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Processo civile

Opposizione a decreto ingiuntivo: i 40 giorni e quando cambiano

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In breve

Il decreto ingiuntivo intima di pagare «nel termine di quaranta giorni» e fissa lo stesso termine per l'opposizione (art. 641 c.p.c.; per i casi dell'art. 642 si veda sotto). Per giusti motivi può scendere a dieci giorni o salire a sessanta, e per chi risiede all'estero è diverso. Se il decreto fissa un numero diverso da quello dell'art. 641, gli articoli esaminati non dicono quale prevalga, né da quando il termine decorra. Senza opposizione nel termine stabilito o senza costituzione dell'opponente, il decreto è dichiarato esecutivo (art. 647) e l'opposizione è preclusa, salvo quella tardiva (art. 650). Per il consumatore conta anche la Corte di giustizia (17 maggio 2022).

La regola: quaranta giorni, scritti nel decreto

La regola sta nel primo comma dell'art. 641 del codice di procedura civile: se esistono le condizioni dell'art. 633, il giudice «con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste […] nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata».

Tre cose si leggono direttamente nel testo di legge (artt. 641, 642 e 643; per il termine, anche artt. 647 e 650).

Da quando il termine corre non è scritto negli articoli esaminati: l'art. 641 fissa il termine senza indicarne la decorrenza; l'art. 643 prevede la notificazione del decreto ma non dice che da essa decorra il termine; l'art. 645 riguarda la notificazione dell'atto introduttivo dell'opposizione al ricorrente. La decorrenza, e il computo quando il decreto è notificato a più persone, non sono regolati in questi articoli: sono punti da verificare nella giurisprudenza di legittimità. Per due forme di notificazione il codice fissa il momento in cui la notificazione si perfeziona, distinto per notificante e destinatario. Per la notificazione a mezzo del servizio postale l'art. 149, terzo comma, dispone che la notifica «si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto»; per quella a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato provvede l'art. 147, terzo comma. Per la notificazione con deposito della copia nella casa comunale (art. 140) il testo dell'articolo non lo dice: Normattiva annota la sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione». Come queste regole operino sul termine per l'opposizione è un punto da verificare nella giurisprudenza di legittimità. Per i termini a giorni c'è la regola generale dell'art. 155: «si escludono il giorno o l'ora iniziali» e, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza «è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo»; la stessa proroga vale per i termini degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono di sabato.

Le frasi fra virgolette, qui e nel resto della pagina, sono citazioni del testo vigente su Normattiva (comprese le annotazioni di Normattiva alle sentenze della Corte costituzionale) e, per la sentenza della Corte di giustizia, del testo italiano ufficiale della sentenza, riportate parola per parola, salvo le omissioni segnate con […], l'iniziale maiuscola o minuscola e gli accenti, che nel testo grezzo di Normattiva sono a volte scritti con l'apostrofo. Anche Chiostro, prima di consegnare una risposta, controlla sul testo della fonte i passi citati fra virgolette: si veda la descrizione della piattaforma.

Quando il termine cambia: dieci, venti, trenta, cinquanta, sessanta, centoventi giorni

Il secondo comma dell'art. 641 prevede le deroghe. Eccole nelle parole della legge.

CasoTermineChe cosa dice l'art. 641
Regola generale40 giorniPrimo comma: «nel termine di quaranta giorni»
«Giusti motivi»ridotto fino a 10 giorni, oppure aumentato a 60Secondo comma: «Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta.»
Intimato residente in un altro Stato dell'Unione europea50 giorni, riducibile fino a 20Secondo comma: «il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni»
Intimato residente in altri Stati60 giorni, con un minimo di 30 e un massimo di 120Secondo comma: «il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi»

Il testo non dice che cosa siano i «giusti motivi»: è un punto da verificare nella giurisprudenza di legittimità. Non dice neppure come si determini il luogo in cui l'intimato «risiede» quando ne abbia più d'uno o sia incerto: anche questo è da verificare.

Il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (art. 9, comma 2) ha modificato l'art. 641 in due punti: ha aggiunto al primo comma le parole «da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso» e ha sostituito il secondo periodo del secondo comma (i termini per chi risiede in un altro Stato dell'Unione o in altri Stati). Il termine di quaranta giorni e la riduzione o l'aumento per giusti motivi non sono toccati da quel decreto. Normattiva annota, sul testo dell'art. 641, che lo stesso decreto ha disposto (art. 11, comma 1) che «Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002»; se e come ciò valga per le parti dell'art. 641 così modificate, e per il periodo dell'art. 648 sulle somme non contestate (aggiunto dall'art. 9, comma 3, con la parola «concede», che il d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, all'art. 4, comma 1, lettera m), ha sostituito con «deve concedere»), è un punto da verificare nella giurisprudenza.

