Chiostro

Formulario Chiostro · Processo civile

Ricorso per decreto ingiuntivo con istanza di provvisoria esecuzione: formulario aggiornato al correttivo 2024

Ricorso per decreto ingiuntivo con istanza di provvisoria esecuzione. Artt. 633, 634, 636, 637, 638, 640, 641, 642, 643 e 644 c.p.c., con le modifiche del d.lgs. 164/2024 (fatture elettroniche come prova scritta). Varianti: credito da fattura, da parcella professionale, da contratto.

Aggiornato al 18/10/2026 — norme verificate sul testo vigente

Testo scritto con l'intelligenza artificiale e controllato in automatico sulle fonti citate · Responsabile della pubblicazione: Chiostro, ciao@chiostro.legal

In breve

  • Presupposti: credito di una somma liquida di danaro (o di una quantità determinata di cose fungibili, o diritto alla consegna di una cosa mobile determinata) e prova scritta, oppure crediti per prestazioni professionali documentati da parcella (art. 633).
  • Novità 2024 che cambia la prova del credito commerciale: per i crediti di imprenditori e lavoratori autonomi da somministrazioni e servizi «costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio» (art. 634, co. 2, ultimo periodo).
  • Tempi: il giudice provvede «con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso»; il debitore ha 40 giorni per opporsi (art. 641); il decreto va notificato entro 60 giorni dalla pronuncia (90 se la notifica va fatta all'estero), altrimenti diventa inefficace (art. 644).
  • Provvisoria esecuzione: su istanza, se il credito è fondato su cambiale, assegno, certificato di liquidazione di borsa o atto notarile (art. 642, co. 1); in più, a discrezione del giudice, se c'è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo o se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore che comprova il diritto (co. 2).
  • Costi: contributo unificato dimezzato (art. 13, co. 3, d.P.R. 115/2002) più 27 € di anticipazione forfettaria; niente mediazione né negoziazione assistita prima del ricorso.

1. A che cosa serve, quando si usa e quando no

Serve a ottenere, senza contraddittorio e in poche settimane, un provvedimento che ingiunge al debitore di pagare (o consegnare) entro 40 giorni, con l'avvertimento che in mancanza di opposizione si procederà a esecuzione forzata (art. 641, co. 1). Se il debitore non si oppone, il decreto è dichiarato esecutivo (art. 647); se ricorrono i presupposti, è esecutivo subito (art. 642).

Si usa quando il credito è:

  • di una somma liquida di danaro, di una determinata quantità di cose fungibili, o riguarda la consegna di una cosa mobile determinata (art. 633, co. 1);
  • e se ne dà prova scritta (n. 1), oppure riguarda onorari e spese di avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o di chi ha prestato la sua opera in occasione di un processo (n. 2), o di notai e altri liberi professionisti per i quali esiste una tariffa legalmente approvata (n. 3).

L'ingiunzione può essere pronunciata «anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o lo avveramento della condizione» (art. 633, co. 2).

Non si usa:

SituazionePerché noStrumento
Credito da quantificare (danni da accertare, penali contestate nell'an)manca la liquiditàcitazione o ricorso nel semplificato
Credito senza alcun documento proveniente dal debitore o idoneo ai sensi dell'art. 634manca la prova scritta: il giudice invita a provvedere alla prova e, in mancanza, rigetta (art. 640)raccogli i documenti o agisci in via ordinaria
Già hai un titolo esecutivo (sentenza, atto notarile esecutivo, cambiale)non ti serve un altro titolo, salvo che tu voglia l'ipoteca o un titolo giudizialeprecetto
Debitore con cui il contratto è in corso di contestazione grave, prevedibile opposizione lungail decreto si ottiene, ma il vero giudizio sarà l'opposizione (e lì la mediazione, se la materia la richiede, la devi attivare tu: art. 5-bis d.lgs. 28/2010)valuta comunque il monitorio: anticipa l'esito e sposta l'iniziativa sul debitore

Nessuna condizione di procedibilità prima del ricorso: la mediazione obbligatoria non si applica «nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione» (art. 5, co. 6, lett. a, d.lgs. 28/2010); la negoziazione assistita obbligatoria non si applica «nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione» (art. 3, co. 3, lett. a, d.l. 132/2014).

