Formulario Chiostro · Processo civile
Atto di precetto: formulario senza formula esecutiva, con il calcolo di interessi e spese
Atto di precetto. Artt. 474, 475, 477, 478, 479, 480, 481 e 482 c.p.c., nel testo dato dal d.lgs. 149/2022 (abolizione della formula esecutiva) e dal correttivo d.lgs. 164/2024 (giudice competente per l'esecuzione, duplicato informatico). Con il calcolo delle somme, degli interessi e delle spese.
Aggiornato al 18/10/2026 — norme verificate sul testo vigente
Testo scritto con l'intelligenza artificiale e controllato in automatico sulle fonti citate · Responsabile della pubblicazione: Chiostro, ciao@chiostro.legal
In breve
- Non esiste più la formula esecutiva. Sentenze, provvedimenti e atti notarili, per valere come titolo esecutivo, «devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico, salvo che la legge disponga altrimenti» (art. 475). L'art. 476 è abrogato. Un precetto che parla di «titolo munito di formula esecutiva» è scritto con il codice di prima del 2023.
- Tre avvertimenti obbligatori: l'intimazione ad adempiere entro un termine non minore di dieci giorni con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata (art. 480, co. 1); l'avvertimento sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, con le parole del codice (co. 2); l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione (co. 3, correttivo 2024).
- A pena di nullità: indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo se fatta separatamente, oppure trascrizione integrale del titolo quando la legge la richiede (art. 480, co. 2).
- Tempi: niente esecuzione prima di dieci giorni dalla notifica, salvo autorizzazione per pericolo nel ritardo (art. 482); il precetto diventa inefficace se entro 90 giorni dalla notifica non è iniziata l'esecuzione (art. 481).
- Notifica alla parte personalmente, come il titolo (artt. 479, co. 2, e 480, ultimo comma). Il precetto non si iscrive a ruolo: niente contributo unificato e niente 27 €.
1. A che cosa serve, quando si usa e quando no
Serve a intimare al debitore di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, annunciandogli l'esecuzione forzata. È l'atto che, «se la legge non dispone altrimenti», deve precedere l'esecuzione insieme alla notificazione del titolo (art. 479, co. 1). L'esecuzione forzata, a sua volta, «non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile» (art. 474, co. 1).
Si usa con uno dei titoli dell'art. 474, co. 2:
- sentenze, provvedimenti e altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (sentenza di condanna di primo grado, decreto ingiuntivo esecutivo, ordinanza dell'art. 183-ter, verbale di conciliazione, ecc.);
- scritture private autenticate, per le obbligazioni di somme di danaro in esse contenute, cambiali e altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce la stessa efficacia;
- atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
Per l'esecuzione per consegna o rilascio servono i titoli dei nn. 1 e 3 (art. 474, co. 3).
