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Formulario Chiostro · Processo civile

Opposizione a decreto ingiuntivo con istanza di sospensione della provvisoria esecuzione: formulario aggiornato al correttivo 2024

Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con istanza di sospensione della provvisoria esecuzione. Art. 645 c.p.c. e norme collegate (artt. 641, 647, 648, 649, 650, 653 c.p.c.; art. 281-decies, co. 3; artt. 5, co. 6, e 5-bis d.lgs. 28/2010), nel testo dato dal d.lgs. 149/2022 e dal correttivo d.lgs. 164/2024.

Aggiornato al 18/10/2026 — norme verificate sul testo vigente

Testo scritto con l'intelligenza artificiale e controllato in automatico sulle fonti citate · Responsabile della pubblicazione: Chiostro, ciao@chiostro.legal

In breve

  • Termine: quello fissato nel decreto, di regola 40 giorni (art. 641); da quando decorra, l'art. 641 non lo dice: il formulario conta dalla notifica. Scaduto il termine, l'opposizione è ammessa solo nei casi dell'art. 650 e «non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione».
  • Dove: davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto (art. 645, co. 1), anche quando contesti proprio la sua competenza.
  • Forma: l'«atto introduttivo» è notificato al ricorrente «nei modi di cui all'articolo 638» (art. 645); il giudizio «si svolge secondo le norme del processo di cognizione». L'art. 281-decies, co. 3, estende alle opposizioni dell'art. 645 i primi due commi. Quando i fatti non sono controversi, la domanda è fondata su prova documentale, è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio «è introdotto nelle forme del procedimento semplificato» (co. 1): l'atto è un ricorso, e non è una scelta. Negli altri casi l'atto è una citazione (rito ordinario), ma nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica il semplificato «può» essere usato anche senza quei presupposti (co. 2). Davanti al giudice di pace il rito di cognizione è il semplificato (art. 316).
  • Sospensione: se il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642, chiedi la sospensione per «gravi motivi» (art. 649). Il creditore, dal canto suo, può chiedere la provvisoria esecuzione in pendenza di opposizione (art. 648), anche prima dell'udienza se indica ragioni di urgenza (art. 648, co. 3).
  • Mediazione obbligatoria: non tocca a te. Nelle materie dell'art. 5, co. 1, d.lgs. 28/2010, «l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo»; se non la attiva, il giudice dichiara improcedibile la domanda monitoria e revoca il decreto (art. 5-bis).
  • Costi: contributo unificato dimezzato anche per l'opposizione (art. 13, co. 3, d.P.R. 115/2002: «compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo») e 27 € di anticipazione forfettaria. Senza il contributo minimo la causa non si iscrive (art. 14, co. 3.1): con un'opposizione introdotta con ricorso il rischio è la tardività.

1. A che cosa serve, quando si usa e quando no

Serve a contestare il decreto ingiuntivo e ad aprire il giudizio di cognizione sul credito. Con la notifica del ricorso e del decreto la lite è già pendente (art. 643, co. 3): l'opposizione non è un'impugnazione autonoma ma il seguito, a contraddittorio pieno, della domanda del creditore.

Si usa per far valere: l'inesistenza o la minore entità del credito; i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (pagamento, prescrizione, compensazione, inadempimento della controparte); i vizi del procedimento monitorio (difetto di prova scritta, incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, carenza dei presupposti dell'art. 642); le domande riconvenzionali.

Non si usa:

SituazioneStrumento corretto
Il termine è scaduto e non c'è un vizio di notifica, un caso fortuito o una forza maggiorenessuna opposizione: il decreto è (o sarà) dichiarato esecutivo e l'opposizione non può più essere proposta, salvo l'art. 650 (art. 647, co. 2)
Decreto divenuto esecutivo ex art. 647 e vizio da revocazione o opposizione di terzorevocazione nei casi dei nn. 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395; opposizione di terzo nei casi dell'art. 404, co. 2 (art. 656)
Contesti solo l'esecuzione già minacciata (per esempio, il titolo si è estinto per pagamento successivo al decreto passato in giudicato)opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (artt. 615 e 617)
Decreto per compensi di avvocato per prestazioni giudizialiopposizione nelle forme del rito semplificato (art. 14 d.lgs. 150/2011)
Decreto per crediti di lavoro (rapporti dell'art. 409)opposizione nel rito del lavoro, con ricorso depositato al tribunale in funzione di giudice del lavoro (artt. 409 ss., 414 e 415); l'art. 646, ancora nel testo pubblicato, rinvia a una denuncia all'«associazione sindacale legalmente riconosciuta» e a un art. 430 che oggi regola altro: non è la guida da seguire

