Chiostro

Guida con calcolatore · Spese di giustizia

Tabella del contributo unificato 2026: tutti gli importi, procedimento per procedimento

Aggiornato il Gratuito, senza registrazione

Il contributo unificato si paga per ogni grado di giudizio con gli importi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002: nel civile da 43 a 1.686 euro secondo il valore, aumentati della metà in appello e raddoppiati in cassazione; la metà per decreto ingiuntivo, opposizione, sfratti e lavoro; importi fissi per famiglia, volontaria giurisdizione ed esecuzioni; scaglioni propri nel tributario e importi per tipo di ricorso nell'amministrativo. Qui sotto tutte le tabelle, con il calcolatore.

Processo civile: gli scaglioni per valore

Gli importi del comma 1 dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, con l'aumento della metà nei giudizi di impugnazione e il raddoppio in cassazione del comma 1-bis. Valgono anche davanti al giudice di pace, che ha un importo suo solo per le cause di valore indeterminabile di sua competenza esclusiva (237 euro).

Valore della causaPrimo gradoAppelloCassazione
fino a 1.100 €43,00 €64,50 €86,00 €
da 1.100,01 a 5.200 €98,00 €147,00 €196,00 €
da 5.200,01 a 26.000 €237,00 €355,50 €474,00 €
da 26.000,01 a 52.000 €518,00 €777,00 €1.036,00 €
da 52.000,01 a 260.000 €759,00 €1.138,50 €1.518,00 €
da 260.000,01 a 520.000 €1.214,00 €1.821,00 €2.428,00 €
oltre 520.000 €1.686,00 €2.529,00 €3.372,00 €
valore indeterminabile518,00 €777,00 €1.036,00 €
indeterminabile, competenza esclusiva del giudice di pace237,00 €355,50 €474,00 €

In cassazione, oltre al contributo, si paga l'importo dell'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari (comma 2-bis), salvo nelle cause di lavoro, di previdenza e nelle opposizioni alle sanzioni amministrative (art. 10, comma 6-bis).

Metà del contributo: decreto ingiuntivo, opposizione, sfratto, lavoro

Il comma 3 riduce il contributo alla metà per i procedimenti speciali del libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compresi il decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione, per le convalide di sfratto e per le controversie individuali di lavoro e di pubblico impiego. Nello sfratto per morosità il valore è quello dei canoni non pagati alla notifica; nella finita locazione, il canone di un anno. C'è una guida apposita sul contributo unificato nel decreto ingiuntivo e nell'opposizione.

ValoreDecreto ingiuntivo, opposizione, sfrattoLavoro, primo gradoLavoro, appello
fino a 1.100 €21,50 €21,50 €32,25 €
da 1.100,01 a 5.200 €49,00 €49,00 €73,50 €
da 5.200,01 a 26.000 €118,50 €118,50 €177,75 €
da 26.000,01 a 52.000 €259,00 €259,00 €388,50 €
da 52.000,01 a 260.000 €379,50 €379,50 €569,25 €
da 260.000,01 a 520.000 €607,00 €607,00 €910,50 €
oltre 520.000 €843,00 €843,00 €1.264,50 €

La colonna dell'appello combina la metà del comma 3 con l'aumento della metà del comma 1-bis: è la lettura corrente, ma il testo non dice espressamente come i due commi si combinano. Nel dubbio conviene una verifica con la cancelleria.

Lavoro e previdenza. Pagano solo le parti con reddito imponibile superiore al triplo della soglia del patrocinio a spese dello Stato (art. 9, comma 1-bis), «salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1». In cassazione, quindi, la metà non vale. Se si applichi anche il raddoppio del comma 1-bis non è pacifico: il Consiglio nazionale forense, con il parere n. 30 del 2026, lo esclude, e mette in dubbio anche che in cassazione valga la soglia di reddito. Il calcolatore applica il raddoppio, che è la scelta prudente; verificate con la cancelleria. Le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie pagano 43 euro (comma 1, lettera a).

Importi fissi

ProcedimentoContributoNorma
Separazione e divorzio su domanda congiunta (art. 473-bis.51 c.p.c.)43,00 €art. 13, comma 1, lettera a
Previdenza e assistenza obbligatorie43,00 €art. 13, comma 1, lettera a
Volontaria giurisdizione; procedimenti in camera di consiglio (libro IV, titolo II, capo VI c.p.c.)98,00 €art. 13, comma 1, lettera b
Separazione e divorzio contenziosi (art. 473-bis.47 c.p.c.)98,00 €art. 13, comma 1, lettera b
Istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare (art. 492-bis c.p.c.), senza l'anticipazione di 27 euro43,00 €art. 13, comma 1-quinquies
Accertamento della cittadinanza italiana600,00 € per ciascun ricorrenteart. 13, comma 1-sexies
Procedura fallimentare, oggi liquidazione giudiziale (dalla sentenza alla chiusura)851,00 €art. 13, comma 5; art. 349 d.lgs. 14/2019

Esecuzioni

ProcedimentoContributo
Espropriazione immobiliare278,00 €
Altre esecuzioni (mobiliare, presso terzi, consegna o rilascio)139,00 €
Esecuzione mobiliare di valore inferiore a 2.500 €43,00 €
Opposizione agli atti esecutivi168,00 €
Opposizione all'esecuzionesecondo il valore (comma 1)

Nelle esecuzioni il contributo lo paga chi chiede la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati, insieme all'anticipazione di 27 euro (art. 14, comma 1; art. 30 d.P.R. 115/2002).

