Chiostro

Formulario Chiostro · Processo civile

Atto di citazione nel rito ordinario: formulario aggiornato alla riforma Cartabia e al correttivo 2024

Atto di citazione nel rito ordinario di cognizione. Artt. 163, 163-bis, 164, 165, 168-bis, 171-bis e 171-ter c.p.c., nel testo dato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia) e dal correttivo d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.

Aggiornato al 18/10/2026 — norme verificate sul testo vigente

Testo scritto con l'intelligenza artificiale e controllato in automatico sulle fonti citate · Responsabile della pubblicazione: Chiostro, ciao@chiostro.legal

In breve

  • Termine a comparire: almeno 120 giorni liberi tra la notifica e l'udienza (150 se la notifica avviene all'estero). Il presidente non può più abbreviarli: il vecchio secondo comma dell'art. 163-bis è abrogato.
  • Avvertimento del n. 7 dell'art. 163: si trascrive alla lettera. Se manca, la citazione è nulla (art. 164, co. 1).
  • Calendario a ritroso: il convenuto si costituisce almeno 70 giorni prima dell'udienza; nei 15 giorni successivi il giudice fa le verifiche preliminari (art. 171-bis); le tre memorie integrative scadono 40, 20 e 10 giorni prima dell'udienza (art. 171-ter) e i loro termini decorrono dal decreto del giudice.
  • Correttivo 2024: tra gli elementi del n. 2 c'è ora l'indirizzo PEC del convenuto «risultante da pubblici elenchi»; i termini delle memorie decorrono dal decreto dell'art. 171-bis; l'art. 183-bis è abrogato e il passaggio al rito semplificato si decide nelle verifiche preliminari.
  • Prima di scrivere, scegli il rito: davanti al giudice di pace si procede sempre nelle forme del procedimento semplificato (art. 316); davanti al tribunale, se i fatti non sono controversi o la domanda è fondata su prova documentale, è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, «il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato» (art. 281-decies, co. 1).

1. A che cosa serve, quando si usa e quando no

Serve a proporre la domanda nel processo ordinario di cognizione davanti al tribunale: «La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa» (art. 163, co. 1). La causa è decisa dal giudice monocratico, salvi i casi di composizione collegiale dell'art. 50-bis.

Si usa quando la lite richiede un'istruzione vera: fatti contestati, testimoni, consulenza tecnica, più domande o più parti. È anche lo strumento naturale per le cause collegiali, nelle quali il semplificato «facoltativo» dell'art. 281-decies, co. 2 non è disponibile.

Non si usa (gli errori di rito più frequenti):

SituazioneStrumento correttoNorma
Causa di competenza del giudice di pacericorso nelle forme del procedimento semplificatoartt. 316 e 318 c.p.c.
Fatti non controversi, prova documentale, pronta soluzione o istruzione non complessaricorso nel procedimento semplificato (la formula della legge è «è introdotto»)art. 281-decies, co. 1; art. 281-undecies
Credito di somma liquida provato per iscrittoricorso per decreto ingiuntivoartt. 633 ss. c.p.c.
Controversie di lavoro, locazione, comodato di immobili urbani, affitto di azienda; persone, minorenni e famiglieriti specialiartt. 409 ss., 447-bis, 473-bis ss. c.p.c.
Liquidazione di compensi dell'avvocato per prestazioni giudizialirito semplificatoart. 14 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
«Ricorso ex art. 702-bis»non esiste più: l'art. 702-bis è abrogato dal d.lgs. 149/2022oggi artt. 281-decies ss.

Se scegli la citazione quando ricorrevano i presupposti del semplificato, la legge prevede il rimedio: nelle verifiche preliminari il giudice, se ritiene che per tutte le domande ricorrono i presupposti del primo comma dell'art. 281-decies, «dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione» e assegna un termine perentorio per integrare gli atti (art. 171-bis, co. 4). Ma il cliente perde tempo, e tu dovrai integrare.

Condizioni di procedibilità da verificare prima della notifica: mediazione obbligatoria nelle materie dell'art. 5, co. 1, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura); negoziazione assistita per il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento «a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro» fuori dalle materie della mediazione (art. 3, co. 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132), con le esclusioni dello stesso articolo: le controversie su obbligazioni contrattuali derivanti da contratti fra professionisti e consumatori (co. 1, ultima parte), i procedimenti del co. 3 (fra cui l'ingiunzione, inclusa l'opposizione, e le opposizioni all'esecuzione) e i casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente (co. 7). L'atto deve indicare l'assolvimento di questi oneri (art. 163, n. 3-bis).

2. Riferimenti normativi (testo vigente verificato il 18/10/2026)

Fonte: testo vigente su Normattiva, scaricato e letto articolo per articolo; la colonna «In vigore dal» riporta la data che Normattiva indica per il testo dell'articolo.