2. Riferimenti normativi (testo vigente verificato il 18/10/2026)

NormaContenuto essenzialeIn vigore dal
art. 645 c.p.c.opposizione: ufficio, notifica, rito, anticipazione dell'udienza26/11/2024
art. 641 c.p.c.termine per l'opposizione07/11/2002
art. 643 c.p.c.notifica e pendenza della lite21/04/1942
art. 644 c.p.c.inefficacia del decreto non notificato in tempo21/12/1995
art. 647 c.p.c.esecutorietà per mancata opposizione o mancata costituzione dell'opponente04/07/1998
art. 648 c.p.c.provvisoria esecuzione in pendenza di opposizione; istanza anticipata26/11/2024
art. 649 c.p.c.sospensione dell'esecuzione provvisoria concessa ex art. 64221/04/1942
art. 650 c.p.c.opposizione tardiva27/05/1976
art. 652 c.p.c.conciliazione nel giudizio di opposizione10/06/1942
art. 653 c.p.c.rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione10/01/1987
art. 656 c.p.c.impugnazioni del decreto esecutivo ex art. 64721/04/1942
art. 281-decies c.p.c., co. 3semplificato anche per le opposizioni dell'art. 64526/11/2024
art. 281-undecies c.p.c.ricorso nel procedimento semplificato26/11/2024
artt. 163, 163-bis, 164, 165 c.p.c.contenuto della citazione, termini a comparire, costituzione dell'opponente26/11/2024
art. 316 c.p.c.giudice di pace: forme del semplificato01/01/2023
art. 5 d.lgs. 28/2010, co. 1 e 6, lett. amaterie della mediazione obbligatoria; esclusione temporanea per il monitorio25/01/2025
art. 5-bis d.lgs. 28/2010onere della mediazione a carico del creditore opposto01/01/2023
art. 6 d.lgs. 28/2010durata della mediazione25/01/2025
art. 3 d.l. 132/2014, co. 3, lett. aniente negoziazione assistita obbligatoria nell'opposizione30/06/2023
artt. 13, 14, 30 d.P.R. 115/2002contributo dimezzato; iscrizione a ruolo; 27 €01/01/2025
art. 14 d.lgs. 150/2011opposizione al decreto per compensi di avvocato01/01/2023

Le pronunce della Corte costituzionale che cambiano la lettura del codice (riportate nelle note di Normattiva agli articoli):

  • art. 650, co. 1: illegittimo «nella parte in cui non consente la opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto» (sentenza n. 120/1976);
  • art. 648, co. 2: illegittimo nella parte in cui dispone che il giudice, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria offre cauzione, «debba e non già possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori» del primo comma e la corrispondenza della cauzione (sentenza n. 137/1984);
  • art. 653, co. 3: illegittimo come sostituito dall'art. 3 della l. 358/1976 (sentenza n. 303/1986, letta per intero nel corpus di Chiostro).

3. Termini e scadenze

ChiChe cosaEntro quandoSe si sbaglia
Debitoreproporre l'opposizione (citazione notificata o, nel semplificato, ricorso depositato: vedi i punti incerti sul momento rilevante)entro il termine del decreto: di regola 40 giorni (art. 641; la decorrenza dalla notifica non è scritta nell'articolo); per giusti motivi da 10 a 60; intimato in altro Stato UE 50 giorni, riducibili fino a 20; in altri Stati 60, fra 30 e 120 (art. 641, co. 2)il decreto è dichiarato esecutivo (art. 647)
Debitoreopposizione tardivaprovando di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore; mai oltre 10 giorni dal primo atto di esecuzione (art. 650)inammissibilità
Opponentecostituirsi (iscrivere la causa, depositare l'atto notificato, la procura, i documenti)10 giorni dalla notifica dell'opposizione (art. 165)se l'opponente non si costituisce, il giudice dichiara esecutivo il decreto su istanza del ricorrente (art. 647, co. 1) e l'opposizione non può più essere proseguita (co. 2)
Opponenterispettare il termine a comparirealmeno 120 giorni liberi (150 se all'estero) (art. 163-bis, co. 1)nullità della citazione (art. 164)
Oppostocostituirsi con la comparsaalmeno 70 giorni prima dell'udienza (art. 166)decadenze dell'art. 167
Oppostochiedere l'anticipazione dell'udienzacostituendosi prima della scadenza del termine minimo; nel rito ordinario l'udienza va fissata «non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire» (art. 645, co. 2)—
Oppostochiedere la provvisoria esecuzione anche prima dell'udienzacon istanza che indichi specificamente le ragioni di urgenza; il giudice provvede sentite le parti, con ordinanza non impugnabile (art. 648, co. 3)—
Opponentechiedere la sospensione della provvisoria esecuzione concessa ex art. 642nell'atto di opposizione; il giudice istruttore provvede con ordinanza non impugnabile (art. 649)—
Opposto (creditore)presentare la domanda di mediazione, se la materia è dell'art. 5, co. 1dopo l'udienza nella quale il giudice ha provveduto sulle istanze di provvisoria esecuzione e ha fissato la successiva udienza «dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6» (art. 5-bis)improcedibilità della domanda monitoria, revoca del decreto, spese (art. 5-bis)
Giudiceverifiche preliminari15 giorni dalla scadenza del termine dell'art. 166 (art. 171-bis)termine per il giudice
Partimemorie integrative40/20/10 giorni prima dell'udienza (art. 171-ter)decadenze

Come si contano i termini. Si esclude il giorno iniziale e si contano i festivi; se l'ultimo giorno è festivo la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo; la proroga vale anche per gli atti da compiere fuori udienza che scadono di sabato (art. 155 c.p.c.). Sospensione feriale: «il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie [...] è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione»; se il termine comincia in agosto, l'inizio è differito alla fine del periodo (art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742). Non si applica alle cause dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (fra cui procedimenti cautelari e opposizione all'esecuzione, oltre alle cause dichiarate urgenti) e alle controversie degli artt. 429 e 459 c.p.c. richiamate dall'art. 3 della stessa legge (rinvio storico alle controversie di lavoro e di previdenza). Termini «a ritroso» (quelli che si contano all'indietro dall'udienza, come i 70 giorni del convenuto o le memorie dell'art. 171-ter): la proroga dell'art. 155 è pensata per i termini che corrono in avanti e, applicata a ritroso, accorcerebbe lo spazio dell'altra parte; quando l'ultimo giorno utile cade di sabato o di festivo, la scelta che non espone a contestazioni è depositare il giorno lavorativo precedente. Allo stesso modo, quando un termine a ritroso attraversa agosto, conta il periodo feriale come neutro e anticipa: costa al più qualche settimana di lavoro in anticipo, mentre l'errore opposto costa la decadenza.