2. Riferimenti normativi (testo vigente verificato il 18/10/2026)

NormaContenuto essenzialeIn vigore dal
art. 633 c.p.c.condizioni di ammissibilità07/11/2002
art. 634 c.p.c.prova scritta; scritture contabili e fiscali; fatture elettroniche SdI26/11/2024
art. 635 c.p.c.crediti dello Stato e degli enti pubblici21/04/1942
art. 636 c.p.c.parcella e parere dell'associazione professionale21/04/1942
art. 637 c.p.c.giudice competente; foro speciale di avvocati e notai04/07/1998
art. 638 c.p.c.forma del ricorso; domicilio; deposito con i documenti26/11/2024
art. 639 c.p.c.ricorso per consegna di cose fungibili21/04/1942
art. 640 c.p.c.invito a integrare la prova; rigetto; riproponibilità21/04/1942
art. 641 c.p.c.decreto entro 30 giorni; termine di 40 giorni; liquidazione delle spese07/11/2002
art. 642 c.p.c.esecuzione provvisoria01/01/2006
art. 643 c.p.c.notificazione per copia autentica; pendenza della lite21/04/1942
art. 644 c.p.c.inefficacia per mancata notifica entro 60/90 giorni21/12/1995
art. 647 c.p.c.esecutorietà per mancata opposizione04/07/1998
art. 654 c.p.c.esecutorietà ed esecuzione; menzione nel precetto26/11/2024
art. 655 c.p.c.titolo per l'ipoteca giudiziale21/04/1942
art. 125 c.p.c.requisiti del ricorso26/11/2024
art. 7 c.p.c.competenza del giudice di pace (10.000 €)31/10/2025
artt. 18, 19, 20 c.p.c.; art. 1182 c.c.fori; luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie1942
art. 1284 c.c.saggio legale (1,60% dal 1° gennaio 2026); tasso dalla domanda giudiziale28/12/2025
artt. 1219, 1224, 1282 c.c.mora; interessi moratori; interessi corrispettivi19/04/1942
art. 1988 c.c.promessa di pagamento e ricognizione di debito19/04/1942
artt. 2214 e 2710 c.c.scritture contabili; efficacia probatoria fra imprenditori19/04/1942
d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, artt. 1-6transazioni commerciali; interessi legali di mora; 40 € di costi di recupero2012-2020
d.lgs. 206/2005, art. 33, co. 2, lett. u; art. 66-bisforo del consumatore03/09/2015; 13/06/2014
art. 14 d.lgs. 150/2011opposizione al decreto per compensi di avvocato01/01/2023
artt. 13, 14, 30, 192 d.P.R. 115/2002contributo unificato dimezzato; pagamento01/01/2025
CGUE, Grande Sezione, 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19decreto ingiuntivo non opposto e clausole abusive nei contratti con i consumatori—

3. Termini e scadenze

ChiChe cosaEntro quandoSe si sbaglia
Giudiceemettere il decreto motivato«entro trenta giorni dal deposito del ricorso» (art. 641, co. 1)termine per il giudice: il ritardo non incide sulla validità del decreto né sui tuoi diritti
Giudicese la prova non basta, invitare il ricorrente a integrarlaart. 640, co. 1se non rispondi o non ritiri il ricorso, rigetto con decreto motivato, che non impedisce di riproporre la domanda (art. 640, co. 2 e 3)
Ricorrentenotificare ricorso e decreto per copia autenticaentro 60 giorni dalla pronuncia; 90 se la notifica va fatta all'estero (art. 644, che conserva la formula «nel territorio del Regno escluse le province libiche»)il decreto diventa inefficace; la domanda può essere riproposta
Debitorepagare o proporre opposizione40 giorni (art. 641, co. 1 e 2; la decorrenza dalla notifica non è scritta nell'articolo); per giusti motivi il giudice può ridurlo fino a 10 o aumentarlo a 60; se l'intimato risiede in altro Stato UE: 50 giorni, riducibili fino a 20; in altri Stati: 60 giorni, non meno di 30 né più di 120decorso il termine, il decreto è dichiarato esecutivo su istanza anche verbale del ricorrente (art. 647)
Ricorrentechiedere la dichiarazione di esecutorietàdopo la scadenza del termine senza opposizione, o se l'opponente non si è costituito (art. 647)il giudice ordina di rinnovare la notifica «quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto»

Come si contano i termini. Si esclude il giorno iniziale e si contano i festivi; se l'ultimo giorno è festivo la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo; la proroga vale anche per gli atti da compiere fuori udienza che scadono di sabato (art. 155 c.p.c.). Sospensione feriale: «il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie [...] è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione»; se il termine comincia in agosto, l'inizio è differito alla fine del periodo (art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742). Non si applica alle cause dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (fra cui procedimenti cautelari e opposizione all'esecuzione, oltre alle cause dichiarate urgenti) e alle controversie degli artt. 429 e 459 c.p.c. richiamate dall'art. 3 della stessa legge (rinvio storico alle controversie di lavoro e di previdenza). Termini «a ritroso» (quelli che si contano all'indietro dall'udienza, come i 70 giorni del convenuto o le memorie dell'art. 171-ter): la proroga dell'art. 155 è pensata per i termini che corrono in avanti e, applicata a ritroso, accorcerebbe lo spazio dell'altra parte; quando l'ultimo giorno utile cade di sabato o di festivo, la scelta che non espone a contestazioni è depositare il giorno lavorativo precedente. Allo stesso modo, quando un termine a ritroso attraversa agosto, conta il periodo feriale come neutro e anticipa: costa al più qualche settimana di lavoro in anticipo, mentre l'errore opposto costa la decadenza.

La sospensione feriale e il monitorio. Il termine per l'opposizione è un termine processuale e la sospensione dell'art. 1 l. 742/1969 lo riguarda, salvo che la causa rientri fra quelle escluse dall'art. 3 della stessa legge (fra cui le controversie di lavoro). Per il termine di 60 giorni dell'art. 644, che grava su di te, non contare sulla sospensione: notifica prima.

Esempio di calcolo

Ricorso depositato martedì 20 ottobre 2026; decreto pronunciato martedì 3 novembre 2026; notifica a mezzo PEC con consegna martedì 10 novembre 2026.