Processo tributario

Scaglioni propri (comma 6-quater), validi per il ricorso e per l'appello (il testo li riferisce sia ai giudici di primo sia a quelli di secondo grado).

Valore della liteContributo
fino a 2.582,28 €30,00 €
da 2.582,29 a 5.000 €60,00 €
da 5.000,01 a 25.000 € e valore indeterminabile120,00 €
da 25.000,01 a 75.000 €250,00 €
da 75.000,01 a 200.000 €500,00 €
oltre 200.000 €1.500,00 €

Il valore è quello di ciascun atto impugnato e va dichiarato nelle conclusioni del ricorso (art. 14, comma 3-bis). Aumento della metà se il difensore non indica la PEC o la parte non indica il codice fiscale (comma 3-bis).

Processo amministrativo (TAR e Consiglio di Stato)

RicorsoContributo
Accesso ai documenti e silenzio (artt. 116 e 117 c.p.a.), cittadinanza, residenza, soggiorno e ingresso, esecuzione e ottemperanza300,00 €
Rito abbreviato comune a determinate materie (libro IV, titolo V, c.p.a.)1.800,00 €
Appalti (art. 119, comma 1, lettere a e b, c.p.a.): valore fino a 200.000 €2.000,00 €
Appalti: valore fra 200.000 e 1.000.000 €4.000,00 €
Appalti: valore oltre 1.000.000 € o senza dichiarazione6.000,00 €
Tutti gli altri casi e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica650,00 €
Rapporti di pubblico impiegosi applica il comma 3

Nessun contributo per i ricorsi contro il diniego di accesso alle informazioni ambientali. Gli importi aumentano della metà se il difensore non indica PEC e fax o la parte il codice fiscale (comma 6-bis.1), e della metà nei giudizi di impugnazione. L'onere del contributo, anticipato da chi ricorre, grava in ogni caso sulla parte soccombente, anche se le spese sono compensate e anche se non si è costituita; la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza (comma 6-bis.1).

Aumenti e casi particolari

Esenzioni

Per l'art. 10 d.P.R. 115/2002 non pagano il contributo, fra gli altri:

La ragione dell'esenzione va dichiarata nelle conclusioni dell'atto introduttivo (art. 10, comma 6).

Chi paga, quando e su quale valore

Per calcolare il caso concreto c'è il calcolatore del contributo unificato; per le scadenze, il calcolo dei termini processuali.

Domande frequenti

Quanto è il contributo unificato per una causa di 10.000 euro?

237,00 € in primo grado, 355,50 € in appello e 474,00 € in cassazione; 118,50 € per un ricorso per decreto ingiuntivo dello stesso valore.

Il contributo unificato si paga anche davanti al giudice di pace?

Sì, con gli stessi scaglioni per valore del tribunale; per le cause di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace l'importo è di 237 euro.

Quanto si paga per separazione e divorzio?

43 euro su domanda congiunta (art. 473-bis.51 c.p.c.), 98 euro per i procedimenti contenziosi (art. 473-bis.47 c.p.c.).

Quanto si paga per un pignoramento?

139 euro per l'esecuzione mobiliare o presso terzi, 43 euro se il valore è inferiore a 2.500 euro, 278 euro per l'espropriazione immobiliare; lo paga chi chiede la vendita o l'assegnazione.

Quanto costa un ricorso al TAR?

Di regola 650 euro; 300 euro per accesso, silenzio, cittadinanza e ottemperanza; 1.800 euro nel rito abbreviato; per gli appalti 2.000, 4.000 o 6.000 euro secondo il valore.

Si può iscrivere la causa senza pagare il contributo?

No: fuori dai casi di esenzione, nei procedimenti civili la causa non si iscrive a ruolo se non è versato almeno l'importo minimo di 43 euro o il minor contributo dovuto (art. 14, comma 3.1).

Gli interessi entrano nel valore della causa?

No: ai fini del contributo il valore si determina senza tener conto degli interessi (art. 14, comma 2, d.P.R. 115/2002).

Che cosa succede se l'appello è respinto?

Chi l'ha proposto versa un ulteriore importo pari al contributo dell'impugnazione, se è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (art. 13, comma 1-quater).

Fonti

Ogni passaggio del calcolo rimanda alla sua norma sul testo ufficiale di Normattiva.

Altri strumenti e guide

Avviso. Il calcolo è uno strumento di supporto e non sostituisce la verifica del professionista sulle norme e sulla giurisprudenza applicabili al caso concreto. Contenuto informativo, non è un parere legale.