Guida con calcolatore · Processo civile
Il termine per l'appello civile: 30 giorni dalla notificazione, 6 mesi dalla pubblicazione, 60 giorni per la cassazione
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L'appello si propone entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 325 c.p.c.); il termine decorre, per chi notifica e per chi riceve, dal momento in cui la notificazione si perfeziona per il destinatario (art. 326 c.p.c.). Se la sentenza non è notificata, l'appello non si può più proporre dopo 6 mesi dalla pubblicazione (art. 327 c.p.c.). Per il ricorso per cassazione i giorni sono 60. Agosto non si conta e la scadenza di sabato o di festivo passa al primo giorno seguente non festivo. Il calcolatore qui sotto è già impostato sull'appello.
I termini, in breve
| Impugnazione | Termine | Da quando | Norma |
|---|---|---|---|
| Appello | 30 giorni | notificazione della sentenza | art. 325, primo comma |
| Ricorso per cassazione | 60 giorni | notificazione della sentenza | art. 325, secondo comma |
| Appello o cassazione, sentenza non notificata | 6 mesi | pubblicazione della sentenza | art. 327 |
Il termine breve: 30 giorni dalla notificazione
I termini dell'art. 325 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per chi la notifica sia per chi la riceve, dal momento in cui la notificazione si perfeziona per il destinatario (art. 326 c.p.c.). Si contano come tutti i termini a giorni: il giorno della notificazione non si conta, i festivi sì; se l'ultimo giorno è festivo, o è un sabato, la scadenza passa al primo giorno seguente non festivo (art. 155 c.p.c.).
- Sentenza notificata lunedì 2 marzo 2026: l'appello scade mercoledì 1 aprile 2026.
- Sentenza notificata il 20 luglio 2026: 11 giorni a luglio, agosto non si conta, la scadenza è lunedì 21 settembre 2026. Senza la sospensione feriale sarebbe mercoledì 19 agosto 2026.
Il termine lungo: 6 mesi dalla pubblicazione
«Indipendentemente dalla notificazione», l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi dei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non si possono proporre dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c.). I sei mesi valgono per i giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, quando è entrata in vigore la legge 69/2009 che ha accorciato il termine; per i giudizi iniziati prima il termine lungo resta di un anno.
Il termine lungo non si applica alla parte contumace che dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della sua notificazione, o per nullità della notificazione degli atti dell'art. 292 (art. 327, secondo comma).
- Se i sei mesi attraversano agosto, si contano a mesi e si aggiungono i 31 giorni della sospensione: sentenza pubblicata il 24 marzo 2026, scadenza lunedì 26 ottobre 2026.
- Se il primo giorno di decorso cade in agosto, si contano come se l'evento fosse il 31 agosto e scadono nel giorno corrispondente, o nell'ultimo giorno del mese, senza aggiungere altro: sentenza pubblicata il 10 agosto 2027, scadenza martedì 29 febbraio 2028 (art. 1 l. 742/1969 e art. 155 c.p.c.).
Il ricorso per cassazione: 60 giorni
Il ricorso per cassazione si propone entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 325, secondo comma) o, se la sentenza non è notificata, entro i sei mesi dell'art. 327. Sentenza notificata il 15 giugno 2026: con agosto sospeso, il ricorso scade lunedì 14 settembre 2026. Dopo la notificazione, il ricorso va depositato, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall'ultima notificazione alle parti contro cui è proposto (art. 369 c.p.c.).
L'appello contro le sentenze del giudice di pace
Si propone al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza (art. 341 c.p.c.), con gli stessi termini: 30 giorni dalla notificazione, 6 mesi dalla pubblicazione.
Attenzione alle sentenze pronunciate secondo equità: il giudice di pace decide secondo equità le cause di valore fino a 1.100 euro (2.500 euro dal 31 ottobre 2027), salvo quelle sui contratti conclusi con moduli o formulari dell'art. 1342 c.c. (art. 113, secondo comma, c.p.c.). Queste sentenze sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia (art. 339, terzo comma, c.p.c.).