PassaggioCalcoloData
Termine per il giudice20 ottobre + 30 giornigiovedì 19 novembre 2026
Ultimo giorno per notificare3 novembre + 60 giorni = sabato 2 gennaio 2027; proroga dell'art. 155, co. 4 e 5 (domenica 3 è festiva)lunedì 4 gennaio 2027 — ma notifica entro giovedì 31 dicembre 2026 e non ti affidare alla proroga
Ultimo giorno per l'opposizione10 novembre + 40 giorni = domenica 20 dicembre 2026lunedì 21 dicembre 2026
Istanza di esecutorietàdal giorno successivoda martedì 22 dicembre 2026

Con agosto di mezzo. Decreto notificato martedì 20 luglio 2027: 11 giorni di luglio (21-31), agosto sospeso, 29 giorni di settembre → opposizione fino a mercoledì 29 settembre 2027 (senza sospensione sarebbe domenica 29 agosto, prorogata a lunedì 30 agosto). Decreto pronunciato martedì 15 giugno 2027: 60 giorni di calendario scadono sabato 14 agosto 2027; con la sospensione si arriverebbe a martedì 14 settembre 2027. Notifica entro luglio.

4. Costi, deposito e notifica

Contributo unificato (art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, testo vigente). Lo paga, contestualmente, la parte che per prima si costituisce in giudizio o deposita il ricorso introduttivo (art. 14, comma 1). Il valore si dichiara nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si calcola «senza tener conto degli interessi» (art. 14, comma 2).

Valore del processoImporto ordinario (art. 13, co. 1)Importo dimezzato (art. 13, co. 3: decreto ingiuntivo e opposizione a decreto ingiuntivo)
fino a 1.100 €43 €21,50 €
oltre 1.100 e fino a 5.200 €98 €49 €
oltre 5.200 e fino a 26.000 €237 €118,50 €
oltre 26.000 e fino a 52.000 €518 €259 €
oltre 52.000 e fino a 260.000 €759 €379,50 €
oltre 260.000 e fino a 520.000 €1.214 €607 €
oltre 520.000 €1.686 €843 €
valore indeterminabile518 € (237 € se di competenza esclusiva del giudice di pace)259 € (118,50 €)

Quattro regole che si dimenticano:

  • Codice fiscale della parte omesso nell'atto introduttivo: il contributo è aumentato della metà (art. 13, co. 3-bis). Nel processo civile la maggiorazione oggi dipende dal solo codice fiscale: la parte della norma sull'indirizzo PEC del difensore rinvia all'art. 16, co. 1-bis, d.lgs. 546/1992, cioè al processo tributario.
  • Dichiarazione di valore mancante: il processo si presume del valore più alto, lettera g), cioè 1.686 € (art. 13, co. 6).
  • Senza il versamento minimo la causa non si iscrive a ruolo. «Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge» (art. 14, co. 3.1, inserito dalla l. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, co. 812). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 137/2026 (deliberata l'8 giugno 2026, depositata il 21 luglio 2026), ha dichiarato non fondate le questioni sull'onere fiscale e inammissibile quella sul potere del cancelliere di rifiutare l'iscrizione, rimettendo al legislatore il rimedio: la regola quindi si applica. Per la parte che ha chiesto il patrocinio a spese dello Stato la sentenza riferisce che, secondo la circolare del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia del 24 aprile 2025, basta allegare l'istanza depositata e protocollata dal Consiglio dell'ordine.
  • Come si paga: tramite la piattaforma pagoPA (art. 192, co. 1, «piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2» del codice dell'amministrazione digitale). Il pagamento fatto in altro modo «non libera la parte» e l'istanza di rimborso va proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni (art. 192, co. 1-bis). Solo se il malfunzionamento della piattaforma è attestato con provvedimento pubblicato si paga con bonifico (co. 1-sexies).

Anticipazione forfettaria di 27 € (la vecchia «marca da 27 €»): la deve chi per primo si costituisce in giudizio o deposita il ricorso introduttivo (art. 30, co. 1, d.P.R. 115/2002) e si versa con le modalità dell'art. 197, co. 1-bis, cioè anch'essa tramite pagoPA; non è più una marca da bollo da applicare sulla nota.

Per il decreto ingiuntivo si applica la colonna del contributo dimezzato: il contributo «è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile», che comprende il procedimento d'ingiunzione (art. 13, co. 3). Per il valore si considera il capitale, senza interessi (art. 14, co. 2).

Esempio: credito di 12.000 € → contributo unificato 118,50 € + anticipazione forfettaria 27 € (art. 30: la deve chi «deposita il ricorso introduttivo») = 145,50 € di esborsi da indicare nella nota spese. Credito di 900 €: 21,50 € + 27 €; per il giudice di pace, nelle cause di valore non superiore a 1.033 € gli atti «sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato» (art. 46, co. 1, l. 21 novembre 1991, n. 374): l'applicazione di questa norma all'anticipazione forfettaria va verificata con la cancelleria del tuo ufficio.

Deposito telematico obbligatorio. «Il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche» (art. 196-quater, co. 1, disp. att. c.p.c.). Il deposito cartaceo è possibile solo se il capo dell'ufficio lo autorizza per urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero certifica che i sistemi non funzionano (art. 196-quater, ultimo comma); il giudice può ordinare il deposito di singoli atti su carta indicandone la ragione (co. 1). L'art. 16-bis del d.l. 179/2012, citato in molti formulari, è abrogato dal d.lgs. 149/2022: non va più richiamato.

Formato. L'atto del procedimento in forma di documento informatico «è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche» (art. 11 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, nel testo in vigore dal 14 gennaio 2024); le specifiche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero e pubblicate nell'area pubblica del Portale dei servizi telematici (art. 34, co. 1 e 2); fino all'emanazione di nuove specifiche restano applicabili, in quanto compatibili, quelle già adottate (art. 34, co. 3), a partire dal provvedimento 16 aprile 2014 e dalle sue modifiche: quali siano in vigore oggi lo dice il Portale. Nella prassi: atto principale in PDF nativo (testo selezionabile, non scansione) firmato digitalmente; allegati nei formati ammessi; controlla sul Portale la dimensione massima della busta prima di depositare atti con molti documenti.

