Chiostro

Guida con calcolatore · Processo civile

Il termine per l'appello civile: 30 giorni dalla notificazione, 6 mesi dalla pubblicazione, 60 giorni per la cassazione

Aggiornato il Gratuito, senza registrazione

L'appello si propone entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 325 c.p.c.); il termine decorre, per chi notifica e per chi riceve, dal momento in cui la notificazione si perfeziona per il destinatario (art. 326 c.p.c.). Se la sentenza non è notificata, l'appello non si può più proporre dopo 6 mesi dalla pubblicazione (art. 327 c.p.c.). Per il ricorso per cassazione i giorni sono 60. Agosto non si conta e la scadenza di sabato o di festivo passa al primo giorno seguente non festivo. Il calcolatore qui sotto è già impostato sull'appello.

I termini, in breve

ImpugnazioneTermineDa quandoNorma
Appello30 giorninotificazione della sentenzaart. 325, primo comma
Ricorso per cassazione60 giorninotificazione della sentenzaart. 325, secondo comma
Appello o cassazione, sentenza non notificata6 mesipubblicazione della sentenzaart. 327

Il termine breve: 30 giorni dalla notificazione

I termini dell'art. 325 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per chi la notifica sia per chi la riceve, dal momento in cui la notificazione si perfeziona per il destinatario (art. 326 c.p.c.). Si contano come tutti i termini a giorni: il giorno della notificazione non si conta, i festivi sì; se l'ultimo giorno è festivo, o è un sabato, la scadenza passa al primo giorno seguente non festivo (art. 155 c.p.c.).

Il termine lungo: 6 mesi dalla pubblicazione

«Indipendentemente dalla notificazione», l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi dei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non si possono proporre dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c.). I sei mesi valgono per i giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, quando è entrata in vigore la legge 69/2009 che ha accorciato il termine; per i giudizi iniziati prima il termine lungo resta di un anno.

Il termine lungo non si applica alla parte contumace che dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della sua notificazione, o per nullità della notificazione degli atti dell'art. 292 (art. 327, secondo comma).

Il ricorso per cassazione: 60 giorni

Il ricorso per cassazione si propone entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 325, secondo comma) o, se la sentenza non è notificata, entro i sei mesi dell'art. 327. Sentenza notificata il 15 giugno 2026: con agosto sospeso, il ricorso scade lunedì 14 settembre 2026. Dopo la notificazione, il ricorso va depositato, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall'ultima notificazione alle parti contro cui è proposto (art. 369 c.p.c.).

L'appello contro le sentenze del giudice di pace

Si propone al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza (art. 341 c.p.c.), con gli stessi termini: 30 giorni dalla notificazione, 6 mesi dalla pubblicazione.

Attenzione alle sentenze pronunciate secondo equità: il giudice di pace decide secondo equità le cause di valore fino a 1.100 euro (2.500 euro dal 31 ottobre 2027), salvo quelle sui contratti conclusi con moduli o formulari dell'art. 1342 c.c. (art. 113, secondo comma, c.p.c.). Queste sentenze sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia (art. 339, terzo comma, c.p.c.).

Come si propone l'appello

Nel rito ordinario l'appello si propone con citazione, che deve essere motivata in modo chiaro, sintetico e specifico: per ciascun motivo, a pena di inammissibilità, va indicato il capo della decisione impugnato, con le censure alla ricostruzione dei fatti e le violazioni di legge denunciate (art. 342 c.p.c.). Fra la citazione e la prima udienza devono passare almeno 90 giorni liberi se la notificazione si fa in Italia, 150 se all'estero.

Sospensione feriale, sabato e festivi

Errori da evitare

Gli altri termini del processo civile (opposizione a decreto ingiuntivo, reclamo cautelare, costituzione del convenuto) sono nel calcolatore dei termini processuali; le memorie prima dell'udienza nella guida ai termini delle memorie dell'art. 171-ter.

Domande frequenti

Entro quanti giorni si fa appello a una sentenza civile?

Entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 325 c.p.c.). Se la sentenza non è notificata, entro 6 mesi dalla pubblicazione (art. 327 c.p.c.).

Il giorno della notificazione si conta?

No: nei termini a giorni il giorno iniziale si esclude (art. 155 c.p.c.). Il termine comincia dal giorno dopo.

Agosto si conta nel termine per l'appello?

No: dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso (art. 1 l. 742/1969), salvo nelle controversie di lavoro e di previdenza e nelle altre cause escluse dall'art. 3 della stessa legge.

Il termine lungo è di sei mesi o di un anno?

Di sei mesi dalla pubblicazione per i giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge 69/2009; per quelli iniziati prima resta di un anno.

Quanto tempo c'è per il ricorso per cassazione?

60 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 325 c.p.c.), oppure 6 mesi dalla pubblicazione se non è notificata. Poi il ricorso si deposita entro 20 giorni dall'ultima notificazione (art. 369 c.p.c.).

A chi si appella una sentenza del giudice di pace?

Al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice di pace (art. 341 c.p.c.), negli stessi termini. Le sentenze pronunciate secondo equità sono appellabili solo per i motivi dell'art. 339, terzo comma.

Se il termine per l'appello scade di sabato?

Passa al primo giorno seguente non festivo: l'appello è un atto da compiere fuori dell'udienza (art. 155, quinto comma, c.p.c.).

Fonti

Ogni passaggio del calcolo rimanda alla sua norma sul testo ufficiale di Normattiva.

Altri strumenti e guide

Strumenti e modelli collegati

Avviso. Il calcolo è uno strumento di supporto e non sostituisce la verifica del professionista sulle norme e sulla giurisprudenza applicabili al caso concreto. Contenuto informativo, non è un parere legale.