NormaContenuto essenzialeIn vigore dal
art. 163 c.p.c.contenuto della citazione, nn. 1-726/11/2024
art. 163-bis c.p.c., co. 1 e 3120/150 giorni liberi; anticipazione dell'udienza su istanza del convenuto; il co. 2 è abrogato26/11/2024
art. 164 c.p.c.nullità della citazione e sanatorie01/01/2023
art. 165 c.p.c.costituzione dell'attore entro 10 giorni26/11/2024
art. 166 c.p.c.costituzione del convenuto almeno 70 giorni prima01/01/2023
art. 167 c.p.c.decadenze del convenuto01/01/2023
art. 168 c.p.c.iscrizione a ruolo e fascicolo informatico d'ufficio26/11/2024
art. 168-bis c.p.c.designazione del giudice istruttore; l'ultimo comma (differimento di 45 giorni) è abrogato28/02/2023
art. 171 c.p.c.costituzione tardiva; contumacia dichiarata con il decreto dell'art. 171-bis26/11/2024
art. 171-bis c.p.c.verifiche preliminari26/11/2024
art. 171-ter c.p.c.memorie integrative26/11/2024
art. 183 c.p.c.prima udienza: comparizione personale delle parti26/11/2024
art. 183-bis c.p.c.abrogato dal d.lgs. 164/202426/11/2024
artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda26/11/2024
art. 125 c.p.c.requisiti degli atti; sottoscrizione; procura successiva26/11/2024
art. 121 c.p.c.chiarezza e sinteticità01/01/2023
art. 83 c.p.c.procura alle liti04/07/2009
art. 155 c.p.c.computo dei termini04/07/2009
art. 281-decies c.p.c.presupposti del procedimento semplificato26/11/2024
art. 316 c.p.c.giudice di pace: forme del semplificato01/01/2023
art. 7 c.p.c.competenza del giudice di pace (10.000 € / 25.000 €)31/10/2025
artt. 18, 19, 20, 28, 29 c.p.c.fori generali, foro delle obbligazioni, deroga convenzionale1942 (invariati)
art. 46 disp. att. c.p.c.forma degli atti; limiti; sanzione sulle spese26/11/2024
art. 71 disp. att. c.p.c.dati da inserire negli schemi informatici all'iscrizione a ruolo26/11/2024
art. 196-quater disp. att. c.p.c.deposito telematico obbligatorio26/11/2024
d.m. 7 agosto 2023, n. 110, artt. 1-6criteri di redazione e limiti dimensionali26/08/2023
artt. 3-bis e 3-ter l. 53/1994notifica PEC dell'avvocato; quando è obbligatoria01/01/2023 e 26/11/2024
art. 1 l. 742/1969sospensione feriale 1-31 agosto21/08/2015
art. 5 d.lgs. 28/2010mediazione obbligatoria25/01/2025
art. 3 d.l. 132/2014negoziazione assistita obbligatoria30/06/2023
artt. 13, 14, 30, 192 d.P.R. 115/2002contributo unificato; anticipazione forfettaria; pagamento01/01/2025 (artt. 13 e 14)
art. 2943 c.c. e art. 2945 c.c.interruzione della prescrizione con la notifica17/04/1994

Diritto transitorio. Le disposizioni del d.lgs. 149/2022, salvo diversa previsione, «si applicano ai procedimenti instaurati successivamente» al 28 febbraio 2023 (art. 35, co. 1, nel testo modificato dalla l. 197/2022); quelle del d.lgs. 164/2024, «ove non diversamente previsto», «ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023» (art. 7, co. 1). Per un atto introduttivo notificato oggi valgono quindi entrambe.

Competenza del giudice di pace: attenzione al 2027. Oggi il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili fino a 10.000 € e per il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti fino a 25.000 € (art. 7, co. 1 e 2). L'art. 27 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, che secondo la nota di Normattiva porta quei limiti a 30.000 e 50.000 € e amplia le materie, entra in vigore il 31 ottobre 2027 (art. 32, co. 3, d.lgs. 116/2017, come modificato dal d.l. 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla l. 7 agosto 2026, n. 145; il rinvio precedente, al 31 ottobre 2026, era stato disposto dal d.l. 8 agosto 2025, n. 117). Il testo che entrerà in vigore va riletto a quella data: la parola che l'art. 27 sostituisce («cinquemila») nel primo comma dell'art. 7 oggi non c'è più.

3. Termini e scadenze

ChiChe cosaEntro quandoSe si sbaglia
Attorescegliere l'udienza tra i giorni fissati dal decreto presidenziale per la prima comparizionealmeno 120 giorni liberi dopo la notifica (150 se all'estero)citazione nulla se il termine è inferiore (art. 164, co. 1); se il convenuto si costituisce e lo deduce, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini (art. 164, co. 3)
Attorecostituirsi: iscrizione a ruolo, deposito dell'originale della citazione, della procura e dei documenti10 giorni dalla notifica; con più convenuti l'originale va inserito entro 10 giorni dall'ultima notifica (art. 165)se nessuna parte si costituisce, art. 307, co. 1 e 2 (riassunzione entro tre mesi, poi estinzione); se si costituisce solo il convenuto, la causa prosegue
Convenutocostituirsi con la comparsa dell'art. 167almeno 70 giorni prima dell'udienza fissata in citazione (art. 166)decadenza da riconvenzionali, eccezioni non rilevabili d'ufficio, chiamata del terzo, eccezione di incompetenza (artt. 38, 167, 269, co. 2, 171, co. 2)
Convenuto costituitochiedere l'anticipazione dell'udienza se l'attore ha assegnato un termine superiore al minimocostituendosi prima della scadenza del termine minimo; il decreto va comunicato all'attore almeno 90 giorni liberi prima della nuova udienza (art. 163-bis, co. 3)—
Cancelliere / presidentedesignazione del giudice istruttorenon oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente (art. 168-bis, co. 2)termine per l'ufficio
Giudice istruttoreverifiche preliminari con decretonei 15 giorni successivi alla scadenza del termine dell'art. 166 (art. 171-bis, co. 1); termine per il giudice, non per le parti—
Partimemoria n. 1: domande ed eccezioni conseguenti alle difese del convenuto; precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni; l'attore chiede l'autorizzazione a chiamare un terzoalmeno 40 giorni prima dell'udienza (art. 171-ter, n. 1)decadenza
Partimemoria n. 2: repliche, eccezioni conseguenti, mezzi di prova e produzioni documentalialmeno 20 giorni prima (n. 2)decadenza dalle prove
Partimemoria n. 3: repliche alle eccezioni nuove e prova contrariaalmeno 10 giorni prima (n. 3)decadenza
Particomparire personalmente alla prima udienzaudienza dell'art. 183la mancata comparizione senza giustificato motivo è valutabile ai sensi dell'art. 116, co. 2 (art. 183, co. 1)

I termini delle memorie «iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto» delle verifiche preliminari e «si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore» (art. 171-bis, ultimo comma). Il giudice può confermare l'udienza o differirla fino a 45 giorni (co. 3): ricalcola sempre le scadenze sulla data del decreto.