Copie. Il difensore può estrarre dal fascicolo informatico duplicati e copie degli atti e dei provvedimenti e attestarne la conformità; le copie munite di attestazione «hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono» (art. 196-octies disp. att. c.p.c.; modalità dell'attestazione all'art. 196-undecies). Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati (art. 269, co. 1-bis, d.P.R. 115/2002).

Chiarezza e sinteticità (art. 121 c.p.c.; d.m. 7 agosto 2023, n. 110). Per le cause di valore inferiore a 500.000 € (art. 1) l'esposizione sta nel limite di 80.000 caratteri, spazi esclusi, per gli atti indicati dall'art. 3, co. 1, lett. a, fra cui citazione, ricorso, comparsa di risposta, memoria difensiva, atti di intervento e di chiamata di terzi, comparse conclusionali e atti introduttivi delle impugnazioni (spazi esclusi: co. 2), e di 50.000 caratteri per memorie e repliche (lett. b). Non si contano intestazione, parti, parole chiave, conclusioni, indicazione dei mezzi di prova e indice dei documenti, valore, richiesta di distrazione, indicazione del patrocinio a spese dello Stato, indice e sintesi, indicazioni e avvertimenti previsti dalla legge, data, luogo, firme e relate di notifica (art. 4). Domanda riconvenzionale e chiamata di terzo giustificano un «ragionevole superamento» (art. 5, co. 3). L'atto va articolato in: intestazione; parti; fino a venti parole chiave; fatti e motivi in diritto in parti separate e rubricate; documenti richiamati con numero progressivo, preferibilmente con collegamento ipertestuale; conclusioni con le subordinate distinte; mezzi di prova e indice dei documenti; valore; distrazione delle spese; eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 2). Preferibilmente carattere 12, interlinea 1,5, margini 2,5 cm (art. 6, co. 1); niente note, «salvo che per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinari» (art. 6, co. 2). Il mancato rispetto «non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo» (art. 46, penultimo comma, disp. att. c.p.c.). Un incentivo concreto: il compenso «è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento» quando gli atti depositati telematicamente consentono la ricerca testuale e la navigazione interna (art. 4, co. 1-bis, d.m. 10 marzo 2014, n. 55).

Notifica a mezzo PEC da parte dell'avvocato (l. 21 gennaio 1994, n. 53). È obbligatoria quando il destinatario è un soggetto tenuto per legge a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi (per esempio imprese e professionisti iscritti in albi) o ha eletto domicilio digitale iscritto nel pubblico elenco delle persone fisiche (art. 3-ter, co. 1). Se la notifica PEC non riesce per causa imputabile al destinatario, l'avvocato inserisce l'atto nell'area riservata del Portale dei servizi telematici e la notifica si ha per eseguita nel decimo giorno successivo o, se prima, quando il destinatario vi accede (art. 3-ter, co. 2); se non riesce per causa non imputabile, si procede a mezzo posta o ufficiale giudiziario, dichiarandolo (co. 3; art. 137, ultimo comma, c.p.c.). Requisiti formali: indirizzo del notificante e del destinatario risultanti da pubblici elenchi; oggetto del messaggio «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»; relazione di notifica su documento informatico separato firmato digitalmente, con i dati dell'art. 3-bis, co. 5 (fra cui l'elenco da cui è estratto l'indirizzo e, per le copie di atti analogici, l'attestazione di conformità). Perfezionamento: per il notificante alla ricevuta di accettazione, per il destinatario alla ricevuta di avvenuta consegna (art. 3-bis, co. 3); le notifiche PEC si fanno senza limiti orari, ma se la consegna avviene fra le 21 e le 7 si perfezionano per il destinatario alle 7 (art. 147, co. 2 e 3, c.p.c.). Per la notifica a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario: per il notificante conta la consegna del plico all'ufficiale giudiziario (art. 149, co. 3, c.p.c.).

La notifica del decreto. «Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti» e «la notificazione determina la pendenza della lite» (art. 643). La copia la estrai tu dal fascicolo informatico e ne attesti la conformità (art. 196-octies disp. att. c.p.c.); se notifichi a mezzo PEC, l'attestazione si inserisce nella relazione di notificazione (art. 196-undecies, co. 3).

5. Lista di controllo

Prima di scrivere

Prima del deposito

Dopo il decreto

6. Il modello

Nel modello: [campi da compilare].

Testo del modello
BOZZA — da rivedere e sottoscrivere dal difensore

[VARIANTE A] TRIBUNALE ORDINARIO DI [CITTÀ] — in composizione monocratica
[VARIANTE B] GIUDICE DI PACE DI [CITTÀ]
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
[CON ISTANZA DI PROVVISORIA ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 642 C.P.C.]
(artt. 633 e seguenti c.p.c.)

