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La sospensione feriale dei termini processuali: dal 1° al 31 agosto, come si calcola e quando non vale

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Dal 1° al 31 agosto di ogni anno il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto e riprende alla fine del periodo; se il termine comincia in agosto, l'inizio è differito alla fine della sospensione (art. 1 l. 742/1969). La sospensione non vale per lavoro e previdenza, procedimenti cautelari, sfratto, opposizione all'esecuzione, le altre cause dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario e i procedimenti del codice della crisi d'impresa.

Che cosa dice la legge

«Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo» (art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742). Fino al 2014 la sospensione durava fino al 15 settembre: il d.l. 132/2014 l'ha portata al 31 agosto dal 2015.

Come si calcola

Tutti questi conti li fa il calcolatore dei termini processuali, che mostra i passaggi con le norme.

Quando la sospensione non si applica

In materia civile l'art. 3 l. 742/1969 esclude le controversie di lavoro e di previdenza e le cause e i procedimenti dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario:

Non si applica nemmeno ai procedimenti del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 9, comma 1, d.lgs. 14/2019).

Nel processo amministrativo la sospensione non vale per il procedimento sulla sospensione del provvedimento impugnato (art. 5 l. 742/1969). Non si applica nemmeno ai termini sostanziali, come i 60 giorni per impugnare il licenziamento (art. 6 l. 604/1966): non sono termini processuali.

Norme collegate

Il computo dei termini sta nell'art. 155 c.p.c.; il termine lungo nell'art. 327 c.p.c.; gli interessi e le spese nelle altre guide: tabella del contributo unificato, tasso degli interessi legali.

Domande frequenti

Quando inizia e quando finisce la sospensione feriale?

Dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 l. 742/1969, nel testo in vigore dal 2015).

La sospensione feriale vale per le cause di lavoro?

No: l'art. 3 della legge 742/1969 esclude le controversie di lavoro e di previdenza.

Vale per i procedimenti cautelari e per lo sfratto?

No: sono fra le cause dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, escluse dall'art. 3 della legge 742/1969, insieme all'opposizione all'esecuzione, agli alimenti e alle cause dichiarate urgenti.

Vale per la liquidazione giudiziale e le procedure della crisi d'impresa?

No: l'art. 9 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 14/2019) esclude la sospensione feriale per tutti i procedimenti che disciplina.

Come si calcola un termine che scade a metà agosto?

Nei termini a giorni i giorni di agosto non si contano: il termine riprende il 1° settembre per i giorni che restano.

La sospensione si applica ai termini a ritroso?

Secondo l'orientamento prevalente sì: anche nei termini da contare all'indietro da un'udienza i giorni di agosto non si contano, e il calcolatore fa così.

Vale per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento?

No: i 60 giorni dell'art. 6 della legge 604/1966 sono un termine di decadenza sostanziale, non processuale.

Fonti

Ogni passaggio del calcolo rimanda alla sua norma sul testo ufficiale di Normattiva.

Altri strumenti e guide

Avviso. Il calcolo è uno strumento di supporto e non sostituisce la verifica del professionista sulle norme e sulla giurisprudenza applicabili al caso concreto. Contenuto informativo, non è un parere legale.