Come si contano i termini. Si esclude il giorno iniziale e si contano i festivi; se l'ultimo giorno è festivo la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo; la proroga vale anche per gli atti da compiere fuori udienza che scadono di sabato (art. 155 c.p.c.). Sospensione feriale: «il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie [...] è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione»; se il termine comincia in agosto, l'inizio è differito alla fine del periodo (art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742). Non si applica alle cause dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (fra cui procedimenti cautelari e opposizione all'esecuzione, oltre alle cause dichiarate urgenti) e alle controversie degli artt. 429 e 459 c.p.c. richiamate dall'art. 3 della stessa legge (rinvio storico alle controversie di lavoro e di previdenza). Termini «a ritroso» (quelli che si contano all'indietro dall'udienza, come i 70 giorni del convenuto o le memorie dell'art. 171-ter): la proroga dell'art. 155 è pensata per i termini che corrono in avanti e, applicata a ritroso, accorcerebbe lo spazio dell'altra parte; quando l'ultimo giorno utile cade di sabato o di festivo, la scelta che non espone a contestazioni è depositare il giorno lavorativo precedente. Allo stesso modo, quando un termine a ritroso attraversa agosto, conta il periodo feriale come neutro e anticipa: costa al più qualche settimana di lavoro in anticipo, mentre l'errore opposto costa la decadenza.

Esempio 1 — senza agosto di mezzo

Notifica a mezzo PEC con ricevuta di consegna di lunedì 2 novembre 2026.

PassaggioCalcoloData
Prima udienza possibile120 giorni liberi: dal 3 novembre 2026 al 2 marzo 2027 compresimercoledì 3 marzo 2027 (in pratica: il primo giorno di prima comparizione fissato dal decreto presidenziale a partire da questa data)
Udienza indicata in citazione (esempio)—martedì 9 marzo 2027
Costituzione dell'attore2 novembre + 10 giornigiovedì 12 novembre 2026
Costituzione del convenuto9 marzo 2027 − 70 giornimartedì 29 dicembre 2026
Verifiche preliminari (termine del giudice)29 dicembre + 15 giornientro mercoledì 13 gennaio 2027
Memoria n. 1 (udienza confermata)9 marzo − 40 giornigiovedì 28 gennaio 2027
Memoria n. 29 marzo − 20 giornimercoledì 17 febbraio 2027
Memoria n. 39 marzo − 10 giorni = sabato 27 febbraio 2027deposita entro venerdì 26 febbraio 2027 (termine a ritroso che cade di sabato: vedi sopra)

Esempio 2 — con agosto di mezzo

Notifica di mercoledì 28 luglio 2027.

PassaggioCalcoloData
Costituzione dell'attore29, 30 e 31 luglio = 3 giorni; agosto sospeso; dal 1° settembre altri 7 giornimartedì 7 settembre 2027 (senza sospensione il decimo giorno sarebbe sabato 7 agosto 2027, prorogato a lunedì 9 agosto dall'art. 155, co. 5: costituirsi entro luglio elimina il problema)
Prima udienza possibile120 giorni liberi, agosto esclusolunedì 27 dicembre 2027 (senza sospensione: venerdì 26 novembre 2027)

Nell'esempio 2 il calcolo «con sospensione» dà la data più lontana per l'udienza: se indichi un'udienza fra il 26 novembre e il 27 dicembre 2027 rischi una contestazione sul termine a comparire. La scelta sicura è un'udienza dal 27 dicembre 2027 in poi.

4. Costi, deposito e notifica

Contributo unificato (art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, testo vigente). Lo paga, contestualmente, la parte che per prima si costituisce in giudizio o deposita il ricorso introduttivo (art. 14, comma 1). Il valore si dichiara nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si calcola «senza tener conto degli interessi» (art. 14, comma 2).

Valore del processoImporto ordinario (art. 13, co. 1)Importo dimezzato (art. 13, co. 3: decreto ingiuntivo e opposizione a decreto ingiuntivo)
fino a 1.100 €43 €21,50 €
oltre 1.100 e fino a 5.200 €98 €49 €
oltre 5.200 e fino a 26.000 €237 €118,50 €
oltre 26.000 e fino a 52.000 €518 €259 €
oltre 52.000 e fino a 260.000 €759 €379,50 €
oltre 260.000 e fino a 520.000 €1.214 €607 €
oltre 520.000 €1.686 €843 €
valore indeterminabile518 € (237 € se di competenza esclusiva del giudice di pace)259 € (118,50 €)

Quattro regole che si dimenticano:

