Guida con calcolatore · Spese di giustizia
Tabella del contributo unificato 2026: tutti gli importi, procedimento per procedimento
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Il contributo unificato si paga per ogni grado di giudizio con gli importi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002: nel civile da 43 a 1.686 euro secondo il valore, aumentati della metà in appello e raddoppiati in cassazione; la metà per decreto ingiuntivo, opposizione, sfratti e lavoro; importi fissi per famiglia, volontaria giurisdizione ed esecuzioni; scaglioni propri nel tributario e importi per tipo di ricorso nell'amministrativo. Qui sotto tutte le tabelle, con il calcolatore.
Processo civile: gli scaglioni per valore
Gli importi del comma 1 dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, con l'aumento della metà nei giudizi di impugnazione e il raddoppio in cassazione del comma 1-bis. Valgono anche davanti al giudice di pace, che ha un importo suo solo per le cause di valore indeterminabile di sua competenza esclusiva (237 euro).
| Valore della causa | Primo grado | Appello | Cassazione |
|---|---|---|---|
| fino a 1.100 € | 43,00 € | 64,50 € | 86,00 € |
| da 1.100,01 a 5.200 € | 98,00 € | 147,00 € | 196,00 € |
| da 5.200,01 a 26.000 € | 237,00 € | 355,50 € | 474,00 € |
| da 26.000,01 a 52.000 € | 518,00 € | 777,00 € | 1.036,00 € |
| da 52.000,01 a 260.000 € | 759,00 € | 1.138,50 € | 1.518,00 € |
| da 260.000,01 a 520.000 € | 1.214,00 € | 1.821,00 € | 2.428,00 € |
| oltre 520.000 € | 1.686,00 € | 2.529,00 € | 3.372,00 € |
| valore indeterminabile | 518,00 € | 777,00 € | 1.036,00 € |
| indeterminabile, competenza esclusiva del giudice di pace | 237,00 € | 355,50 € | 474,00 € |
In cassazione, oltre al contributo, si paga l'importo dell'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari (comma 2-bis), salvo nelle cause di lavoro, di previdenza e nelle opposizioni alle sanzioni amministrative (art. 10, comma 6-bis).
Metà del contributo: decreto ingiuntivo, opposizione, sfratto, lavoro
Il comma 3 riduce il contributo alla metà per i procedimenti speciali del libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compresi il decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione, per le convalide di sfratto e per le controversie individuali di lavoro e di pubblico impiego. Nello sfratto per morosità il valore è quello dei canoni non pagati alla notifica; nella finita locazione, il canone di un anno. C'è una guida apposita sul contributo unificato nel decreto ingiuntivo e nell'opposizione.
| Valore | Decreto ingiuntivo, opposizione, sfratto | Lavoro, primo grado | Lavoro, appello |
|---|---|---|---|
| fino a 1.100 € | 21,50 € | 21,50 € | 32,25 € |
| da 1.100,01 a 5.200 € | 49,00 € | 49,00 € | 73,50 € |
| da 5.200,01 a 26.000 € | 118,50 € | 118,50 € | 177,75 € |
| da 26.000,01 a 52.000 € | 259,00 € | 259,00 € | 388,50 € |
| da 52.000,01 a 260.000 € | 379,50 € | 379,50 € | 569,25 € |
| da 260.000,01 a 520.000 € | 607,00 € | 607,00 € | 910,50 € |
| oltre 520.000 € | 843,00 € | 843,00 € | 1.264,50 € |
La colonna dell'appello combina la metà del comma 3 con l'aumento della metà del comma 1-bis: è la lettura corrente, ma il testo non dice espressamente come i due commi si combinano. Nel dubbio conviene una verifica con la cancelleria.
Lavoro e previdenza. Pagano solo le parti con reddito imponibile superiore al triplo della soglia del patrocinio a spese dello Stato (art. 9, comma 1-bis), «salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1». In cassazione, quindi, la metà non vale. Se si applichi anche il raddoppio del comma 1-bis non è pacifico: il Consiglio nazionale forense, con il parere n. 30 del 2026, lo esclude, e mette in dubbio anche che in cassazione valga la soglia di reddito. Il calcolatore applica il raddoppio, che è la scelta prudente; verificate con la cancelleria. Le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie pagano 43 euro (comma 1, lettera a).