Non si usa (o non si usa così):
| Situazione | Che cosa fare |
|---|---|
| Titolo non ancora esecutivo (decreto ingiuntivo non dichiarato esecutivo, sentenza di mero accertamento) | ottenere prima l'esecutorietà (art. 647) o un titolo di condanna |
| Credito da quantificare con operazioni non meramente aritmetiche | il diritto non è «liquido»: rischio di opposizione all'esecuzione (art. 615) |
| Titolo contro il defunto | il precetto agli eredi si notifica «soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo» (art. 477) |
| Titolo subordinato a cauzione | non si inizia l'esecuzione finché la cauzione non è prestata, e se ne fa constare con annotazione o atto separato (art. 478) |
| Debitore pubblica amministrazione | regole speciali (fra cui il foro dell'art. 26-bis, co. 1, per l'espropriazione di crediti): non trattate in questo formulario |
2. Riferimenti normativi (testo vigente verificato il 18/10/2026)
| Norma | Contenuto essenziale | In vigore dal |
|---|---|---|
| art. 474 c.p.c. | titoli esecutivi; trascrizione integrale delle scritture private autenticate | 26/11/2024 |
| art. 475 c.p.c. | copia attestata conforme o duplicato informatico | 26/11/2024 |
| art. 476 c.p.c. | abrogato dal d.lgs. 149/2022 | 28/02/2023 |
| art. 477 c.p.c. | titolo contro gli eredi | 21/04/1942 |
| art. 478 c.p.c. | cauzione | 26/11/2024 |
| art. 479 c.p.c. | notificazione del titolo e del precetto | 26/11/2024 |
| art. 480 c.p.c. | forma del precetto e avvertimenti | 26/11/2024 |
| art. 481 c.p.c. | inefficacia dopo 90 giorni | 21/04/1942 |
| art. 482 c.p.c. | termine ad adempiere; esecuzione immediata | 04/07/1998 |
| art. 654 c.p.c., co. 2 | precetto su decreto ingiuntivo esecutivo | 26/11/2024 |
| art. 125 c.p.c. | sottoscrizione del precetto | 26/11/2024 |
| art. 83 c.p.c., co. 3 | procura in calce al precetto | 04/07/2009 |
| art. 91 c.p.c., co. 2 | spese di notifica di titolo e precetto liquidate dall'ufficiale giudiziario | 21/02/2012 |
| art. 95 c.p.c. | spese dell'esecuzione a carico dell'esecutato | 21/04/1942 |
| artt. 26, 26-bis, 27 c.p.c. | fori dell'esecuzione e delle opposizioni | 11/11/2014; 24/12/2021; 21/04/1942 |
| art. 615 c.p.c. | opposizione al precetto (all'esecuzione) | 03/07/2016 |
| art. 617 c.p.c. | opposizione agli atti esecutivi: 20 giorni | 11/09/2005 |
| art. 1194 c.c. | imputazione dei pagamenti a interessi e spese | 19/04/1942 |
| art. 1283 c.c. | anatocismo | 19/04/1942 |
| art. 1284 c.c. | saggio legale: 1,60% dal 1° gennaio 2026 | 28/12/2025 |
| d.lgs. 231/2002, artt. 2, 4, 5, 6 | interessi legali di mora; 40 € | 2012-2020 |
| art. 2953 c.c. | prescrizione decennale dopo il giudicato | 19/04/1942 |
| d.m. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 2 e 4 | spese generali 15%; fase esecutiva | 23/10/2022 |
| art. 16 d.P.R. 633/1972 | IVA 22%, in vigore fino al 31/12/2026 | 01/01/2016 |
| art. 11 l. 576/1980 | contributo integrativo (CPA) | 06/03/1992 |
| d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi), artt. 65, 67, 390 | procedure di sovraindebitamento; disciplina transitoria | 28/09/2024; 15/07/2022 |
Diritto transitorio della riforma dell'esecuzione. Le modifiche del d.lgs. 149/2022 agli artt. 475, 476, 478 e 479 (art. 3, co. 34, lett. b, c, d ed e: abolizione della formula esecutiva) «si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023» (art. 35, co. 8); gli artt. 474, 475, 478 e 479, come modificati da quel decreto e dal d.lgs. 164/2024, «si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023» (art. 7, co. 4, d.lgs. 164/2024). Per un precetto notificato oggi valgono quindi le regole nuove anche se il titolo è anteriore.