Esempio 1 — senza agosto di mezzo

Decreto notificato a mezzo PEC con consegna martedì 10 novembre 2026.

PassaggioCalcoloData
Ultimo giorno per notificare l'opposizione10 novembre + 40 giorni = domenica 20 dicembre 2026lunedì 21 dicembre 2026 (meglio prima)
Costituzione dell'opponente (notifica dell'opposizione il 21 dicembre)21 dicembre + 10 giornigiovedì 31 dicembre 2026
Prima udienza possibile120 giorni liberimercoledì 21 aprile 2027
Udienza indicata (esempio)—martedì 27 aprile 2027
Costituzione dell'opposto27 aprile − 70 giornimartedì 16 febbraio 2027
Verifiche preliminari (termine del giudice)16 febbraio + 15 giornientro mercoledì 3 marzo 2027

Esempio 2 — con agosto di mezzo

Decreto notificato martedì 20 luglio 2027: 11 giorni a luglio, agosto sospeso, 29 giorni a settembre → ultimo giorno mercoledì 29 settembre 2027. Senza sospensione: domenica 29 agosto, prorogata a lunedì 30 agosto 2027. Se l'opposizione riguarda una controversia esclusa dalla sospensione feriale (art. 3 l. 742/1969, per esempio di lavoro), vale la data di agosto.

4. Costi, deposito e notifica

Contributo unificato (art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, testo vigente). Lo paga, contestualmente, la parte che per prima si costituisce in giudizio o deposita il ricorso introduttivo (art. 14, comma 1). Il valore si dichiara nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si calcola «senza tener conto degli interessi» (art. 14, comma 2).

Valore del processoImporto ordinario (art. 13, co. 1)Importo dimezzato (art. 13, co. 3: decreto ingiuntivo e opposizione a decreto ingiuntivo)
fino a 1.100 €43 €21,50 €
oltre 1.100 e fino a 5.200 €98 €49 €
oltre 5.200 e fino a 26.000 €237 €118,50 €
oltre 26.000 e fino a 52.000 €518 €259 €
oltre 52.000 e fino a 260.000 €759 €379,50 €
oltre 260.000 e fino a 520.000 €1.214 €607 €
oltre 520.000 €1.686 €843 €
valore indeterminabile518 € (237 € se di competenza esclusiva del giudice di pace)259 € (118,50 €)

Quattro regole che si dimenticano:

  • Codice fiscale della parte omesso nell'atto introduttivo: il contributo è aumentato della metà (art. 13, co. 3-bis). Nel processo civile la maggiorazione oggi dipende dal solo codice fiscale: la parte della norma sull'indirizzo PEC del difensore rinvia all'art. 16, co. 1-bis, d.lgs. 546/1992, cioè al processo tributario.
  • Dichiarazione di valore mancante: il processo si presume del valore più alto, lettera g), cioè 1.686 € (art. 13, co. 6).
  • Senza il versamento minimo la causa non si iscrive a ruolo. «Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge» (art. 14, co. 3.1, inserito dalla l. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, co. 812). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 137/2026 (deliberata l'8 giugno 2026, depositata il 21 luglio 2026), ha dichiarato non fondate le questioni sull'onere fiscale e inammissibile quella sul potere del cancelliere di rifiutare l'iscrizione, rimettendo al legislatore il rimedio: la regola quindi si applica. Per la parte che ha chiesto il patrocinio a spese dello Stato la sentenza riferisce che, secondo la circolare del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia del 24 aprile 2025, basta allegare l'istanza depositata e protocollata dal Consiglio dell'ordine.
  • Come si paga: tramite la piattaforma pagoPA (art. 192, co. 1, «piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2» del codice dell'amministrazione digitale). Il pagamento fatto in altro modo «non libera la parte» e l'istanza di rimborso va proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni (art. 192, co. 1-bis). Solo se il malfunzionamento della piattaforma è attestato con provvedimento pubblicato si paga con bonifico (co. 1-sexies).

Anticipazione forfettaria di 27 € (la vecchia «marca da 27 €»): la deve chi per primo si costituisce in giudizio o deposita il ricorso introduttivo (art. 30, co. 1, d.P.R. 115/2002) e si versa con le modalità dell'art. 197, co. 1-bis, cioè anch'essa tramite pagoPA; non è più una marca da bollo da applicare sulla nota.

