgs. 123/2025 e il rinvio dell'art. 30 d.P.R. 115/2002 vale per quell'articolo (art. 204, comma 2, del testo unico); v. § 4.
  7. Cumulo dei redditi familiari ai fini dell'esenzione dal contributo (art. 9, comma 1-bis): v. § 4.
  8. Licenziamento orale: la legge non indica da quando decorrano i 60 giorni (§ 1, punto 4).

Il modello in Word

Lo stesso formulario in un documento Word, da adattare al caso, rileggere e sottoscrivere.

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Formulari e pagine collegate

Aggiornato al 18/10/2026 — norme verificate sul testo vigente. Aggiornato al 18/10/2026 · norme verificate su Normattiva (testo vigente; per gli artt. 429 e 459 c.p.c. testo in vigore nel 1969; per gli artt. 186 e 204 del d.lgs. 123/2025 testo dal 1/1/2027) il 18/10/2026; sentenze della Corte costituzionale lette nel corpus Chiostro (testo integrale) il 18/10/2026; revisione avversaria indipendente del 18/10/2026.

Avviso. Contenuto informativo, non è un parere legale; verificate sempre sulle fonti ufficiali. Il modello è una base di lavoro: va adattato al caso, riletto e sottoscritto dal difensore. Norme e giurisprudenza possono essere cambiate dopo la data indicata.