Parole chiave: [es. decreto ingiuntivo; somministrazione; fatture elettroniche; interessi moratori; d.lgs. 231/2002; provvisoria esecuzione]

RICORRENTE
[denominazione / nome e cognome], [sede o residenza], codice fiscale [codice fiscale] [e partita IVA], [in persona del legale rappresentante pro tempore], rappresentato/a e difeso/a dall'avv. [Nome Cognome] (codice fiscale [codice fiscale]), giusta procura alle liti [in calce / su documento informatico separato congiunto], con domicilio eletto presso lo studio del difensore in [indirizzo, nel comune sede del giudice adito o altro] e indirizzo di posta elettronica certificata [PEC del difensore risultante dal ReGIndE];

CONTRO (INTIMATO)
[denominazione / nome e cognome], [sede o residenza], codice fiscale [codice fiscale] [e partita IVA], indirizzo PEC [PEC] risultante da [registro delle imprese / INI-PEC] [oppure: non risultante da pubblici elenchi alla data del ...];
[VARIANTE CONSUMATORE] L'intimato è persona fisica che ha concluso il contratto per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).

OGGETTO: pagamento del corrispettivo di [forniture / servizi / prestazioni professionali / mutuo / ...]
VALORE: € [capitale] (art. 14, comma 2, d.P.R. 115/2002) — contributo unificato ridotto alla metà ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.P.R. 115/2002: € [importo]

FATTI
1. [Rapporto: es. Con contratto quadro di fornitura del [data] (doc. 1) e ordini del [date] (docc. 2-4), la ricorrente si è obbligata a fornire all'intimata [beni] e l'intimata si è obbligata a pagarne il prezzo a [30] giorni dal ricevimento della fattura.]
2. [Esecuzione della prestazione: es. La ricorrente ha consegnato i beni come risulta dai documenti di trasporto [nn. e date], sottoscritti per ricevuta (docc. 5-7).]
3. [Credito: es. Per tali forniture la ricorrente ha emesso la fattura elettronica n. [..] del [data], trasmessa attraverso il Sistema di interscambio e consegnata all'intimata il [data] (doc. 8: file della fattura e ricevuta di consegna SdI), per € [importo] IVA inclusa, con scadenza il [data].]
4. [Mora: es. L'intimata non ha pagato. Con PEC del [data] la ricorrente l'ha diffidata ad adempiere (doc. 9). Il credito è certo, liquido ed esigibile.]
5. [EVENTUALE — riconoscimento: es. Con PEC del [data], sottoscritta dal legale rappresentante, l'intimata ha riconosciuto il debito chiedendo una dilazione (doc. 10).]

PROVA SCRITTA DEL CREDITO
[VARIANTE A — credito da fattura di imprenditore o lavoratore autonomo]
Il credito riguarda [somministrazioni di merci / prestazioni di servizi] fatte da imprenditore che esercita un'attività commerciale [oppure: da lavoratore autonomo]. Ne costituiscono prova scritta idonea ai sensi dell'art. 634, secondo comma, c.p.c.: (i) le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio (doc. [n]); (ii) l'estratto autentico delle scritture contabili [libro giornale / registro IVA delle fatture emesse], con attestazione di regolare tenuta (doc. [n]). Si producono inoltre il contratto, gli ordini e i documenti di trasporto (docc. [n]).
[VARIANTE B — credito per prestazioni professionali (art. 633, nn. 2 o 3, c.p.c.)]
Il credito riguarda [onorari e spese per prestazioni giudiziali e stragiudiziali svolte nell'interesse dell'intimato / onorari spettanti a (professione)]. Ai sensi dell'art. 636 c.p.c. si produce la parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta dal ricorrente (doc. [n]), corredata dal parere di congruità del Consiglio dell'Ordine [degli Avvocati / professionale] di [città] del [data] (doc. [n]), nonché [il mandato / il conferimento dell'incarico / i provvedimenti e gli atti del giudizio] (docc. [n]).
[VARIANTE C — credito da contratto o da riconoscimento di debito]
Il credito risulta dal contratto di [tipo] del [data], sottoscritto dall'intimato (doc. [n]), [dalle quietanze / dall'estratto del piano di ammortamento] e dal riconoscimento di debito del [data], sottoscritto dall'intimato (doc. [n]), che dispensa la ricorrente dall'onere di provare il rapporto fondamentale (art. 1988 c.c.). [Se il diritto dipende da una controprestazione: si producono i documenti che fanno presumere l'adempimento della prestazione della ricorrente (art. 633, secondo comma, c.p.c.): (docc. [n]).]