  • Codice fiscale della parte omesso nell'atto introduttivo: il contributo è aumentato della metà (art. 13, co. 3-bis). Nel processo civile la maggiorazione oggi dipende dal solo codice fiscale: la parte della norma sull'indirizzo PEC del difensore rinvia all'art. 16, co. 1-bis, d.lgs. 546/1992, cioè al processo tributario.
  • Dichiarazione di valore mancante: il processo si presume del valore più alto, lettera g), cioè 1.686 € (art. 13, co. 6).
  • Senza il versamento minimo la causa non si iscrive a ruolo. «Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge» (art. 14, co. 3.1, inserito dalla l. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, co. 812). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 137/2026 (deliberata l'8 giugno 2026, depositata il 21 luglio 2026), ha dichiarato non fondate le questioni sull'onere fiscale e inammissibile quella sul potere del cancelliere di rifiutare l'iscrizione, rimettendo al legislatore il rimedio: la regola quindi si applica. Per la parte che ha chiesto il patrocinio a spese dello Stato la sentenza riferisce che, secondo la circolare del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia del 24 aprile 2025, basta allegare l'istanza depositata e protocollata dal Consiglio dell'ordine.
  • Come si paga: tramite la piattaforma pagoPA (art. 192, co. 1, «piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2» del codice dell'amministrazione digitale). Il pagamento fatto in altro modo «non libera la parte» e l'istanza di rimborso va proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni (art. 192, co. 1-bis). Solo se il malfunzionamento della piattaforma è attestato con provvedimento pubblicato si paga con bonifico (co. 1-sexies).

Anticipazione forfettaria di 27 € (la vecchia «marca da 27 €»): la deve chi per primo si costituisce in giudizio o deposita il ricorso introduttivo (art. 30, co. 1, d.P.R. 115/2002) e si versa con le modalità dell'art. 197, co. 1-bis, cioè anch'essa tramite pagoPA; non è più una marca da bollo da applicare sulla nota.

Esempio: domanda di pagamento di 40.000 € (capitale; gli interessi non si contano): contributo unificato 518 € + anticipazione forfettaria 27 €. Se nell'atto manca il codice fiscale dell'attore: 777 € + 27 €.

Deposito telematico obbligatorio. «Il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche» (art. 196-quater, co. 1, disp. att. c.p.c.). Il deposito cartaceo è possibile solo se il capo dell'ufficio lo autorizza per urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero certifica che i sistemi non funzionano (art. 196-quater, ultimo comma); il giudice può ordinare il deposito di singoli atti su carta indicandone la ragione (co. 1). L'art. 16-bis del d.l. 179/2012, citato in molti formulari, è abrogato dal d.lgs. 149/2022: non va più richiamato.

Formato. L'atto del procedimento in forma di documento informatico «è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche» (art. 11 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, nel testo in vigore dal 14 gennaio 2024); le specifiche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero e pubblicate nell'area pubblica del Portale dei servizi telematici (art. 34, co. 1 e 2); fino all'emanazione di nuove specifiche restano applicabili, in quanto compatibili, quelle già adottate (art. 34, co. 3), a partire dal provvedimento 16 aprile 2014 e dalle sue modifiche: quali siano in vigore oggi lo dice il Portale. Nella prassi: atto principale in PDF nativo (testo selezionabile, non scansione) firmato digitalmente; allegati nei formati ammessi; controlla sul Portale la dimensione massima della busta prima di depositare atti con molti documenti.

Copie. Il difensore può estrarre dal fascicolo informatico duplicati e copie degli atti e dei provvedimenti e attestarne la conformità; le copie munite di attestazione «hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono» (art. 196-octies disp. att. c.p.c.; modalità dell'attestazione all'art. 196-undecies). Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati (art. 269, co. 1-bis, d.P.R. 115/2002).

Chiarezza e sinteticità (art. 121 c.p.c.; d.m. 7 agosto 2023, n. 110). Per le cause di valore inferiore a 500.000 € (art. 1) l'esposizione sta nel limite di 80.000 caratteri, spazi esclusi, per gli atti indicati dall'art. 3, co. 1, lett. a, fra cui citazione, ricorso, comparsa di risposta, memoria difensiva, atti di intervento e di chiamata di terzi, comparse conclusionali e atti introduttivi delle impugnazioni (spazi esclusi: co. 2), e di 50.000 caratteri per memorie e repliche (lett. b). Non si contano intestazione, parti, parole chiave, conclusioni, indicazione dei mezzi di prova e indice dei documenti, valore, richiesta di distrazione, indicazione del patrocinio a spese dello Stato, indice e sintesi, indicazioni e avvertimenti previsti dalla legge, data, luogo, firme e relate di notifica (art. 4). Domanda riconvenzionale e chiamata di terzo giustificano un «ragionevole superamento» (art. 5, co. 3). L'atto va articolato in: intestazione; parti; fino a venti parole chiave; fatti e motivi in diritto in parti separate e rubricate; documenti richiamati con numero progressivo, preferibilmente con collegamento ipertestuale; conclusioni con le subordinate distinte; mezzi di prova e indice dei documenti; valore; distrazione delle spese; eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 2). Preferibilmente carattere 12, interlinea 1,5, margini 2,5 cm (art. 6, co. 1); niente note, «salvo che per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinari» (art. 6, co. 2). Il mancato rispetto «non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo» (art. 46, penultimo comma, disp. att. c.p.c.). Un incentivo concreto: il compenso «è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento» quando gli atti depositati telematicamente consentono la ricerca testuale e la navigazione interna (art. 4, co. 1-bis, d.m. 10 marzo 2014, n. 55).