Importi fissi
| Procedimento | Contributo | Norma |
|---|---|---|
| Separazione e divorzio su domanda congiunta (art. 473-bis.51 c.p.c.) | 43,00 € | art. 13, comma 1, lettera a |
| Previdenza e assistenza obbligatorie | 43,00 € | art. 13, comma 1, lettera a |
| Volontaria giurisdizione; procedimenti in camera di consiglio (libro IV, titolo II, capo VI c.p.c.) | 98,00 € | art. 13, comma 1, lettera b |
| Separazione e divorzio contenziosi (art. 473-bis.47 c.p.c.) | 98,00 € | art. 13, comma 1, lettera b |
| Istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare (art. 492-bis c.p.c.), senza l'anticipazione di 27 euro | 43,00 € | art. 13, comma 1-quinquies |
| Accertamento della cittadinanza italiana | 600,00 € per ciascun ricorrente | art. 13, comma 1-sexies |
| Procedura fallimentare, oggi liquidazione giudiziale (dalla sentenza alla chiusura) | 851,00 € | art. 13, comma 5; art. 349 d.lgs. 14/2019 |
Esecuzioni
| Procedimento | Contributo |
|---|---|
| Espropriazione immobiliare | 278,00 € |
| Altre esecuzioni (mobiliare, presso terzi, consegna o rilascio) | 139,00 € |
| Esecuzione mobiliare di valore inferiore a 2.500 € | 43,00 € |
| Opposizione agli atti esecutivi | 168,00 € |
| Opposizione all'esecuzione | secondo il valore (comma 1) |
Nelle esecuzioni il contributo lo paga chi chiede la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati, insieme all'anticipazione di 27 euro (art. 14, comma 1; art. 30 d.P.R. 115/2002).
Processo tributario
Scaglioni propri (comma 6-quater), validi per il ricorso e per l'appello (il testo li riferisce sia ai giudici di primo sia a quelli di secondo grado).
| Valore della lite | Contributo |
|---|---|
| fino a 2.582,28 € | 30,00 € |
| da 2.582,29 a 5.000 € | 60,00 € |
| da 5.000,01 a 25.000 € e valore indeterminabile | 120,00 € |
| da 25.000,01 a 75.000 € | 250,00 € |
| da 75.000,01 a 200.000 € | 500,00 € |
| oltre 200.000 € | 1.500,00 € |
Il valore è quello di ciascun atto impugnato e va dichiarato nelle conclusioni del ricorso (art. 14, comma 3-bis). Aumento della metà se il difensore non indica la PEC o la parte non indica il codice fiscale (comma 3-bis).
Processo amministrativo (TAR e Consiglio di Stato)
| Ricorso | Contributo |
|---|---|
| Accesso ai documenti e silenzio (artt. 116 e 117 c.p.a.), cittadinanza, residenza, soggiorno e ingresso, esecuzione e ottemperanza | 300,00 € |
| Rito abbreviato comune a determinate materie (libro IV, titolo V, c.p.a.) | 1.800,00 € |
| Appalti (art. 119, comma 1, lettere a e b, c.p.a.): valore fino a 200.000 € | 2.000,00 € |
| Appalti: valore fra 200.000 e 1.000.000 € | 4.000,00 € |
| Appalti: valore oltre 1.000.000 € o senza dichiarazione | 6.000,00 € |
| Tutti gli altri casi e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica | 650,00 € |
| Rapporti di pubblico impiego | si applica il comma 3 |
Nessun contributo per i ricorsi contro il diniego di accesso alle informazioni ambientali. Gli importi aumentano della metà se il difensore non indica PEC e fax o la parte il codice fiscale (comma 6-bis.1), e della metà nei giudizi di impugnazione. L'onere del contributo, anticipato da chi ricorre, grava in ogni caso sulla parte soccombente, anche se le spese sono compensate e anche se non si è costituita; la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza (comma 6-bis.1).
Aumenti e casi particolari
- Sezioni specializzate in materia di impresa: contributo raddoppiato (comma 1-ter), poi aumentato in appello e raddoppiato in cassazione.