3. Termini e scadenze
| Chi | Che cosa | Entro quando | Se si sbaglia |
|---|---|---|---|
| Creditore | notificare il titolo (copia attestata conforme o duplicato informatico) alla parte personalmente | prima del precetto o insieme, di seguito al titolo, purché la notifica sia alla parte personalmente (art. 479) | nullità dell'esecuzione per mancata notifica del titolo |
| Creditore, se il debitore è morto | notificare il precetto agli eredi | non prima di 10 giorni dalla notificazione del titolo agli eredi; entro un anno dalla morte la notifica agli eredi può farsi collettivamente e impersonalmente all'ultimo domicilio del defunto (art. 477) | — |
| Debitore | adempiere | entro il termine del precetto, non minore di dieci giorni (art. 480, co. 1) | — |
| Creditore | iniziare l'esecuzione | non prima che sia decorso il termine del precetto e comunque non prima di 10 giorni dalla notifica, salvo autorizzazione all'esecuzione immediata del presidente del tribunale competente per l'esecuzione, con o senza cauzione, «se vi è pericolo nel ritardo» (art. 482) | pignoramento nullo se anticipato |
| Creditore | iniziare l'esecuzione (pignoramento) | entro 90 giorni dalla notifica del precetto; il termine resta sospeso se è proposta opposizione e riprende a norma dell'art. 627 (art. 481) | precetto inefficace: devi rinotificarlo |
| Debitore | opposizione al precetto per contestare il diritto a procedere | prima dell'inizio dell'esecuzione, con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27 (art. 615, co. 1) | — |
| Debitore | opposizione per irregolarità formale del titolo o del precetto | 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto, con citazione davanti al giudice indicato nell'art. 480, co. 3 (art. 617, co. 1) | decadenza |
Come si contano i termini. Si esclude il giorno iniziale e si contano i festivi; se l'ultimo giorno è festivo la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo; la proroga vale anche per gli atti da compiere fuori udienza che scadono di sabato (art. 155 c.p.c.). Sospensione feriale: «il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie [...] è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione»; se il termine comincia in agosto, l'inizio è differito alla fine del periodo (art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742). Non si applica alle cause dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (fra cui procedimenti cautelari e opposizione all'esecuzione, oltre alle cause dichiarate urgenti) e alle controversie degli artt. 429 e 459 c.p.c. richiamate dall'art. 3 della stessa legge (rinvio storico alle controversie di lavoro e di previdenza). Termini «a ritroso» (quelli che si contano all'indietro dall'udienza, come i 70 giorni del convenuto o le memorie dell'art. 171-ter): la proroga dell'art. 155 è pensata per i termini che corrono in avanti e, applicata a ritroso, accorcerebbe lo spazio dell'altra parte; quando l'ultimo giorno utile cade di sabato o di festivo, la scelta che non espone a contestazioni è depositare il giorno lavorativo precedente. Allo stesso modo, quando un termine a ritroso attraversa agosto, conta il periodo feriale come neutro e anticipa: costa al più qualche settimana di lavoro in anticipo, mentre l'errore opposto costa la decadenza.
Sospensione feriale ed esecuzione. L'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, richiamato dall'art. 3 l. 742/1969, include fra le cause trattate nel periodo feriale quelle «di opposizione all'esecuzione»: per le opposizioni esecutive non contare sulla sospensione di agosto. Per il termine di 90 giorni dell'art. 481, che grava su di te, vale la stessa prudenza: l'esempio che segue è costruito fuori da agosto.
Esempio di calcolo dei termini
Precetto notificato a mezzo PEC con consegna martedì 3 novembre 2026.
| Passaggio | Calcolo | Data |
|---|---|---|
| Ultimo giorno del termine ad adempiere (dieci giorni) | 3 novembre + 10 | venerdì 13 novembre 2026 |
| Primo giorno utile per il pignoramento | decorsi dieci giorni | sabato 14 novembre 2026 (nella pratica, il primo giorno di servizio dell'ufficiale giudiziario) |
| Ultimo giorno per iniziare l'esecuzione | 3 novembre + 90 | lunedì 1° febbraio 2027 |
| Ultimo giorno per l'opposizione agli atti (art. 617, co. 1) | 3 novembre + 20 | lunedì 23 novembre 2026 |
4. Il calcolo delle somme
Regole che governano il conteggio
- Le somme intimate devono corrispondere al titolo: capitale, interessi nella misura e dalla decorrenza indicate dal titolo, spese liquidate nel titolo, spese successive (precetto, notifiche). Le spese dell'esecuzione sono a carico di chi la subisce (art. 95).