Notifica a mezzo PEC da parte dell'avvocato (l. 21 gennaio 1994, n. 53). È obbligatoria quando il destinatario è un soggetto tenuto per legge a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi (per esempio imprese e professionisti iscritti in albi) o ha eletto domicilio digitale iscritto nel pubblico elenco delle persone fisiche (art. 3-ter, co. 1). Se la notifica PEC non riesce per causa imputabile al destinatario, l'avvocato inserisce l'atto nell'area riservata del Portale dei servizi telematici e la notifica si ha per eseguita nel decimo giorno successivo o, se prima, quando il destinatario vi accede (art. 3-ter, co. 2); se non riesce per causa non imputabile, si procede a mezzo posta o ufficiale giudiziario, dichiarandolo (co. 3; art. 137, ultimo comma, c.p.c.). Requisiti formali: indirizzo del notificante e del destinatario risultanti da pubblici elenchi; oggetto del messaggio «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»; relazione di notifica su documento informatico separato firmato digitalmente, con i dati dell'art. 3-bis, co. 5 (fra cui l'elenco da cui è estratto l'indirizzo e, per le copie di atti analogici, l'attestazione di conformità). Perfezionamento: per il notificante alla ricevuta di accettazione, per il destinatario alla ricevuta di avvenuta consegna (art. 3-bis, co. 3); le notifiche PEC si fanno senza limiti orari, ma se la consegna avviene fra le 21 e le 7 si perfezionano per il destinatario alle 7 (art. 147, co. 2 e 3, c.p.c.). Per la notifica a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario: per il notificante conta la consegna del plico all'ufficiale giudiziario (art. 149, co. 3, c.p.c.).

5. Lista di controllo

Prima di scrivere

Prima della notifica

Prima dell'iscrizione a ruolo (entro 10 giorni)

6. Il modello

Nel modello: [campi da compilare].

Testo del modello
BOZZA — da rivedere e sottoscrivere dal difensore

TRIBUNALE ORDINARIO DI [CITTÀ]
ATTO DI CITAZIONE
(artt. 163 e seguenti c.p.c.)

Parole chiave: [fino a venti parole chiave che individuano l'oggetto del giudizio, separate da punto e virgola: es. compravendita; inadempimento; risoluzione; restituzione del prezzo; risarcimento del danno]

PER
[VARIANTE A — persona fisica] [Nome] [Cognome], nato/a a [luogo] il [data], residente in [comune], [via e numero civico], codice fiscale [codice fiscale],
[VARIANTE B — società o ente] [denominazione o ragione sociale], con sede in [comune], [indirizzo], codice fiscale e partita IVA [numero], in persona del legale rappresentante pro tempore [nome e cognome], [qualifica, es. amministratore unico],
rappresentato/a e difeso/a dall'avv. [Nome Cognome] (codice fiscale [codice fiscale dell'avvocato]) del Foro di [foro], [indirizzo dello studio], giusta procura alle liti [in calce al presente atto / su documento informatico separato congiunto al presente atto], presso il cui studio elegge domicilio; il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata [PEC del difensore risultante dal ReGIndE];
— attore —

CONTRO
[VARIANTE A — persona fisica con PEC in pubblici elenchi] [Nome] [Cognome], nato/a a [luogo] il [data], codice fiscale [codice fiscale], residente in [comune], [indirizzo], indirizzo di posta elettronica certificata [PEC] risultante da [INI-PEC / registro delle imprese / altro pubblico elenco], estratto il [data];
[VARIANTE B — persona fisica senza PEC in pubblici elenchi] [Nome] [Cognome], nato/a a [luogo] il [data], codice fiscale [codice fiscale], residente in [comune], [indirizzo]; dalla consultazione di INI-PEC eseguita il [data] non risulta un indirizzo di posta elettronica certificata a lui intestato;
[VARIANTE C — società o ente] [denominazione], con sede in [comune], [indirizzo], codice fiscale e partita IVA [numero], in persona del legale rappresentante pro tempore, indirizzo di posta elettronica certificata [PEC] risultante dal registro delle imprese, estratto il [data];
— convenuto —

OGGETTO: [es. risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita del [data] e risarcimento del danno]

VALORE DELLA CONTROVERSIA: € [importo] (ai fini del contributo unificato: art. 14 d.P.R. 115/2002; scaglione: [es. oltre 26.000 e fino a 52.000 euro])

IN FATTO

1. [Fatto 1, una circostanza per paragrafo, con data, luogo e soggetti. Richiama il documento: (doc. 1).]
2. [Fatto 2. (doc. 2)]
3. [Fatto 3: l'inadempimento o il fatto lesivo, descritto in modo puntuale.]
4. Con [lettera raccomandata / PEC] del [data], ricevuta il [data], l'attore ha intimato al convenuto di [adempiere / pagare la somma di € ...] entro [termine], costituendolo in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (doc. [n]). L'intimazione è rimasta senza esito.
5. [Condizione di procedibilità]
   [VARIANTE A — materia soggetta a mediazione obbligatoria] La controversia rientra fra quelle dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. L'attore ha depositato domanda di mediazione presso l'organismo [denominazione] il [data]; il primo incontro del [data] si è concluso senza accordo, come risulta dal verbale (doc. [n]). La condizione di procedibilità si è avverata ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto.
   [VARIANTE B — negoziazione assistita obbligatoria] La domanda ha ad oggetto il pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro [oppure: il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti]. Con invito del [data], ricevuto il [data], l'attore ha invitato il convenuto a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (doc. [n]); [l'invito non ha ricevuto risposta entro trenta giorni dalla ricezione / è stato rifiutato il (data) / la negoziazione si è conclusa senza accordo il (data)] (doc. [n]). La condizione di procedibilità dell'art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 si è avverata.
   [VARIANTE C — nessuna condizione di procedibilità] La domanda non è soggetta a condizioni di procedibilità [indicare in una riga perché, es. trattandosi di contratto fra professionista e consumatore, escluso dall'art. 3, comma 1, d.l. 132/2014].