Come si propone l'appello
Nel rito ordinario l'appello si propone con citazione, che deve essere motivata in modo chiaro, sintetico e specifico: per ciascun motivo, a pena di inammissibilità, va indicato il capo della decisione impugnato, con le censure alla ricostruzione dei fatti e le violazioni di legge denunciate (art. 342 c.p.c.). Fra la citazione e la prima udienza devono passare almeno 90 giorni liberi se la notificazione si fa in Italia, 150 se all'estero.
Sospensione feriale, sabato e festivi
- Agosto. Dal 1° al 31 agosto il decorso dei termini processuali è sospeso (art. 1 l. 742/1969). Non vale per le controversie di lavoro e di previdenza e per le cause dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (art. 3 l. 742/1969): nel calcolatore togli la spunta. Più dettagli nella guida sulla sospensione feriale dei termini.
- Sabato e festivi. L'appello è un atto da compiere fuori dell'udienza: se l'ultimo giorno è un sabato o un festivo la scadenza passa al primo giorno seguente non festivo (art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c.).
Errori da evitare
- Contare il giorno della notificazione.
- Aspettare i sei mesi dopo che la sentenza è stata notificata: la notificazione fa partire i 30 giorni.
- Aggiungere i 31 giorni d'agosto a un termine lungo che comincia in agosto: si conta come se l'evento fosse il 31 agosto.
- Applicare la sospensione feriale a una causa di lavoro o di previdenza.
- Appellare per motivi di merito una sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità.
Gli altri termini del processo civile (opposizione a decreto ingiuntivo, reclamo cautelare, costituzione del convenuto) sono nel calcolatore dei termini processuali; le memorie prima dell'udienza nella guida ai termini delle memorie dell'art. 171-ter.
Domande frequenti
Entro quanti giorni si fa appello a una sentenza civile?
Entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 325 c.p.c.). Se la sentenza non è notificata, entro 6 mesi dalla pubblicazione (art. 327 c.p.c.).
Il giorno della notificazione si conta?
No: nei termini a giorni il giorno iniziale si esclude (art. 155 c.p.c.). Il termine comincia dal giorno dopo.
Agosto si conta nel termine per l'appello?
No: dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso (art. 1 l. 742/1969), salvo nelle controversie di lavoro e di previdenza e nelle altre cause escluse dall'art. 3 della stessa legge.
Il termine lungo è di sei mesi o di un anno?
Di sei mesi dalla pubblicazione per i giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge 69/2009; per quelli iniziati prima resta di un anno.
Quanto tempo c'è per il ricorso per cassazione?
60 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 325 c.p.c.), oppure 6 mesi dalla pubblicazione se non è notificata. Poi il ricorso si deposita entro 20 giorni dall'ultima notificazione (art. 369 c.p.c.).
A chi si appella una sentenza del giudice di pace?
Al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice di pace (art. 341 c.p.c.), negli stessi termini. Le sentenze pronunciate secondo equità sono appellabili solo per i motivi dell'art. 339, terzo comma.
Se il termine per l'appello scade di sabato?
Passa al primo giorno seguente non festivo: l'appello è un atto da compiere fuori dell'udienza (art. 155, quinto comma, c.p.c.).
Fonti
Ogni passaggio del calcolo rimanda alla sua norma sul testo ufficiale di Normattiva.
- art. 325 c.p.c. — termini per l'appello e il ricorso per cassazione
- art. 326 c.p.c. — decorrenza dei termini di impugnazione
- art. 327 c.p.c. — decadenza dall'impugnazione (termine lungo)
- art. 155 c.p.c. — computo dei termini
- l. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 — sospensione feriale (1-31 agosto)
- art. 3 l. 742/1969 — cause escluse dalla sospensione feriale
- art. 369 c.p.c. — deposito del ricorso per cassazione
- art. 341 c.p.c. — giudice dell'appello
- art. 339 c.p.c. — appellabilità delle sentenze
- art. 113 c.p.c. — pronuncia secondo diritto e secondo equità del giudice di pace
- art. 342 c.p.c. — forma dell'appello
Altri strumenti e guide
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