Per l'opposizione si applica la colonna del contributo dimezzato: l'art. 13, co. 3, riduce alla metà il contributo per i processi speciali del libro IV, titolo I, c.p.c., «compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo». Il valore è quello del credito ingiunto (capitale, senza interessi: art. 14, co. 2). Il contributo lo paga l'opponente, che di regola è la parte che per prima si costituisce iscrivendo la causa (art. 14, co. 1). Se l'opponente propone anche una riconvenzionale che aumenta il valore della causa, la legge non gli chiede un contributo autonomo ma l'«espressa dichiarazione» e il «contestuale pagamento integrativo» (art. 14, co. 3, primo periodo): la differenza fra il contributo dovuto sul valore aumentato e quello già versato. Il contributo autonomo, «determinato in base al valore della domanda proposta», riguarda invece le altre parti (co. 3, secondo periodo): per esempio l'opposto che proponga una domanda nuova consentita.

Esempio: opposizione a un decreto di 12.000 € → 118,50 € + 27 €. Con riconvenzionale dell'opponente: dichiarazione e pagamento integrativo; come si calcoli il valore aumentato e se resti il dimezzamento è indicato nei punti incerti: chiedi alla cancelleria prima di depositare.

Attenzione all'opposizione con ricorso. Nell'opposizione introdotta con citazione il termine si rispetta con la notifica; quella introdotta con ricorso passa dal deposito e dall'iscrizione a ruolo, che la cancelleria rifiuta se manca il contributo minimo (art. 14, co. 3.1). Nella sentenza n. 137/2026 la Corte costituzionale riferisce proprio il caso di un ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in tempo davanti a un giudice di pace e non iscritto per l'omesso pagamento del contributo, e del nuovo ricorso depositato dopo la scadenza del termine: paga prima di depositare.

Deposito telematico obbligatorio. «Il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche» (art. 196-quater, co. 1, disp. att. c.p.c.). Il deposito cartaceo è possibile solo se il capo dell'ufficio lo autorizza per urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero certifica che i sistemi non funzionano (art. 196-quater, ultimo comma); il giudice può ordinare il deposito di singoli atti su carta indicandone la ragione (co. 1). L'art. 16-bis del d.l. 179/2012, citato in molti formulari, è abrogato dal d.lgs. 149/2022: non va più richiamato.

Formato. L'atto del procedimento in forma di documento informatico «è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche» (art. 11 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, nel testo in vigore dal 14 gennaio 2024); le specifiche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero e pubblicate nell'area pubblica del Portale dei servizi telematici (art. 34, co. 1 e 2); fino all'emanazione di nuove specifiche restano applicabili, in quanto compatibili, quelle già adottate (art. 34, co. 3), a partire dal provvedimento 16 aprile 2014 e dalle sue modifiche: quali siano in vigore oggi lo dice il Portale. Nella prassi: atto principale in PDF nativo (testo selezionabile, non scansione) firmato digitalmente; allegati nei formati ammessi; controlla sul Portale la dimensione massima della busta prima di depositare atti con molti documenti.

Copie. Il difensore può estrarre dal fascicolo informatico duplicati e copie degli atti e dei provvedimenti e attestarne la conformità; le copie munite di attestazione «hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono» (art. 196-octies disp. att. c.p.c.; modalità dell'attestazione all'art. 196-undecies). Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati (art. 269, co. 1-bis, d.P.R. 115/2002).

Chiarezza e sinteticità (art. 121 c.p.c.; d.m. 7 agosto 2023, n. 110). Per le cause di valore inferiore a 500.000 € (art. 1) l'esposizione sta nel limite di 80.000 caratteri, spazi esclusi, per gli atti indicati dall'art. 3, co. 1, lett. a, fra cui citazione, ricorso, comparsa di risposta, memoria difensiva, atti di intervento e di chiamata di terzi, comparse conclusionali e atti introduttivi delle impugnazioni (spazi esclusi: co. 2), e di 50.000 caratteri per memorie e repliche (lett. b). Non si contano intestazione, parti, parole chiave, conclusioni, indicazione dei mezzi di prova e indice dei documenti, valore, richiesta di distrazione, indicazione del patrocinio a spese dello Stato, indice e sintesi, indicazioni e avvertimenti previsti dalla legge, data, luogo, firme e relate di notifica (art. 4). Domanda riconvenzionale e chiamata di terzo giustificano un «ragionevole superamento» (art. 5, co. 3). L'atto va articolato in: intestazione; parti; fino a venti parole chiave; fatti e motivi in diritto in parti separate e rubricate; documenti richiamati con numero progressivo, preferibilmente con collegamento ipertestuale; conclusioni con le subordinate distinte; mezzi di prova e indice dei documenti; valore; distrazione delle spese; eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 2). Preferibilmente carattere 12, interlinea 1,5, margini 2,5 cm (art. 6, co. 1); niente note, «salvo che per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinari» (art. 6, co. 2). Il mancato rispetto «non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo» (art. 46, penultimo comma, disp. att. c.p.c.). Un incentivo concreto: il compenso «è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento» quando gli atti depositati telematicamente consentono la ricerca testuale e la navigazione interna (art. 4, co. 1-bis, d.m. 10 marzo 2014, n. 55).