DIRITTO
I. Ammissibilità. Ricorrono le condizioni dell'art. 633 c.p.c.: il credito ha ad oggetto una somma liquida di danaro e se ne dà prova scritta ai sensi [dell'art. 634 c.p.c. / dell'art. 636 c.p.c.].
II. Competenza. È competente [il Tribunale di (città) in composizione monocratica / il Giudice di pace di (città)], giudice che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria (art. 637, primo comma, c.p.c.), per valore [superiore / non superiore] a € 10.000 (art. 7 c.p.c.) e per territorio quale [giudice del luogo in cui l'intimato ha sede (art. 19 c.p.c.) / giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c.), che per le obbligazioni pecuniarie è il domicilio del creditore al tempo della scadenza (art. 1182, terzo comma, c.c.) / foro convenzionale previsto dall'art. [..] del contratto (artt. 28 e 29 c.p.c.)].
[VARIANTE AVVOCATO] Il ricorrente, avvocato, propone la domanda al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine al cui albo è iscritto (art. 637, terzo comma, c.p.c.) [oppure: all'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce (art. 637, secondo comma, c.p.c.)].
[VARIANTE CONSUMATORE] Il giudice adito è quello del luogo di residenza [o di domicilio elettivo] dell'intimato consumatore (art. 33, comma 2, lettera u), d.lgs. 206/2005).
III. Interessi.
[VARIANTE A — transazione commerciale] Il contratto è una transazione commerciale fra imprese ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Sono dovuti gli interessi legali di mora, «interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali» (art. 2, lettera e), che decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (art. 4, comma 1), e l'importo forfettario di € 40,00 a titolo di risarcimento dei costi di recupero (art. 6, comma 2). Il tasso di riferimento è pari al 2,15% per il primo semestre 2026 e al 2,40% per il secondo semestre 2026 (comunicati del Ministero dell'economia e delle finanze in G.U., Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 2026 e n. 163 del 16 luglio 2026): gli interessi di mora sono pertanto pari al 10,15% e al 10,40%.
[VARIANTE B — credito non commerciale] Sono dovuti gli interessi legali dalla [mora / scadenza] (artt. 1219, 1224 e 1282 c.c.), nella misura dell'1,60% annuo per il 2026 (art. 1284, primo comma, c.c.; d.m. 10 dicembre 2025, in G.U. 13 dicembre 2025, n. 289), e, dalla domanda giudiziale, nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, c.c.), in mancanza di diversa determinazione delle parti.
IV. [EVENTUALE] Provvisoria esecuzione.
[VARIANTE A — art. 642, primo comma] Il credito è fondato su [cambiale / assegno bancario / assegno circolare / certificato di liquidazione di borsa / atto ricevuto da notaio (o altro pubblico ufficiale autorizzato) in data ..., rep. n. ...] (doc. [n]). Ricorrono pertanto i presupposti perché il giudice ingiunga all'intimato di pagare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.
[VARIANTE B — art. 642, secondo comma, documentazione sottoscritta dal debitore] La ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere: [riconoscimento di debito del ... / piano di rientro sottoscritto / conferma d'ordine e accettazione della fattura] (doc. [n]).
[VARIANTE C — art. 642, secondo comma, pericolo di grave pregiudizio nel ritardo] Vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, per le seguenti circostanze specifiche e documentate: [es. protesti e procedure esecutive di altri creditori a carico dell'intimato (doc. n); cessione in corso dell'azienda o dei beni (doc. n); ...].
[EVENTUALE] Si chiede altresì che il giudice autorizzi l'esecuzione senza l'osservanza del termine dell'art. 482 c.p.c. (art. 642, terzo comma, c.p.c.), per [ragioni].

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,
CHIEDE
che l'Ill.mo [Tribunale / Giudice di pace] adito, ritenuta la propria competenza e ricorrendo le condizioni di legge, voglia, con decreto motivato,
INGIUNGERE
a [intimato], come sopra identificato, di pagare al ricorrente, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto [VARIANTE art. 642: senza dilazione], la somma di € [capitale], oltre:
a) [interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2, comma 1, lettera e), 4 e 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dal [giorno successivo alla scadenza] al saldo / interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. dal [data] al saldo e, dalla domanda, nella misura dell'art. 1284, quarto comma, c.c.];
b) [VARIANTE A] € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002;
c) le spese e i compensi della presente procedura, da liquidarsi ai sensi dell'art. 641, terzo comma, c.p.c., oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, contributo previdenziale e IVA come per legge [VARIANTE: con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.];
con l'avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata;
[EVENTUALE] e DICHIARARE il decreto provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642, [primo / secondo] comma, c.p.c. [, autorizzando l'esecuzione senza l'osservanza del termine dell'art. 482 c.p.c.].

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del procedimento è di € [capitale] e che il contributo dovuto, ridotto alla metà ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.P.R. 115/2002, è di € [importo].

Si producono i documenti indicati nell'indice che segue (art. 638 c.p.c.).

INDICE DEI DOCUMENTI
doc. 1 — [contratto del ...]
doc. 2 — [ordine n. ... del ...]
doc. [n] — [fattura elettronica n. ... del ... e ricevuta di consegna SdI]
doc. [n] — [estratto autentico delle scritture contabili]
doc. [n] — [diffida del ...]
doc. [n] — [parcella e parere del Consiglio dell'Ordine] (variante B)

[Luogo], [data]
Avv. [Nome Cognome] (firmato digitalmente)

PROCURA ALLE LITI [in calce o su documento informatico separato congiunto]

────────────────────────────────────────
[FACOLTATIVO — schema di decreto da allegare, se l'ufficio lo gradisce]
DECRETO INGIUNTIVO N. ____ / ____
Il [Giudice], letto il ricorso che precede e ritenuta la propria competenza; ritenuto che il credito è fondato su prova scritta [e che ricorrono i presupposti dell'art. 642 c.p.c.];
INGIUNGE a [intimato] di pagare a [ricorrente], [nel termine di quaranta giorni dalla notificazione / senza dilazione], la somma di € [importo], oltre interessi [...] dal [...] al saldo, nonché le spese della procedura, liquidate in € [...] per compensi ed € [...] per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, contributo previdenziale e IVA;
AVVERTE l'ingiunto che nel termine di quaranta giorni dalla notificazione può essere fatta opposizione a norma degli articoli 645 e seguenti c.p.c. e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.
[EVENTUALE] DICHIARA il presente decreto provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c.
[Luogo, data] — Il Giudice