Come si fa opposizione: davanti a chi, notifica e giudizio che segue

Lo regola l'art. 645. Dal testo vigente si ricavano le indicazioni seguenti.

L'art. 645 parla di «atto introduttivo» e non dice se sia una citazione o un ricorso. Lo stesso d.lgs. n. 164/2024, che ha sostituito l'art. 645 (art. 3, comma 8, lettera c), ha aggiunto all'art. 281-decies un terzo comma (art. 3, comma 2, lettera ff): «Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645.» Per il primo comma, quando i fatti di causa non sono controversi oppure la domanda è fondata su prova documentale, è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, «il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato»; per il secondo, «Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma.» Nel procedimento semplificato «La domanda si propone con ricorso» (art. 281-undecies). Per il giudice di pace, l'art. 316 dispone: «Davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili», e l'art. 318 aggiunge: «La domanda si propone con ricorso». Come questi articoli si coordinino con l'art. 645 e con l'art. 281-decies, terzo comma, per l'opposizione a un decreto ingiuntivo del giudice di pace è un punto da verificare sulle norme vigenti e sulla giurisprudenza.

Normattiva annota, sul testo dell'art. 645, che lo stesso decreto ha disposto (art. 7, comma 1) che, «ove non diversamente previsto», le sue disposizioni «si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023». Quale rito si applichi a un'opposizione proposta oggi dipende dalla disciplina del processo di cognizione e dalle disposizioni transitorie dell'art. 7 del d.lgs. n. 164/2024, che questo articolo non esamina.

Se il termine scade senza opposizione: il decreto è dichiarato esecutivo

L'art. 647 regola la conseguenza della mancata opposizione (e della mancata costituzione dell'opponente): «se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo». Nel primo caso il giudice «deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto».

E poi: «Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'articolo 650».

L'opposizione tardiva dell'art. 650

È l'eccezione prevista per chi non ha potuto opporsi in tempo. L'art. 650 dice: «L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.» E il terzo comma aggiunge: «L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.»

Normattiva annota che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 del 1976, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 650, primo comma, «nella parte in cui non consente la opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto». Che cosa conti come «irregolarità della notificazione» o come caso fortuito, la norma non lo dice: è un punto da verificare nella giurisprudenza di legittimità.

Per i decreti ingiuntivi emessi nei confronti di un consumatore, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione, sentenza 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19) ha dichiarato che l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE «devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa ‑ per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità ‑ successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole». Come il sistema degli artt. 647 e 650 vi si adegui è un punto da verificare nella giurisprudenza.

Mentre l'opposizione pende: esecuzione provvisoria e sospensione

Proporre opposizione non sospende, di per sé, l'esecuzione provvisoria già concessa con il decreto a norma dell'art. 642: per fermarla l'opponente deve chiedere la sospensione al giudice istruttore, che può disporla «quando ricorrono gravi motivi» (art. 649). Se invece il decreto non è provvisoriamente esecutivo, l'opposizione proposta nel termine, con la costituzione dell'opponente, impedisce che sia dichiarato esecutivo a norma dell'art. 647, che opera soltanto quando «non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito»; in tal caso l'esecuzione provvisoria può essere chiesta al giudice istruttore a norma dell'art. 648. Regola un caso particolare anche l'art. 650, secondo comma (la sospensione dell'esecutorietà nell'opposizione tardiva), che questo articolo non riporta; sull'art. 646 (crediti di lavoro) si veda la sezione «Che cosa questo articolo non dice».

Se il decreto non viene notificato in tempo

L'art. 644 fissa il termine entro cui il decreto deve essere notificato: «Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio del Regno escluse le province libiche, e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.» Il testo conserva ancora il riferimento alle «province libiche»; questo articolo non lo commenta.

Che cosa questo articolo non dice

Per un termine che la legge fissa espressamente «a pena di decadenza» si veda l'articolo sul termine per impugnare il licenziamento: l'art. 6 della legge n. 604/1966 prevede 60 giorni per impugnare e, dopo l'impugnazione, un «successivo termine di centottanta giorni» entro il quale deve seguire il deposito del ricorso o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, altrimenti l'impugnazione è inefficace; due sentenze della Corte costituzionale (n. 212/2020 e n. 111/2025) hanno integrato la norma.

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Fonti

Articoli e pagine collegate

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