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Calcolo dei termini processuali, con sospensione feriale e festivi
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Il termine processuale a giorni si conta escludendo il giorno iniziale; se l'ultimo giorno è festivo, o è un sabato e l'atto va compiuto fuori udienza, la scadenza passa al primo giorno seguente non festivo (art. 155 c.p.c.). Dal 1° al 31 agosto il decorso è sospeso (art. 1 l. 742/1969), tranne che per lavoro, previdenza, cautelari e le altre cause dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario. I termini a mesi scadono nel giorno corrispondente del mese finale.
Come si contano i termini processuali
Le regole stanno quasi tutte nell'art. 155 c.p.c., che il calcolatore applica nell'ordine in cui la norma le detta.
- Il giorno iniziale non si conta. Un termine di 30 giorni dalla notificazione del 2 marzo comincia a contare dal 3 marzo.
- I festivi si contano dentro il termine, ma se cade di festivo l'ultimo giorno la scadenza passa al primo giorno seguente non festivo. Sono festive le domeniche e le feste nazionali, compreso il lunedì dell'Angelo e, dal 2026, il 4 ottobre (l. 151/2025).
- Il sabato conta come giorno lavorativo, ma per gli atti da compiere fuori dell'udienza la scadenza che cade di sabato passa al primo giorno seguente non festivo (quinto comma). Gli atti di impugnazione e i depositi sono atti fuori udienza.
- I termini a mesi si contano col calendario comune: scadono nel giorno del mese finale che porta lo stesso numero del giorno iniziale; se quel giorno non esiste (il 31 febbraio) la scadenza è l'ultimo giorno del mese.
La sospensione feriale dal 1° al 31 agosto
Per l'art. 1 della legge n. 742 del 1969 il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto e riprende alla fine del periodo; se il termine comincia durante la sospensione, l'inizio è differito alla fine. Nei termini a giorni, quindi, i giorni di agosto semplicemente non si contano.
Esempio. Sentenza notificata il 10 luglio 2026, appello in 30 giorni: dall'11 al 31 luglio passano 21 giorni, agosto non conta, i 9 giorni che mancano finiscono il 9 settembre. La scadenza è mercoledì 9 settembre 2026.
Nei termini a mesi la Cassazione distingue due casi.
- Se il termine attraversa agosto, si conta a mesi e poi si aggiungono i 31 giorni della sospensione. Sentenza pubblicata il 24 marzo 2026: sei mesi portano al 24 settembre e 31 giorni in più al 25 ottobre, che nel 2026 è domenica; la scadenza del termine lungo passa a lunedì 26 ottobre 2026.
- Se il termine comincia in agosto, il suo inizio è differito alla fine della sospensione (è la seconda frase dello stesso art. 1): parte dal 1° settembre e scade nel giorno corrispondente del mese finale, senza aggiungere altro. Sentenza pubblicata il 10 agosto 2026: il termine lungo scade lunedì 1 marzo 2027, non il 28 febbraio. È il caso deciso dalla Cassazione (sez. II, ord. 30 ottobre 2023, n. 30124): sentenza pubblicata il 10 agosto 2017, termine lungo scaduto il 1° marzo 2018, appello notificato quel giorno tempestivo.
Quando la sospensione non si applica. Per l'art. 3 l. 742/1969 non valgono le ferie per le controversie di lavoro e di previdenza e per le cause dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario: alimenti, procedimenti cautelari, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, sfratto, opposizione all'esecuzione, dichiarazione e revoca dei fallimenti, e le cause dichiarate urgenti. Nel calcolatore basta togliere la spunta.
I termini a ritroso: costituzione e memorie integrative
Alcuni termini si contano all'indietro da un'udienza: la costituzione del convenuto almeno 70 giorni prima (art. 166 c.p.c.) e le tre memorie integrative almeno 40, 20 e 10 giorni prima (art. 171-ter c.p.c.). Si esclude il giorno dell'udienza e si conta a ritroso; la sospensione feriale vale anche qui. Se l'ultimo giorno utile cade di festivo, la scadenza si anticipa al giorno non festivo precedente, perché spostarla in avanti accorcerebbe lo spazio di chi risponde; il calcolatore fa lo stesso col sabato, per prudenza.
Esempio. Udienza di prima comparizione fissata al 20 ottobre 2026: la prima memoria integrativa va depositata entro giovedì 10 settembre 2026.