7. Note di compilazione, punto per punto

  1. Forma del ricorso. Oltre ai requisiti dell'art. 125 (ufficio, parti, oggetto, ragioni, conclusioni, sottoscrizione del difensore con codice fiscale), il ricorso deve indicare «le prove che si producono» e il procuratore; se la parte sta in giudizio personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune del giudice adito, o una PEC risultante da pubblici elenchi, o un domicilio digitale speciale; in mancanza, le notificazioni al ricorrente si fanno in cancelleria, salvo l'art. 149-bis (art. 638, co. 1 e 2). Il ricorso «è depositato insieme con i documenti che si allegano» (co. 3).
  2. Prova scritta: che cosa vale. Oltre alle prove scritte in senso proprio, l'art. 634 considera idonee le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se privi dei requisiti del codice civile (co. 1), e, per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro e a prestazioni di servizi fatte da imprenditori commerciali e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili degli artt. 2214 ss. c.c. e di quelle prescritte dalle leggi tributarie, regolarmente tenute (co. 2), e le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio (co. 2, ultimo periodo, aggiunto dal d.lgs. 164/2024). Produci il file della fattura con la ricevuta di consegna dello SdI: è la prova che la fattura è transitata dal sistema.
  3. Prova scritta e giudizio di opposizione. La prova scritta basta per ottenere il decreto; nel giudizio di opposizione dovrai provare il credito secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c. Raccogli fin d'ora contratto, ordini, documenti di trasporto, corrispondenza: ti serviranno.
  4. Parcella e parere. Nei casi dei nn. 2 e 3 dell'art. 633, la domanda «deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale»; il parere non occorre se l'ammontare è determinato in base a «tariffe obbligatorie» (art. 636, co. 1). Il giudice, se non rigetta, «deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata» (co. 2). Vedi i punti incerti.
  5. Competenza. Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale «che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria» (art. 637, co. 1). Per i crediti del n. 2 dell'art. 633 è competente anche l'ufficio che ha deciso la causa a cui il credito si riferisce (co. 2); avvocati e notai possono rivolgersi al giudice competente per valore del luogo dove ha sede il loro consiglio dell'ordine o notarile (co. 3). Se il cliente è un consumatore, prima di usare questi fori valuta il foro del consumatore (variante consumatore e § 9): è la prima eccezione che l'opponente solleverà.
  6. Interessi commerciali. Si applicano «ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale» (art. 1, co. 1, d.lgs. 231/2002), cioè nei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni per la consegna di merci o la prestazione di servizi (art. 2, lett. a); per il decreto è «imprenditore» anche chi esercita una libera professione (art. 2, lett. c), sicché valgono anche per il professionista (variante B) che ha lavorato per un'impresa; non per i debiti oggetto di procedure concorsuali né per i pagamenti a titolo di risarcimento del danno (art. 1, co. 2). Il tasso di riferimento è quello in vigore il 1° gennaio per il primo semestre e il 1° luglio per il secondo (art. 5, co. 2); la legge prevede che il Ministero ne dia notizia in Gazzetta «nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare» (co. 3) e i comunicati del 2026 sono usciti nella G.U., Serie generale, n. 15 del 20 gennaio e n. 163 del 16 luglio. Tasso del primo semestre 2027: alla data di questo formulario non è ancora pubblicato.
  7. Interessi legali. 1,60% dal 1° gennaio 2026 (d.m. 10 dicembre 2025); 2% nel 2025; 2,50% nel 2024. Il saggio per il 2027 sarà fissato con decreto da pubblicare «non oltre il 15 dicembre» 2026 (art. 1284, co. 1).
  8. Provvisoria esecuzione. Nel primo comma dell'art. 642 il giudice, «su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria»; nel secondo comma l'esecuzione provvisoria «può essere concessa» e il giudice «può imporre al ricorrente una cauzione». Nel secondo caso devi convincere il giudice: fatti specifici e documenti, non formule.
  9. Liquidazione delle spese. Nel decreto il giudice liquida spese e competenze e ne ingiunge il pagamento (art. 641, co. 3). Il testo pubblicato contiene ancora l'inciso «eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni», ma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 303/1986, ha dichiarato illegittimo l'art. 2 della l. 10 maggio 1976, n. 358, che lo aveva introdotto (e, in via consequenziale, l'art. 653, co. 3): le spese della fase monitoria vanno liquidate anche nel decreto fondato su cambiale o su altro titolo esecutivo. Chiedile sempre.
  10. Lo schema di decreto è facoltativo: non è previsto dalla legge. Se lo alleghi, riproduci l'avvertimento dell'art. 641 («con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata»).

8. Errori frequenti e come evitarli

ErroreChe cosa succedeCome evitarlo
Notifica oltre i 60 giorni dalla pronunciail decreto diventa inefficace (art. 644): devi ripresentare il ricorso, pagare di nuovo e ricominciareannota la data di pronuncia (non di comunicazione) e notifica subito
Notifica del solo decreto, senza ricorsocontestazione della ritualità: l'art. 643 vuole «il ricorso e il decreto»notifica entrambi, in copia attestata conforme
Fattura cartacea o PDF senza traccia dello SdIil giudice può ritenere insufficiente la prova e invitarti a integrarla (art. 640)produci il file SdI con la ricevuta di consegna o l'estratto autentico delle scritture contabili
Foro del creditore usato contro un consumatoreeccezione di incompetenza nell'opposizione e, dopo la sentenza della Corte di giustizia del 2022, rischio di contestazioni anche nell'esecuzionericorri al giudice del luogo di residenza del consumatore
Interessi del d.lgs. 231/2002 chiesti a un consumatoreopposizione parziale fondata: non è una transazione commerciale (art. 2, lett. a)interessi legali ex art. 1284 c.c.
Istanza di provvisoria esecuzione «di stile»rigetto dell'istanza; perdita di credibilitàusa le ipotesi del primo comma o documenta pericolo o sottoscrizione del debitore
Contributo intero invece che dimezzatoesborso maggiore, non recuperabile se non con istanza di rimborsocolonna «dimezzato» della tabella
Iscrizione senza contributo minimola cancelleria non iscrive (art. 14, co. 3.1)paga prima del deposito
Parcella dell'avvocato senza parere dell'ordineil giudice può chiedere di integrare la prova o rigettarechiedi il parere, oppure agisci con prova scritta ai sensi del n. 1