Notifica a mezzo PEC da parte dell'avvocato (l. 21 gennaio 1994, n. 53). È obbligatoria quando il destinatario è un soggetto tenuto per legge a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi (per esempio imprese e professionisti iscritti in albi) o ha eletto domicilio digitale iscritto nel pubblico elenco delle persone fisiche (art. 3-ter, co. 1). Se la notifica PEC non riesce per causa imputabile al destinatario, l'avvocato inserisce l'atto nell'area riservata del Portale dei servizi telematici e la notifica si ha per eseguita nel decimo giorno successivo o, se prima, quando il destinatario vi accede (art. 3-ter, co. 2); se non riesce per causa non imputabile, si procede a mezzo posta o ufficiale giudiziario, dichiarandolo (co. 3; art. 137, ultimo comma, c.p.c.). Requisiti formali: indirizzo del notificante e del destinatario risultanti da pubblici elenchi; oggetto del messaggio «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»; relazione di notifica su documento informatico separato firmato digitalmente, con i dati dell'art. 3-bis, co. 5 (fra cui l'elenco da cui è estratto l'indirizzo e, per le copie di atti analogici, l'attestazione di conformità). Perfezionamento: per il notificante alla ricevuta di accettazione, per il destinatario alla ricevuta di avvenuta consegna (art. 3-bis, co. 3); le notifiche PEC si fanno senza limiti orari, ma se la consegna avviene fra le 21 e le 7 si perfezionano per il destinatario alle 7 (art. 147, co. 2 e 3, c.p.c.). Per la notifica a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario: per il notificante conta la consegna del plico all'ufficiale giudiziario (art. 149, co. 3, c.p.c.).

A chi si notifica. L'atto introduttivo «è notificato al ricorrente nei modi di cui all'articolo 638» (art. 645, co. 1), cioè presso il procuratore e il domicilio (anche digitale) indicati nel ricorso monitorio. Deposito di copia nel fascicolo del monitorio. La norma prevede che «contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il decreto affinchè il cancelliere ne prenda nota» (art. 645, co. 1); se notifichi tu a mezzo PEC, nella prassi deposita la copia dell'opposizione notificata nel fascicolo telematico del procedimento monitorio, così che risulti a chi dovesse chiedere l'esecutorietà ai sensi dell'art. 647.

5. Lista di controllo

Appena ricevi il decreto

Prima della notifica

Entro 10 giorni dalla notifica

6. Il modello

Nel modello: [campi da compilare].

Testo del modello
BOZZA — da rivedere e sottoscrivere dal difensore

[VARIANTE A] TRIBUNALE ORDINARIO DI [CITTÀ]
[VARIANTE B] GIUDICE DI PACE DI [CITTÀ] (in tal caso: ricorso nelle forme del procedimento semplificato — vedi variante in coda)
ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE
(artt. 645 e 649 c.p.c.)
avverso il decreto ingiuntivo n. [numero]/[anno] (R.G. n. [numero]/[anno]) emesso dal [Tribunale / Giudice di pace] di [città] il [data], notificato il [data]

Parole chiave: [es. opposizione a decreto ingiuntivo; contratto di appalto; vizi dell'opera; eccezione di inadempimento; sospensione della provvisoria esecuzione; riconvenzionale]

PER
[Nome Cognome / denominazione], [dati identificativi], codice fiscale [codice fiscale] [e partita IVA], [in persona del legale rappresentante pro tempore], rappresentato/a e difeso/a dall'avv. [Nome Cognome] (codice fiscale [codice fiscale]), giusta procura alle liti [in calce / su documento informatico separato congiunto], con domicilio eletto presso lo studio del difensore in [indirizzo] e domicilio digitale all'indirizzo PEC [PEC del difensore];
— opponente —

CONTRO
[Nome Cognome / denominazione], [dati identificativi], codice fiscale [codice fiscale], [in persona del legale rappresentante pro tempore], rappresentato/a e difeso/a nel procedimento monitorio dall'avv. [Nome Cognome], presso il cui studio in [indirizzo] ha eletto domicilio, indirizzo PEC [PEC risultante dal ricorso e da pubblici elenchi];
— opposto —

VALORE: € [importo capitale del decreto] — contributo unificato ridotto alla metà ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.P.R. 115/2002: € [importo]

PREMESSO CHE
1. Con decreto ingiuntivo n. [..] del [data] (doc. 1), emesso su ricorso depositato il [data] (doc. 2), il [giudice] ha ingiunto all'opponente di pagare all'opposto la somma di € [importo], oltre interessi [..] e spese della procedura liquidate in € [..], [VARIANTE: dichiarando il decreto provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642, [primo / secondo] comma, c.p.c.].
2. Il decreto, unitamente al ricorso, è stato notificato all'opponente il [data] (doc. 3).
3. [EVENTUALE] In forza del decreto l'opposto ha notificato atto di precetto il [data] (doc. 4).
4. Il decreto è ingiusto e deve essere revocato per i seguenti

MOTIVI

A. IN RITO
A.1 [EVENTUALE] Inefficacia del decreto per tardiva notificazione (art. 644 c.p.c.)
Il decreto è stato pronunciato il [data] e notificato il [data], oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia previsto dall'art. 644 c.p.c.: è divenuto inefficace.
A.2 [EVENTUALE] Incompetenza del giudice che ha emesso il decreto
Il [giudice] che ha emesso il decreto non era competente [per valore / per territorio], perché [motivazione: es. l'opponente è consumatore residente in ..., e la clausola che fissa un foro diverso si presume vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera u), d.lgs. 206/2005; oppure: nessuno dei fori degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. radica la competenza in ...]. Competente è il [giudice], che si indica ai sensi dell'art. 38 c.p.c.
A.3 [EVENTUALE] Difetto dei presupposti del procedimento monitorio
Il credito non è [liquido / esigibile / provato per iscritto ai sensi dell'art. 634 c.p.c.], perché [motivazione].
A.4 [EVENTUALE] Difetto dei presupposti della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c.
[Es.: il credito non è fondato su alcuno dei titoli del primo comma; la documentazione prodotta non è sottoscritta dal debitore; il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo non è stato allegato né provato.]