IN DIRITTO

I. Sulla giurisdizione e sulla competenza
La competenza per materia e per valore appartiene al Tribunale, trattandosi di [indicare] di valore superiore ai limiti dell'art. 7 c.p.c. La competenza per territorio spetta al Tribunale di [città] quale [giudice del luogo di residenza del convenuto (art. 18 c.p.c.) / giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c.) / foro convenzionale previsto dall'art. [..] del contratto, ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c.].

II. Sul merito: [rubrica del primo motivo, es. Sull'inadempimento del convenuto e sulla risoluzione del contratto]
[Esposizione chiara e specifica degli elementi di diritto: norme applicabili e loro applicazione ai fatti esposti. Cita solo norme e precedenti che hai letto.]

III. [rubrica del secondo motivo, es. Sul danno e sulla sua quantificazione]
[...]

IV. Sugli interessi e sulla rivalutazione
[Dalla data di [mora / scadenza] sono dovuti gli interessi [legali ex art. 1284, primo comma, c.c. / moratori ex d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, trattandosi di transazione commerciale fra imprese]; dalla domanda giudiziale, in mancanza di diversa pattuizione, gli interessi nella misura dell'art. 1284, quarto comma, c.c.]

[EVENTUALE — istanza per ordinanza di accoglimento] V. Istanza ai sensi dell'art. 183-ter c.p.c.
Trattandosi di controversia di competenza del tribunale avente ad oggetto diritti disponibili, nella quale i fatti costitutivi sono provati documentalmente, l'attore chiede fin d'ora che, ove le difese del convenuto appaiano manifestamente infondate, sia pronunciata ordinanza di accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 183-ter c.p.c.

ISTANZE ISTRUTTORIE
Ferma la facoltà di articolare ulteriori mezzi di prova e di produrre documenti nei termini dell'art. 171-ter c.p.c., l'attore indica fin d'ora:
a) prova per testi sui seguenti capitoli, preceduti dalla locuzione «Vero che»: [capitolo 1]; [capitolo 2]; testimoni: [nome, cognome, indirizzo];
b) [consulenza tecnica d'ufficio su ...];
c) [ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di ...];
d) i documenti indicati nell'indice in calce.

Tutto ciò premesso, l'attore, come sopra rappresentato e difeso,

CITA

[il convenuto, come sopra indicato,] a comparire all'udienza del giorno [giorno della settimana] [data], ore [ora di rito], dinanzi al Tribunale di [città], giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis c.p.c., nella sua sede in [indirizzo], con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 c.p.c. e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
con avvertimento che, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua contumacia;

per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
in via principale:
1. accertare e dichiarare [l'inadempimento del convenuto alle obbligazioni assunte con il contratto del [data]];
2. per l'effetto, [dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.];
3. condannare [il convenuto] al pagamento in favore dell'attore della somma di € [importo], o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi [legali / moratori ex d.lgs. 231/2002] dal [data] al saldo [e rivalutazione monetaria, se si tratta di debito di valore];
in via subordinata:
4. [nella denegata ipotesi in cui non si ritenga ... , condannare il convenuto al pagamento della somma di € ... a titolo di ...];
in ogni caso:
5. condannare il convenuto alla rifusione delle spese e dei compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, contributo previdenziale e IVA come per legge [VARIANTE: con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.].»

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è di € [importo] [VARIANTE: indeterminabile] e che il contributo dovuto è di € [importo].
[VARIANTE — patrocinio a spese dello Stato] L'attore è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di [città] del [data] (doc. [n]) [oppure: ha depositato istanza di ammissione, protocollata dal Consiglio dell'Ordine il [data] (doc. [n])].

INDICE DEI DOCUMENTI
doc. 1 — [descrizione corrispondente al contenuto, es. contratto di compravendita del 12 marzo 2025]
doc. 2 — [...]
doc. [n] — [verbale di mediazione / invito alla negoziazione assistita]

[Luogo], [data]
Avv. [Nome Cognome] (firmato digitalmente)

PROCURA ALLE LITI
[Il/La sottoscritto/a ... delega l'avv. ... a rappresentarlo/a e difenderlo/a nel presente giudizio e in ogni sua fase, ... ; dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali; è firmata dalla parte e l'autografia è certificata dal difensore (art. 83, terzo comma, c.p.c.).]

RELATA DI NOTIFICA
[VARIANTE A — PEC dell'avvocato: relazione su documento informatico separato, firmato digitalmente, con i dati dell'art. 3-bis, comma 5, l. 21 gennaio 1994, n. 53; oggetto del messaggio: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»]
[VARIANTE B — ufficiale giudiziario: richiesta di notifica all'UNEP di (città), con la dichiarazione dell'avvocato che la notificazione a mezzo PEC non è possibile o non ha avuto esito positivo per causa non imputabile al destinatario (art. 137, ultimo comma, c.p.c.; art. 3-ter, comma 3, l. 53/1994)]