- Gli interessi si calcolano sul capitale, non sugli interessi: l'anatocismo è ammesso solo dal giorno della domanda giudiziale o per convenzione posteriore alla scadenza e per interessi dovuti almeno per sei mesi (art. 1283 c.c.).
- Se il debitore ha pagato in parte, il pagamento si imputa prima agli interessi e alle spese, poi al capitale, salvo consenso del creditore (art. 1194 c.c.).
- Interessi legali (art. 1284, co. 1, c.c.): 1,60% dal 1° gennaio 2026 (d.m. 10 dicembre 2025, in G.U. 13 dicembre 2025, n. 289); 2% nel 2025 (d.m. 10 dicembre 2024); 2,50% nel 2024 (d.m. 29 novembre 2023); 5% nel 2023. Il saggio per il 2027 sarà fissato con decreto entro il 15 dicembre 2026: non ancora pubblicato alla data di questo formulario.
- Interessi commerciali (d.lgs. 231/2002): tasso di riferimento + 8 punti, interessi semplici su base giornaliera (art. 2, lett. e); per il primo semestre il tasso in vigore il 1° gennaio, per il secondo quello in vigore il 1° luglio (art. 5, co. 2). 2026: 2,15% nel primo semestre (comunicato MEF in G.U., Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 2026) e 2,40% nel secondo (G.U., Serie generale, n. 163 del 16 luglio 2026), cioè interessi di mora al 10,15% e al 10,40%. Primo semestre 2027: non ancora pubblicato.
- Spese legali: rimborso forfettario delle spese generali del 15% del compenso (art. 2, co. 2, d.m. 55/2014); contributo integrativo per la Cassa forense (art. 11 l. 576/1980; la misura del 4% è fissata dalla regolamentazione della Cassa e l'abbiamo verificata solo su fonti secondarie); IVA al 22% se dovuta (art. 16 d.P.R. 633/1972, in vigore fino al 31 dicembre 2026; dal 1° gennaio 2027 l'articolo è abrogato dal testo unico IVA, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, nel quale l'aliquota va verificata).
Esempio di calcolo delle somme
Titolo: decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642, co. 2, per una fornitura fra imprese. Capitale 12.000,00 € (fattura scaduta il 31 gennaio 2026); interessi di mora del d.lgs. 231/2002 dal 1° febbraio 2026 al saldo; 40 € dell'art. 6, co. 2; spese della fase monitoria liquidate nel decreto. Precetto notificato il 3 novembre 2026. Gli importi segnati «ipotetico» sono solo esemplificativi: usa quelli del tuo titolo e della tua nota.
| Voce | Calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Capitale | — | 12.000,00 € |
| Interessi di mora 1/2/2026 – 30/6/2026 | 12.000 × 10,15% × 150/365 | 500,55 € |
| Interessi di mora 1/7/2026 – 3/11/2026 | 12.000 × 10,40% × 126/365 | 430,82 € |
| Importo forfettario art. 6, co. 2, d.lgs. 231/2002 | — | 40,00 € |
| Spese del monitorio liquidate nel decreto: compensi (ipotetico) | — | 1.000,00 € |
| spese generali 15% | 1.000 × 15% | 150,00 € |
| contributo integrativo 4% | (1.000 + 150) × 4% | 46,00 € |
| esborsi: contributo unificato dimezzato e anticipazione forfettaria | 118,50 + 27,00 | 145,50 € |
| Compenso per il precetto (ipotetico, da determinare sui parametri del d.m. 55/2014) | — | 300,00 € |
| spese generali 15% | 300 × 15% | 45,00 € |
| contributo integrativo 4% | (300 + 45) × 4% | 13,80 € |
| Totale intimato al netto dell'IVA | 14.671,67 € | |
| IVA sulle spese legali, se dovuta | secondo la fattura del difensore | [importo] |
| Spese di notifica del precetto | liquidate dall'ufficiale giudiziario (art. 91, co. 2) o pari a zero se notifichi a mezzo PEC | [importo] |
Più gli interessi successivi fino al saldo e le spese successive occorrende. Se il credito non fosse commerciale, gli interessi legali sullo stesso capitale e periodo (276 giorni all'1,60%) sarebbero 145,18 €: la differenza spiega perché, in opposizione, la natura della transazione è la prima cosa che il debitore contesta.