9. Varianti e casi particolari

  • Credito verso un consumatore. La Corte di giustizia (Grande Sezione, 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19) ha dichiarato che gli artt. 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE ostano a una normativa nazionale secondo cui, se un decreto ingiuntivo non è stato opposto, il giudice dell'esecuzione non può controllare l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto perché il giudicato copre implicitamente la loro validità; la Corte ha rilevato che un esame d'ufficio considerato avvenuto e coperto dal giudicato «anche in assenza di qualsiasi motivazione in tal senso» nel decreto può privare di contenuto l'obbligo del giudice di esaminare d'ufficio le clausole (punti 65 e 66). Per il ricorrente la conseguenza pratica è una sola: dichiara che il debitore è consumatore, produci il contratto completo e prendi posizione sulle clausole su cui fondi interessi, penali, spese e foro. Dopo la sentenza la giurisprudenza nazionale ha dettato regole operative per il giudice del monitorio e dell'esecuzione che qui non citiamo per estremi; informati sulla prassi del tuo tribunale.
  • Crediti dello Stato e degli enti pubblici. Sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, se un funzionario autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta (art. 635, co. 1).
  • Consegna di cose fungibili. Il ricorrente deve dichiarare la somma di denaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura (art. 639).
  • Intimato residente all'estero. Termine per l'opposizione di 50 giorni (UE) o 60 giorni (altri Stati), e termine di 90 giorni per la notifica (artt. 641, co. 2, e 644).
  • Più debitori solidali. Un solo ricorso, con l'ingiunzione «in solido»; il termine per la notifica decorre per tutti dalla pronuncia.
  • Opposizione al decreto per compensi di avvocato relativi a prestazioni giudiziali: segue il rito semplificato davanti all'ufficio di merito adito per il processo, il tribunale decide in composizione monocratica e la sentenza non è appellabile (art. 14 d.lgs. 150/2011).
  • Crediti di lavoro. Se il credito nasce da un rapporto dell'art. 409 c.p.c., il ricorso va al tribunale in funzione di giudice del lavoro e l'eventuale opposizione segue il rito del lavoro (artt. 409 ss.), nel quale la domanda si propone con ricorso depositato in cancelleria (artt. 414 e 415): la scelta prudente è depositarlo entro il termine fissato nel decreto. Non orientarti sull'art. 646: è ancora nel testo pubblicato, ma prevede la denuncia dell'opposizione «all'associazione sindacale legalmente riconosciuta» a norma di un art. 430 che oggi regola tutt'altro (il deposito della sentenza nel rito del lavoro), e non descrive il rito che si applica.

10. Punti incerti dichiarati

  1. Parere dell'ordine dopo l'abrogazione delle tariffe. L'art. 636 esonera dal parere solo quando l'ammontare è determinato da «tariffe obbligatorie»; l'art. 633, n. 3, parla di professioni «per la quale esiste una tariffa legalmente approvata». Come queste formule si coordinino con il sistema dei parametri (per gli avvocati, d.m. 55/2014) è questione su cui gli orientamenti non sono uniformi; il modello prevede il parere, che è la scelta più sicura.
  2. Momento della «domanda giudiziale» per l'art. 1284, co. 4, c.c. nel monitorio (deposito del ricorso o notifica del decreto): orientamento non uniforme. Il modello chiede gli interessi dell'art. 1284, co. 4, «dalla domanda», senza fissare la data.
  3. Sospensione feriale e termine dell'art. 644. Il formulario consiglia di non contarci.
  4. Anticipazione forfettaria nelle cause davanti al giudice di pace fino a 1.033 € (art. 46 l. 374/1991): verificare la prassi dell'ufficio.
  5. Deposito telematico davanti al giudice di pace. L'art. 35, co. 3, d.lgs. 149/2022 (testo vigente) estende al giudice di pace, dal 30 giugno 2023, il capo delle disposizioni di attuazione che comprende l'obbligo dell'art. 196-quater; verifica sul Portale dei servizi telematici l'operatività dei servizi presso il tuo ufficio.

Il modello in Word

Lo stesso formulario in un documento Word, da adattare al caso, rileggere e sottoscrivere.

Scarica in Word

Formulari e pagine collegate

Aggiornato al 18/10/2026 — norme verificate sul testo vigente. Aggiornato al 18/10/2026 · norme verificate su Normattiva (testo vigente), Gazzetta Ufficiale, EUR-Lex e corpus di Chiostro il 18/10/2026

Avviso. Contenuto informativo, non è un parere legale; verificate sempre sulle fonti ufficiali. Il modello è una base di lavoro: va adattato al caso, riletto e sottoscritto dal difensore. Norme e giurisprudenza possono essere cambiate dopo la data indicata.