7. Note di compilazione, punto per punto

  1. Intestazione. «L'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta» è il n. 1 dell'art. 163: se manca o è assolutamente incerta, la citazione è nulla (art. 164, co. 1). Il d.m. 110/2023 chiede anche la «tipologia di atto» (art. 2, lett. a).
  2. Parole chiave. Sono previste dal d.m. 110/2023 (art. 2, lett. c) «nel numero massimo di venti». Non producono nullità, ma il loro rispetto rientra nei criteri il cui mancato rispetto è valutabile sulle spese (art. 46 disp. att.).
  3. Parti (n. 2). Per l'attore: nome, cognome, residenza e codice fiscale. Per il convenuto: nome, cognome, codice fiscale, residenza o domicilio o dimora e l'indirizzo PEC «risultante da pubblici elenchi» (aggiunta del correttivo). Se il convenuto persona fisica non ha un indirizzo PEC in pubblici elenchi, dichiaralo (variante B): così il lettore sa che hai controllato. Per le società: denominazione e organo che ha la rappresentanza in giudizio. L'omissione o l'assoluta incertezza di questi elementi è causa di nullità (art. 164, co. 1); il codice fiscale della parte, se omesso nell'atto introduttivo, fa anche aumentare della metà il contributo unificato (art. 13, co. 3-bis, d.P.R. 115/2002).
  4. Difensore. Indica il codice fiscale (art. 125, co. 1). Il correttivo ha soppresso l'ultimo periodo dell'art. 125, che imponeva al difensore di indicare il proprio numero di fax; l'obbligo di indicare la PEC non compariva già più nel testo in vigore dal 19 agosto 2014. Indicare la PEC resta utile per le comunicazioni.
  5. Oggetto (n. 3) e fatti (n. 4). Sono i requisiti che la legge sanziona in modo diverso: se manca o è assolutamente incerta la «determinazione della cosa oggetto della domanda» o manca «l'esposizione dei fatti», il giudice fissa un termine perentorio per rinnovare o integrare, ma «restano ferme le decadenze maturate» (art. 164, co. 4 e 5). Il correttivo chiede di esporre i fatti «in modo chiaro e specifico»: un fatto per paragrafo, con data e documento, rende facile al convenuto prendere posizione e al giudice applicare la non contestazione (art. 115, co. 1).
  6. Condizione di procedibilità (n. 3-bis). Il n. 3-bis chiede «l'indicazione [...] dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento». L'improcedibilità va eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza (art. 5, co. 2, d.lgs. 28/2010; art. 3, co. 1, d.l. 132/2014); oggi il giudice la segnala già nelle verifiche preliminari (art. 171-bis, co. 3).
  7. Diritto. «L'esposizione in modo chiaro e specifico [...] degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni» (n. 4). Fatti e motivi in diritto vanno in «parti dell'atto separate e rubricate» (d.m. 110/2023, art. 2, lett. e).
  8. Mezzi di prova (n. 5). L'indicazione dei mezzi di prova in citazione non è a pena di decadenza: le prove si articolano con la seconda memoria dell'art. 171-ter. Indicarle subito, però, mostra al giudice la solidità della domanda e serve se chiedi l'ordinanza dell'art. 183-ter.
  9. Procura (n. 6). Può essere rilasciata dopo la notifica, purché prima della costituzione (art. 125, co. 2). Se è su foglio separato o su documento informatico, deve essere «congiunto» all'atto (art. 83, co. 3). Se la procura manca o è viziata, il giudice assegna un termine perentorio per sanare (art. 182, co. 2).
  10. Vocatio in ius (n. 7). È la parte che non si improvvisa. L'avvertimento va trascritto con le parole della legge: la mancanza dell'avvertimento è causa di nullità (art. 164, co. 1); la costituzione del convenuto sana il vizio, ma se il convenuto la deduce il giudice fissa una nuova udienza (art. 164, co. 3). Indica il giorno dell'udienza scegliendolo tra quelli destinati alla prima comparizione (art. 163, co. 2); se il giudice designato non tiene udienza quel giorno, la comparizione è rinviata d'ufficio all'udienza immediatamente successiva (art. 168-bis, co. 4). La formula «con avvertimento che, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua contumacia» non è richiesta dalla legge ma è d'uso e non nuoce.
  11. Conclusioni. Ordinate in principali, subordinate e accessorie (d.m. 110/2023, art. 2, lett. h). Chiedi espressamente interessi e rivalutazione se li vuoi: il giudice non li concede d'ufficio oltre la domanda. La richiesta di distrazione richiede la dichiarazione del procuratore di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari (art. 93 c.p.c.).
  12. Valore e contributo. La dichiarazione di valore va nelle conclusioni dell'atto introduttivo (art. 14, co. 2, d.P.R. 115/2002); senza, il processo si presume del valore della lettera g) (art. 13, co. 6).
  13. Notifica. «L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti» (art. 163, ultimo comma); in alternativa e, nei casi dell'art. 3-ter l. 53/1994, obbligatoriamente, notifica l'avvocato a mezzo PEC.