5. Costi e notifica
Il precetto non si deposita e non si iscrive a ruolo: non si paga il contributo unificato né l'anticipazione forfettaria di 27 €. Costi successivi, per l'esecuzione: contributo unificato di 278 € per l'esecuzione immobiliare, della metà (139 €) per le altre esecuzioni, 43 € per le esecuzioni mobiliari di valore inferiore a 2.500 € (art. 13, co. 2, d.P.R. 115/2002); 27 € al momento dell'istanza di assegnazione o vendita (art. 30, co. 1); 168 € per l'opposizione agli atti esecutivi (art. 13, co. 2).
Notifica a mezzo PEC da parte dell'avvocato (l. 21 gennaio 1994, n. 53). È obbligatoria quando il destinatario è un soggetto tenuto per legge a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi (per esempio imprese e professionisti iscritti in albi) o ha eletto domicilio digitale iscritto nel pubblico elenco delle persone fisiche (art. 3-ter, co. 1). Se la notifica PEC non riesce per causa imputabile al destinatario, l'avvocato inserisce l'atto nell'area riservata del Portale dei servizi telematici e la notifica si ha per eseguita nel decimo giorno successivo o, se prima, quando il destinatario vi accede (art. 3-ter, co. 2); se non riesce per causa non imputabile, si procede a mezzo posta o ufficiale giudiziario, dichiarandolo (co. 3; art. 137, ultimo comma, c.p.c.). Requisiti formali: indirizzo del notificante e del destinatario risultanti da pubblici elenchi; oggetto del messaggio «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»; relazione di notifica su documento informatico separato firmato digitalmente, con i dati dell'art. 3-bis, co. 5 (fra cui l'elenco da cui è estratto l'indirizzo e, per le copie di atti analogici, l'attestazione di conformità). Perfezionamento: per il notificante alla ricevuta di accettazione, per il destinatario alla ricevuta di avvenuta consegna (art. 3-bis, co. 3); le notifiche PEC si fanno senza limiti orari, ma se la consegna avviene fra le 21 e le 7 si perfezionano per il destinatario alle 7 (art. 147, co. 2 e 3, c.p.c.). Per la notifica a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario: per il notificante conta la consegna del plico all'ufficiale giudiziario (art. 149, co. 3, c.p.c.).
Alla parte personalmente. Titolo e precetto vanno notificati «alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti» (artt. 479, co. 2, e 480, ultimo comma), non al procuratore costituito nel giudizio in cui il titolo si è formato. La notifica a mezzo PEC all'indirizzo del debitore risultante da pubblici elenchi rispetta la regola.
Il titolo in copia attestata conforme. L'art. 475 non dice chi attesta la conformità; l'art. 196-octies disp. att. c.p.c. consente al difensore di estrarre dal fascicolo informatico duplicati e copie dei provvedimenti e di attestarne la conformità, con la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono. Per gli atti notarili la copia deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio (art. 153 disp. att.). Se l'ufficio esecuzioni del tuo tribunale segue prassi particolari, verificale prima.
6. Lista di controllo
7. Il modello
Nel modello: [campi da compilare].
