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La sospensione feriale dei termini processuali: dal 1° al 31 agosto, come si calcola e quando non vale
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Dal 1° al 31 agosto di ogni anno il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto e riprende alla fine del periodo; se il termine comincia in agosto, l'inizio è differito alla fine della sospensione (art. 1 l. 742/1969). La sospensione non vale per lavoro e previdenza, procedimenti cautelari, sfratto, opposizione all'esecuzione, le altre cause dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario e i procedimenti del codice della crisi d'impresa.
Che cosa dice la legge
«Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo» (art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742). Fino al 2014 la sospensione durava fino al 15 settembre: il d.l. 132/2014 l'ha portata al 31 agosto dal 2015.
Come si calcola
- Termini a giorni: i giorni di agosto non si contano. Sentenza notificata il 20 luglio 2026, 30 giorni per appellare: 11 giorni a luglio, agosto sospeso, la scadenza è lunedì 21 settembre 2026 (senza sospensione sarebbe mercoledì 19 agosto 2026). Sentenza notificata il 15 giugno 2026, 60 giorni per il ricorso per cassazione: scadenza lunedì 14 settembre 2026.
- Termini che iniziano in agosto: si contano dal 1° settembre. Un termine di 20 giorni che decorrerebbe dal 12 agosto 2026 scade lunedì 21 settembre 2026.
- Termini a mesi: se attraversano agosto si contano a mesi e si aggiungono 31 giorni; se cominciano in agosto partono dal 1° settembre e scadono nel giorno corrispondente (per una sentenza pubblicata il 10 agosto 2026, il termine lungo di sei mesi scade lunedì 1 marzo 2027).
- Termini a ritroso (memorie e costituzione prima di un'udienza): la sospensione vale anche qui, e i giorni d'agosto non si contano. Una memoria da depositare almeno 20 giorni prima di un'udienza del 15 settembre 2026: il conto porta a domenica 26 luglio, e per prudenza il calcolatore anticipa a venerdì 24 luglio 2026 (il codice di procedura civile non ha una regola espressa per i termini a ritroso che cadono di festivo: il codice del processo amministrativo, art. 52, comma 4, anticipa al giorno non festivo precedente).
Tutti questi conti li fa il calcolatore dei termini processuali, che mostra i passaggi con le norme.
Quando la sospensione non si applica
In materia civile l'art. 3 l. 742/1969 esclude le controversie di lavoro e di previdenza e le cause e i procedimenti dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario:
- cause relative ad alimenti;
- procedimenti cautelari;
- amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione;
- ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- sfratto e opposizione all'esecuzione;
- dichiarazione e revoca dei fallimenti;
- le cause dichiarate urgenti, quando la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
Non si applica nemmeno ai procedimenti del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 9, comma 1, d.lgs. 14/2019).
Nel processo amministrativo la sospensione non vale per il procedimento sulla sospensione del provvedimento impugnato (art. 5 l. 742/1969). Non si applica nemmeno ai termini sostanziali, come i 60 giorni per impugnare il licenziamento (art. 6 l. 604/1966): non sono termini processuali.
Norme collegate
Il computo dei termini sta nell'art. 155 c.p.c.; il termine lungo nell'art. 327 c.p.c.; gli interessi e le spese nelle altre guide: tabella del contributo unificato, tasso degli interessi legali.
Domande frequenti
Quando inizia e quando finisce la sospensione feriale?
Dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 l. 742/1969, nel testo in vigore dal 2015).
La sospensione feriale vale per le cause di lavoro?
No: l'art. 3 della legge 742/1969 esclude le controversie di lavoro e di previdenza.
Vale per i procedimenti cautelari e per lo sfratto?
No: sono fra le cause dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, escluse dall'art. 3 della legge 742/1969, insieme all'opposizione all'esecuzione, agli alimenti e alle cause dichiarate urgenti.
Vale per la liquidazione giudiziale e le procedure della crisi d'impresa?
No: l'art. 9 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 14/2019) esclude la sospensione feriale per tutti i procedimenti che disciplina.
Come si calcola un termine che scade a metà agosto?
Nei termini a giorni i giorni di agosto non si contano: il termine riprende il 1° settembre per i giorni che restano.
La sospensione si applica ai termini a ritroso?
Secondo l'orientamento prevalente sì: anche nei termini da contare all'indietro da un'udienza i giorni di agosto non si contano, e il calcolatore fa così.
Vale per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento?
No: i 60 giorni dell'art. 6 della legge 604/1966 sono un termine di decadenza sostanziale, non processuale.
Fonti
Ogni passaggio del calcolo rimanda alla sua norma sul testo ufficiale di Normattiva.
- l. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 — sospensione feriale (1-31 agosto)
- art. 3 l. 742/1969 — cause escluse dalla sospensione feriale
- art. 92 r.d. 12/1941 (ordinamento giudiziario) — affari civili nel periodo feriale
- art. 155 c.p.c. — computo dei termini
- art. 6 l. 604/1966 — impugnazione del licenziamento
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Avviso. Il calcolo è uno strumento di supporto e non sostituisce la verifica del professionista sulle norme e sulla giurisprudenza applicabili al caso concreto. Contenuto informativo, non è un parere legale.