B. NEL MERITO
B.1 [Rubrica, es. Inesistenza del credito: l'opera non è stata eseguita a regola d'arte]
[Esposizione chiara e specifica dei fatti e delle ragioni di diritto, con richiamo ai documenti.]
B.2 Eccezioni
[VARIANTE A — eccezione d'inadempimento, art. 1460 c.c.] [...]
[VARIANTE B — pagamento / estinzione del debito] [...] (doc. [n])
[VARIANTE C — prescrizione, art. 2938 c.c.] [...]
[VARIANTE D — compensazione, artt. 1241-1242 c.c.] [...]
[VARIANTE E — debitore consumatore: interessi moratori del d.lgs. 231/2002 non dovuti, in mancanza di transazione commerciale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231; clausole abusive ai sensi degli artt. 33 e seguenti d.lgs. 206/2005]

C. [EVENTUALE] DOMANDA RICONVENZIONALE
[Fatti, diritto, quantificazione; dichiarazione ai fini del contributo unificato in calce.]

D. [EVENTUALE] CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO
L'opponente dichiara di voler chiamare in causa [terzo], [ragione: garanzia / comunanza di causa], e chiede che il Giudice istruttore fissi l'udienza per la sua citazione nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis c.p.c. (artt. 106 e 269 c.p.c.).

E. ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE (art. 649 c.p.c.)
[Da proporre solo se il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c.]
Ricorrono gravi motivi per sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto:
a) quanto al fumus dell'opposizione: [sintesi dei motivi più solidi, con documenti: es. il credito è stato pagato con bonifico del ... (doc. n)];
b) quanto al pregiudizio: [es. l'esecuzione già minacciata con precetto del ... colpirebbe i conti correnti dell'impresa, impedendo il pagamento delle retribuzioni (doc. n); l'opposto è soggetto di dubbia solvibilità e la restituzione sarebbe difficile (doc. n)].
Si chiede pertanto che il Giudice istruttore, con ordinanza, sospenda l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto [VARIANTE: e che, stante l'urgenza qui documentata, l'istanza sia esaminata con anticipazione dell'udienza o nei modi che il Giudice riterrà].

[EVENTUALE] F. ISTANZA DI CONCESSIONE ANTICIPATA PER L'OPPOSTO — non va inserita qui: spetta all'opposto (art. 648, terzo comma, c.p.c.).

ISTANZE ISTRUTTORIE
Con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni nei termini dell'art. 171-ter c.p.c.: [prova per testi su capitoli; consulenza tecnica d'ufficio su ...; ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.].

Tutto ciò premesso, l'opponente, come sopra rappresentato e difeso,
CITA
[l'opposto], come sopra indicato, presso il procuratore costituito nel procedimento monitorio, a comparire all'udienza del giorno [giorno della settimana] [data], ore [ora di rito], dinanzi al Tribunale di [città], giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis c.p.c., con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 c.p.c. e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
in via preliminare e cautelare:
1. sospendere, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. [..] del [data];
in rito:
2. [dichiarare l'inefficacia del decreto ai sensi dell'art. 644 c.p.c. / dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, indicando come competente il (giudice), e per l'effetto revocare il decreto opposto];
nel merito, in via principale:
3. accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, accertando che l'opponente nulla deve all'opposto per le causali dedotte nel ricorso monitorio;
in via subordinata:
4. nella denegata ipotesi in cui sia accertato un credito dell'opposto, revocare comunque il decreto e determinare la somma dovuta nella minor misura che risulterà in corso di causa [, previa compensazione con il credito dell'opponente di € ...];
in via riconvenzionale:
5. [condannare l'opposto al pagamento in favore dell'opponente della somma di € ..., oltre interessi dal ... al saldo];
in ogni caso:
6. condannare l'opposto alla rifusione delle spese e dei compensi del giudizio di opposizione [e della fase monitoria], oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, contributo previdenziale e IVA come per legge [VARIANTE: con distrazione in favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.].»

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del giudizio di opposizione è di € [importo] e che il contributo dovuto, ridotto alla metà ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.P.R. 115/2002, è di € [importo] [; si dichiara altresì, ai sensi dell'art. 14, comma 3, d.P.R. 115/2002, la proposizione di domanda riconvenzionale del valore di € ..., per la quale è stato eseguito il pagamento integrativo di € ...].