I termini più cercati
| Atto | Termine | Da quando | Feriale |
|---|---|---|---|
| Appello | 30 giorni | notificazione della sentenza (art. 325 c.p.c.) | sì |
| Ricorso per cassazione | 60 giorni | notificazione della sentenza (art. 325 c.p.c.) | sì |
| Impugnazione senza notificazione | 6 mesi | pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c.) | sì |
| Opposizione a decreto ingiuntivo | 40 giorni | notificazione del decreto (decorrenza non scritta nell'art. 641 c.p.c.) | sì, salvo lavoro |
| Reclamo cautelare | 15 giorni | pronuncia in udienza, o comunicazione o notificazione se anteriore (art. 669-terdecies c.p.c.) | no |
| Costituzione del convenuto | 70 giorni prima | udienza di comparizione (art. 166 c.p.c.) | sì |
| Memorie integrative | 40, 20 e 10 giorni prima | udienza dell'art. 183 (art. 171-ter c.p.c.) | sì |
| Impugnazione del licenziamento | 60 giorni | ricezione della comunicazione scritta (art. 6 l. 604/1966) | no (decadenza sostanziale) |
Per l'opposizione a decreto ingiuntivo c'è un approfondimento su i 40 giorni dell'art. 641 c.p.c. e i casi in cui cambiano; per il licenziamento, su i termini di 60 e 180 giorni.
Il deposito telematico nell'ultimo giorno
Il calcolatore dà il giorno; l'ora conta per il deposito. Nel processo civile telematico il deposito è tempestivo se la conferma del completamento della trasmissione arriva entro la fine del giorno di scadenza: chi deposita all'ultimo giorno corre il rischio dei tempi tecnici. Verificate sempre la disciplina vigente per il vostro tipo di atto.
Domande frequenti
Il giorno della notificazione si conta?
No. Nei termini a giorni il giorno iniziale si esclude (art. 155, primo comma, c.p.c.): un termine di 30 giorni dalla notificazione del 2 marzo comincia dal 3 marzo.
Se il termine scade di sabato?
Per gli atti da compiere fuori dell'udienza la scadenza del sabato passa al primo giorno seguente non festivo (art. 155, quinto comma, c.p.c.). Per le attività in udienza il sabato resta lavorativo.
Come si applica la sospensione feriale ai termini a mesi?
Se il termine attraversa agosto si conta a mesi e si aggiungono i 31 giorni della sospensione; se comincia in agosto il suo inizio è differito alla fine della sospensione, quindi parte dal 1° settembre e scade nel giorno corrispondente del mese finale (art. 1 l. 742/1969 e art. 155 c.p.c.; Cass., sez. II, ord. 30 ottobre 2023, n. 30124).
La sospensione feriale vale per le cause di lavoro?
No. L'art. 3 della legge 742/1969 la esclude per le controversie di lavoro e di previdenza e per le cause dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, fra cui i procedimenti cautelari, lo sfratto e l'opposizione all'esecuzione.
Un termine a ritroso che cade di domenica si sposta avanti o indietro?
Indietro: se l'ultimo giorno utile di un termine a ritroso è festivo, la scadenza si anticipa al giorno non festivo precedente, altrimenti si ridurrebbe il termine di difesa dell'altra parte.
Il 4 ottobre è festivo?
Sì, dal 2026: la legge 151 del 2025 ha reso il 4 ottobre (San Francesco d'Assisi) festa nazionale. Il calcolatore lo tratta come festivo dal 2026 in poi.
Fonti
Ogni passaggio del calcolo rimanda alla sua norma sul testo ufficiale di Normattiva.
- art. 155 c.p.c. — computo dei termini
- l. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 — sospensione feriale (1-31 agosto)
- art. 3 l. 742/1969 — cause escluse dalla sospensione feriale
- art. 92 r.d. 12/1941 (ordinamento giudiziario) — affari civili nel periodo feriale
- art. 325 c.p.c. — termini per l'appello e il ricorso per cassazione
- art. 327 c.p.c. — decadenza dall'impugnazione (termine lungo)
- art. 641 c.p.c. — termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo
- art. 166 c.p.c. — costituzione del convenuto
- art. 171-ter c.p.c. — memorie integrative
- art. 669-terdecies c.p.c. — reclamo cautelare
- art. 6 l. 604/1966 — impugnazione del licenziamento
- art. 2963 c.c. — computo dei termini di prescrizione (applicato per analogia alla decadenza)
- l. 27 maggio 1949, n. 260, art. 2 — giorni festivi (il 4 ottobre dal 2026: l. 151/2025)
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Avviso. Il calcolo è uno strumento di supporto e non sostituisce la verifica del professionista sulle norme e sulla giurisprudenza applicabili al caso concreto. Contenuto informativo, non è un parere legale.