- Impugnazione respinta: chi l'ha proposta, se è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, versa un ulteriore importo pari a quello dell'impugnazione (comma 1-quater); non quando il ricorso per cassazione si estingue ai sensi dell'art. 380-bis (comma 1-quater.1).
- Codice fiscale mancante nell'atto introduttivo: aumento della metà (comma 3-bis). Nel civile la PEC del difensore non conta più: conta solo nel tributario.
- Dichiarazione di valore mancante: il processo si presume del valore più alto (comma 6).
Esenzioni
Per l'art. 10 d.P.R. 115/2002 non pagano il contributo, fra gli altri:
- i processi già esenti per legge, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa;
- la rettificazione di stato civile, i processi in materia tavolare, i processi per l'equa riparazione della legge Pinto (art. 3 l. 89/2001) e quelli per il sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali (art. 13, comma 3, l. 104/1992);
- i processi, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento della prole;
- alcuni procedimenti del rito delle persone, dei minorenni e delle famiglie (libro II, titolo IV-bis, capo III, sezioni III, IV e V c.p.c.).
La ragione dell'esenzione va dichiarata nelle conclusioni dell'atto introduttivo (art. 10, comma 6).
Chi paga, quando e su quale valore
- Paga, al momento, la parte che si costituisce per prima o deposita il ricorso (art. 14, comma 1).
- Senza il contributo minimo la causa non si iscrive a ruolo: fuori dai casi di esenzione, serve almeno l'importo della lettera a del comma 1 (43 euro) o il minor contributo dovuto (art. 14, comma 3.1).
- Il valore si determina secondo il codice di procedura civile, ma senza tener conto degli interessi, e va dichiarato nelle conclusioni (art. 14, comma 2).
- Se la parte che si è costituita per prima modifica la domanda o propone una riconvenzionale che ne aumenta il valore, dichiara il nuovo valore e paga l'integrazione; le altre parti che propongono una domanda riconvenzionale, chiamano un terzo o spiegano un intervento autonomo pagano un autonomo contributo sul valore della loro domanda (art. 14, comma 3).
- Oltre al contributo, 27 euro di anticipazione forfettaria per le notificazioni d'ufficio, non dovuti nelle cause di lavoro e previdenza (art. 30 d.P.R. 115/2002).
Per calcolare il caso concreto c'è il calcolatore del contributo unificato; per le scadenze, il calcolo dei termini processuali.
Domande frequenti
Quanto è il contributo unificato per una causa di 10.000 euro?
237,00 € in primo grado, 355,50 € in appello e 474,00 € in cassazione; 118,50 € per un ricorso per decreto ingiuntivo dello stesso valore.
Il contributo unificato si paga anche davanti al giudice di pace?
Sì, con gli stessi scaglioni per valore del tribunale; per le cause di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace l'importo è di 237 euro.
Quanto si paga per separazione e divorzio?
43 euro su domanda congiunta (art. 473-bis.51 c.p.c.), 98 euro per i procedimenti contenziosi (art. 473-bis.47 c.p.c.).
Quanto si paga per un pignoramento?
139 euro per l'esecuzione mobiliare o presso terzi, 43 euro se il valore è inferiore a 2.500 euro, 278 euro per l'espropriazione immobiliare; lo paga chi chiede la vendita o l'assegnazione.
Quanto costa un ricorso al TAR?
Di regola 650 euro; 300 euro per accesso, silenzio, cittadinanza e ottemperanza; 1.800 euro nel rito abbreviato; per gli appalti 2.000, 4.000 o 6.000 euro secondo il valore.
Si può iscrivere la causa senza pagare il contributo?
No: fuori dai casi di esenzione, nei procedimenti civili la causa non si iscrive a ruolo se non è versato almeno l'importo minimo di 43 euro o il minor contributo dovuto (art. 14, comma 3.1).
Gli interessi entrano nel valore della causa?
No: ai fini del contributo il valore si determina senza tener conto degli interessi (art. 14, comma 2, d.P.R. 115/2002).
Che cosa succede se l'appello è respinto?
Chi l'ha proposto versa un ulteriore importo pari al contributo dell'impugnazione, se è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (art. 13, comma 1-quater).
Fonti
Ogni passaggio del calcolo rimanda alla sua norma sul testo ufficiale di Normattiva.
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