INDICE DEI DOCUMENTI
doc. 1 — decreto ingiuntivo opposto
doc. 2 — ricorso per decreto ingiuntivo
doc. 3 — relata o ricevute della notificazione del decreto
doc. 4 — [atto di precetto del ...]
doc. [n] — [documenti di merito]

[Luogo], [data]
Avv. [Nome Cognome] (firmato digitalmente)

PROCURA ALLE LITI [in calce o su documento informatico separato congiunto]
RELATA DI NOTIFICA [PEC ex art. 3-bis l. 53/1994 all'indirizzo del procuratore dell'opposto / ufficiale giudiziario]

────────────────────────────────────────
VARIANTE — OPPOSIZIONE NELLE FORME DEL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO (art. 281-decies, terzo comma, c.p.c.; obbligata davanti al giudice di pace: art. 316 c.p.c.)
Intestazione: «RICORSO IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO (artt. 645, 281-decies e 281-undecies c.p.c.)».
Contenuto: gli elementi dei numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5) e 6) dell'art. 163 c.p.c. e l'avvertimento dell'art. 281-undecies, primo comma: «che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato» [davanti al giudice di pace l'informazione sulla difesa tecnica la dà il giudice nel decreto di fissazione dell'udienza, con la soglia di 1.100 euro: art. 318, secondo comma, c.p.c.].
Conclusioni: «Voglia il Giudice adito fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando all'opposto il termine per la costituzione, e, all'esito, ...» [seguono le conclusioni del modello].
Tempi: il ricorso si deposita (con il contributo già pagato) entro il termine per l'opposizione; il giudice fissa l'udienza con decreto e il ricorso con il decreto va notificato all'opposto nel rispetto di almeno 40 giorni liberi (60 se all'estero) prima dell'udienza (art. 281-undecies, secondo comma). Vedi i punti incerti sul momento rilevante per la tempestività.

7. Note di compilazione, punto per punto

  1. Intestazione e ufficio. «L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto» (art. 645, co. 1). Se sostieni che quel giudice era incompetente, lo dici nell'opposizione proposta comunque a quell'ufficio, indicando il giudice competente.
  2. Estremi del decreto e della notifica. Il d.m. 110/2023 chiede, nelle impugnazioni, gli estremi del provvedimento con l'autorità che lo ha emesso, la data di pubblicazione e dell'eventuale notifica (art. 2, lett. d): anche se l'opposizione non è un'impugnazione in senso tecnico, riportarli è utile e non costa nulla.
  3. Il rito. «In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito» (art. 645, co. 2). Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 281-decies «si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645» (art. 281-decies, co. 3): se la causa è documentale o di pronta soluzione l'opposizione si introduce nel semplificato; davanti al tribunale monocratico è comunque una scelta possibile (co. 2).
  4. Anticipazione dell'udienza. «Quando si svolge nelle forme del rito ordinario, l'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, secondo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire» (art. 645, co. 2). Il codice richiama il «secondo comma» dell'art. 163-bis; nel testo pubblicato il comma sull'anticipazione figura dopo il secondo comma abrogato. L'istanza è dell'opposto (convenuto in senso formale).
  5. Costituzione dell'opponente. Il termine è quello ordinario di 10 giorni dell'art. 165, senza dimezzamenti (il vecchio regime del termine ridotto non c'è più nel testo vigente). Se l'opponente non si costituisce, il decreto è dichiarato esecutivo su istanza del ricorrente (art. 647, co. 1).
  6. Provvisoria esecuzione chiesta dall'opposto. Il giudice istruttore, «se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto»; «deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali» (art. 648, co. 1). Per questo l'atto di opposizione deve dire quali somme contesti e perché: ogni somma non contestata è esposta alla provvisoria esecuzione parziale.
  7. Sospensione chiesta dall'opponente. Il giudice istruttore, «su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell'articolo 642» (art. 649). L'art. 649 non prevede una decisione prima dell'udienza: se il precetto è già notificato e il pignoramento è imminente, le soluzioni (udienza vicina indicata in citazione, istanza di trattazione anticipata) dipendono dalla prassi dell'ufficio. Ricorda che nell'opposizione tardiva l'esecutorietà può essere sospesa allo stesso modo (art. 650, co. 2).
  8. Mediazione. Fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione la mediazione obbligatoria non si applica (art. 5, co. 6, lett. a). Poi, nelle materie dell'art. 5, co. 1, il giudice, «accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6»; a quell'udienza, se la mediazione non è stata esperita, «dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese» (art. 5-bis). L'onere è del creditore opposto: non chiedere tu la mediazione «per prudenza» senza averlo valutato con il cliente, perché l'improcedibilità colpisce la domanda del creditore.
  9. Conclusioni. Chiedi sempre la revoca del decreto: anche se il credito è accertato in misura minore, il titolo esecutivo diventa la sentenza (art. 653, co. 2).
  10. Avvertimento del n. 7. L'opposizione con citazione è un atto di citazione: valgono gli artt. 163 e 164 (vedi il formulario sulla citazione).

8. Errori frequenti e come evitarli

ErroreConseguenzaCome evitarlo
Opposizione notificata il 41° giornodecreto esecutivo; opposizione inammissibile salvo l'art. 650calcola il termine il giorno stesso della notifica
Opposizione proposta a un ufficio diverso da quello del giudice che ha emesso il decretocontestazione sulla competenza funzionale dell'ufficiousa sempre l'ufficio del decreto (art. 645, co. 1)
Opposizione con ricorso depositata senza contributo minimoiscrizione rifiutata (art. 14, co. 3.1) e rischio di tardivitàpaga con pagoPA prima del deposito
Mancata costituzione nei 10 giorniesecutorietà del decreto (art. 647)iscrivi la causa subito dopo la notifica
Contestazione generica del creditoprovvisoria esecuzione parziale sulle somme non contestate (art. 648, co. 1)indica importi e ragioni di ogni contestazione
Istanza di sospensione senza fatti specificirigetto: servono «gravi motivi» (art. 649)documenta fumus e pregiudizio
Opponente che attiva la mediazione al posto del creditore e poi la disertaconseguenze dell'art. 12-bis d.lgs. 28/2010 per la mancata partecipazionelascia l'onere al creditore; se partecipi, partecipa davvero
Credito di lavoro o compensi di avvocato trattati come una causa ordinariarito sbagliato; nel rito del lavoro una citazione notificata nei 40 giorni ma depositata dopo espone al rischio di tardivitàricorso nel rito del lavoro (artt. 409 ss., 414 e 415 c.p.c.), depositato entro il termine; rito semplificato per i compensi (art. 14 d.lgs. 150/2011)