8. Errori frequenti e come evitarli (le eccezioni che arrivano davvero)

ErroreChe cosa eccepisce il convenutoCome evitarlo
Termine a comparire calcolato senza escludere i giorni iniziale e finale, o senza considerare agostonullità della citazione per termine inferiore al minimo (art. 164, co. 1); richiesta di nuova udienza (co. 3)conta i giorni liberi; con agosto di mezzo scegli la data più lontana
Avvertimento del n. 7 riscritto «a parole proprie» o mancante della parte sulla difesa tecnica o sul patrocinio a spese dello Statonullità (art. 164, co. 1)trascrivi il testo del n. 7
Mediazione o negoziazione non svolteimprocedibilità (art. 5, co. 2, d.lgs. 28/2010; art. 3, co. 1, d.l. 132/2014)verifica la materia e il valore; produci il verbale o l'invito
Incompetenza per territorio: foro sbagliato o clausola di deroga ignorataeccezione nella comparsa tempestiva, con l'indicazione del giudice ritenuto competente (art. 38, co. 1)studia contratto e domicilio; con il consumatore la clausola che fissa un foro diverso da quello della sua residenza si presume vessatoria (art. 33, co. 2, lett. u, cod. cons.)
Litisconsorte necessario non citatoil giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio (art. 102, co. 2; art. 171-bis, co. 2)individua tutti i contitolari del rapporto
Fatti generici, «come meglio si dirà»nullità per mancata esposizione dei fatti (art. 164, co. 4) e, in ogni caso, difficoltà a far valere la non contestazioneun fatto per paragrafo, con documento
Codice fiscale della parte omessomaggiorazione del contributo (art. 13, co. 3-bis); la cancelleria richiede l'integrazioneinserisci sempre il codice fiscale nell'epigrafe
Iscrizione a ruolo senza aver pagato il contributo minimola cancelleria non iscrive (art. 14, co. 3.1) e i 10 giorni dell'art. 165 corronopaga con pagoPA prima del deposito
Notifica a mezzo ufficiale giudiziario a una società con PEC nel registro delle impresecontestazione della ritualità della notifica (art. 3-ter l. 53/1994; art. 137, ultimo comma)notifica a mezzo PEC; se non riesce, dichiara la causa all'ufficiale giudiziario
Domanda nuova nella prima memoriainammissibilità: con la memoria n. 1 si possono «precisare o modificare» le domande e proporre quelle conseguenti alle difese del convenuto (art. 171-ter, n. 1)metti in citazione tutte le domande che hai

9. Varianti e casi particolari

  • Più convenuti. I termini a comparire si calcolano per ciascuno dalla rispettiva notifica; l'originale della citazione va inserito nel fascicolo entro 10 giorni dall'ultima notificazione (art. 165, co. 2).
  • Convenuto all'estero. 150 giorni liberi (art. 163-bis, co. 1). Esempio: notifica il 2 novembre 2026, prima udienza possibile venerdì 2 aprile 2027. Per la notifica valgono i regolamenti e le convenzioni applicabili.
  • Consumatore. Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore: la clausola contraria si presume vessatoria (art. 33, co. 2, lett. u, d.lgs. 206/2005); per le controversie «inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV» del capo del codice del consumo che si apre con l'art. 45 (informazioni precontrattuali, contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali, recesso) la competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore è inderogabile (art. 66-bis). Nelle controversie su contratti fra professionisti e consumatori la negoziazione assistita obbligatoria non si applica (art. 3, co. 1, d.l. 132/2014).
  • Società senza personalità giuridica, associazioni non riconosciute, comitati. Ai fini della competenza hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo (art. 19, co. 2).
  • Attore che si difende da sé. Se ha la qualità per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza altro difensore (art. 86); se si costituisce personalmente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune sede del tribunale o indicare una PEC risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale (art. 165, co. 1).
  • Patrocinio a spese dello Stato. Indica la delibera di ammissione (d.m. 110/2023, art. 2, lett. n); se l'ammissione non è ancora deliberata, allega l'istanza protocollata dal Consiglio dell'ordine per l'iscrizione a ruolo senza contributo (circolare DAG del 24 aprile 2025, come riferita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 137/2026).
  • Causa collegiale (art. 50-bis): il semplificato «facoltativo» dell'art. 281-decies, co. 2 non è disponibile; resta quello del co. 1 se ne ricorrono i presupposti.
  • Fatti documentali e difese prevedibilmente deboli. Valuta l'istanza di ordinanza di accoglimento (art. 183-ter): è provvisoriamente esecutiva, reclamabile, e se non è reclamata definisce il giudizio e costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
  • Chiamata di un terzo da parte dell'attore. Si chiede, a pena di decadenza, con la memoria n. 1 dell'art. 171-ter, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto (art. 269, co. 3).

10. Punti incerti dichiarati

  1. Data d'udienza tra il 26 novembre e il 27 dicembre 2027 nell'esempio 2. La legge sospende «il decorso dei termini processuali» senza distinguere; il formulario indica come sicura la data che tiene conto della sospensione anche per il termine a comparire. Non citiamo pronunce, che non abbiamo riletto.
  2. Termini a ritroso che scadono di sabato o di festivo. L'art. 155 non regola espressamente il caso; la soluzione indicata (anticipare al giorno lavorativo precedente) è una regola di prudenza, non una norma.
  3. Presupposti del semplificato. Se la formula «è introdotto» dell'art. 281-decies, co. 1 renda il semplificato obbligatorio con conseguenze sull'atto introdotto con citazione è questione su cui le opinioni non sono uniformi; la legge prevede in ogni caso il passaggio di rito nelle verifiche preliminari (art. 171-bis, co. 4).
  4. Specifiche tecniche del deposito telematico. Il provvedimento del 16 aprile 2014 e le sue modifiche non sono stati riletti nel testo vigente: formati e dimensione massima della busta vanno controllati sul Portale dei servizi telematici.

Il modello in Word

Lo stesso formulario in un documento Word, da adattare al caso, rileggere e sottoscrivere.

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Formulari e pagine collegate

Aggiornato al 18/10/2026 — norme verificate sul testo vigente. Aggiornato al 18/10/2026 · norme verificate su Normattiva (testo vigente), Gazzetta Ufficiale, EUR-Lex e corpus di Chiostro il 18/10/2026

Avviso. Contenuto informativo, non è un parere legale; verificate sempre sulle fonti ufficiali. Il modello è una base di lavoro: va adattato al caso, riletto e sottoscritto dal difensore. Norme e giurisprudenza possono essere cambiate dopo la data indicata.