9. Varianti e casi particolari

  • Opposizione tardiva (art. 650). Ammessa se l'intimato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore e, dopo la sentenza n. 120/1976 della Corte costituzionale, anche quando ne ha avuto conoscenza ma non ha potuto opporsi per caso fortuito o forza maggiore; mai oltre 10 giorni dal primo atto di esecuzione.
  • Debitore consumatore. Oltre all'incompetenza per foro e agli interessi commerciali non dovuti, fai valere il carattere abusivo delle clausole (artt. 33 ss. cod. cons.): è il terreno della sentenza della Corte di giustizia del 17 maggio 2022 (cause riunite C-693/19 e C-831/19), che ha escluso che il giudicato implicito di un decreto non opposto impedisca al giudice dell'esecuzione di controllarle.
  • Conciliazione in corso di causa. Il giudice dichiara o conferma l'esecutorietà del decreto, oppure riduce la somma a quella stabilita dalle parti, con conservazione degli atti esecutivi e dell'ipoteca nei limiti della somma ridotta (art. 652).
  • Rigetto dell'opposizione. Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, o il processo si estingue, il decreto acquista efficacia esecutiva (art. 653, co. 1). Se è accolta in parte, il titolo esecutivo è solo la sentenza, ma gli atti esecutivi già compiuti conservano effetto nei limiti della somma ridotta (co. 2).
  • Compensi di avvocato per prestazioni giudiziali: rito semplificato, ufficio di merito adito per il processo, tribunale monocratico, parti che possono stare in giudizio personalmente, sentenza non appellabile (art. 14 d.lgs. 150/2011).
  • Opposizione e ordinanza dell'art. 183-ter. L'opposto può chiedere l'ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese appaiono manifestamente infondate: un'opposizione costruita su contestazioni generiche è esposta anche a questo strumento.

10. Punti incerti dichiarati

  1. Opposizione con ricorso: deposito o notifica entro il termine? La legge (artt. 645 e 281-decies, co. 3) non dice quale atto debba compiersi entro i 40 giorni quando l'opposizione è introdotta con ricorso; gli orientamenti non sono uniformi. La soluzione che non espone a rischi è depositare il ricorso (con il contributo pagato) con largo anticipo, così che il decreto di fissazione dell'udienza e la notifica possano intervenire comunque entro il termine; oppure, se il rito lo consente, usare la citazione.
  2. Sospensione dell'art. 649 prima dell'udienza. Non è prevista dalla legge; dipende dalla prassi dell'ufficio.
  3. Pagamento integrativo per la riconvenzionale dell'opponente. Che l'opponente, avendo iscritto la causa, versi un pagamento integrativo e non un contributo autonomo lo dice l'art. 14, co. 3, primo periodo. Restano incerti due punti che la legge non regola: come si determini il valore aumentato della causa (somma delle domande o domanda di valore maggiore) e se sulla parte riconvenzionale operi il dimezzamento dell'art. 13, co. 3; le prassi delle cancellerie non sono uniformi.
  4. Chiamata di terzo da parte dell'opponente. L'opponente è attore in senso formale ma ha la posizione sostanziale del convenuto: la legge non regola espressamente la chiamata del terzo nell'atto di opposizione. Il modello la dichiara nell'atto e chiede al giudice di fissare l'udienza per la citazione del terzo.
  5. Durata della mediazione nel caso dell'art. 5-bis. L'art. 5-bis rinvia al «termine di cui all'articolo 6» senza dire se valga il primo o il secondo comma (sei mesi prorogabili in entrambi i casi, con regimi di proroga diversi).
  6. Deposito della copia dell'opposizione nel fascicolo del monitorio quando notifica l'avvocato: la legge parla dell'ufficiale giudiziario; l'adempimento indicato è una prassi prudente.
  7. Deposito telematico davanti al giudice di pace: vedi il formulario sul decreto ingiuntivo (art. 35, co. 3, d.lgs. 149/2022; verifica sul Portale dei servizi telematici).

Il modello in Word

Lo stesso formulario in un documento Word, da adattare al caso, rileggere e sottoscrivere.

Scarica in Word

Formulari e pagine collegate

Aggiornato al 18/10/2026 — norme verificate sul testo vigente. Aggiornato al 18/10/2026 · norme verificate su Normattiva (testo vigente), Gazzetta Ufficiale, EUR-Lex e corpus di Chiostro il 18/10/2026

Avviso. Contenuto informativo, non è un parere legale; verificate sempre sulle fonti ufficiali. Il modello è una base di lavoro: va adattato al caso, riletto e sottoscritto dal difensore. Norme e giurisprudenza possono essere cambiate dopo la data indicata.