BOZZA — da rivedere e sottoscrivere dal difensore ATTO DI PRECETTO (artt. 479 e 480 c.p.c.) [Nome Cognome / denominazione], [dati identificativi], codice fiscale [codice fiscale] [e partita IVA], [in persona del legale rappresentante pro tempore], rappresentato/a e difeso/a dall'avv. [Nome Cognome] (codice fiscale [codice fiscale]), giusta procura alle liti in calce al presente atto [VARIANTE: già rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo / all'atto di citazione, estesa alla fase esecutiva], con domicilio eletto presso lo studio del difensore in [indirizzo] e domicilio digitale all'indirizzo PEC [PEC del difensore]; — creditore istante — PREMESSO CHE [VARIANTE A — decreto ingiuntivo] - con decreto ingiuntivo n. [..]/[anno] (R.G. n. [..]/[anno]), pronunciato il [data] dal [Tribunale / Giudice di pace] di [città], è stato ingiunto a [debitore] di pagare all'istante la somma di € [importo], oltre interessi [indicare misura e decorrenza come nel decreto] e spese della procedura liquidate in € [compensi] per compensi ed € [esborsi] per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, contributo previdenziale e IVA come per legge; - il decreto è stato [dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642, (primo / secondo) comma, c.p.c. con lo stesso decreto] [dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. con decreto del (data)] [dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. con ordinanza del (data) nel giudizio di opposizione R.G. n. (..)]; - il ricorso e il decreto, in copia attestata conforme all'originale, sono stati notificati al debitore personalmente il [data]; [VARIANTE B — sentenza] - con sentenza n. [..]/[anno], pubblicata il [data] (R.G. n. [..]/[anno]), il Tribunale di [città] ha condannato [debitore] al pagamento in favore dell'istante della somma di € [importo], oltre interessi [...] e spese di lite liquidate in € [...]; - la sentenza, in [copia attestata conforme all'originale / duplicato informatico], è stata notificata al debitore personalmente il [data]; [VARIANTE C — atto notarile] - con atto ricevuto dal notaio [nome] di [città] in data [data], rep. n. [..], racc. n. [..], [debitore] si è obbligato a [...]; - l'atto, in copia attestata conforme munita del sigillo del notaio, è stato notificato al debitore personalmente il [data]; [VARIANTE D — scrittura privata autenticata (art. 474, secondo comma, n. 2, c.p.c.)] - con scrittura privata autenticata dal notaio [nome] in data [data], rep. n. [..], [debitore] si è obbligato a pagare all'istante la somma di € [...]; se ne trascrive integralmente il contenuto: «[trascrizione integrale]»; [VARIANTE E — cambiale] - [debitore] ha emesso [o: ha girato / ha avallato] cambiale [pagherò / tratta] di € [importo], con scadenza [data], non pagata [e protestata il (data)]; - il debitore non ha adempiuto; tutto ciò premesso, l'istante, come sopra rappresentato e difeso, INTIMA a [debitore], [dati identificativi], codice fiscale [codice fiscale], [residente in / con sede in] [indirizzo], di pagare all'istante, entro il termine di dieci giorni dalla notificazione del presente atto, le seguenti somme: a) capitale € [importo] b) interessi [moratori ex d.lgs. 231/2002 / legali] dal [data] al [data del precetto], come da prospetto allegato € [importo] c) [importo forfettario ex art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002] € [40,00] d) spese liquidate nel titolo: compensi € [importo] rimborso forfettario spese generali 15% € [importo] contributo previdenziale 4% € [importo] IVA [se dovuta] € [importo] esborsi € [importo] e) compenso per il presente atto € [importo] rimborso forfettario spese generali 15% € [importo] contributo previdenziale 4% € [importo] IVA [se dovuta] € [importo] f) spese di notificazione del presente atto € [importo, come liquidate dall'ufficiale giudiziario] TOTALE € [importo] oltre agli interessi successivi dal [giorno successivo] al saldo e alle spese successive occorrende, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. [EVENTUALE — art. 482 c.p.c.] Con decreto del Presidente del Tribunale di [città] del [data], scritto in calce al presente precetto, l'istante è stato autorizzato all'esecuzione immediata [con / senza] cauzione; il decreto è trascritto dall'ufficiale giudiziario nella copia notificata. AVVERTE il debitore che può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. INDICA quale giudice competente per l'esecuzione il Tribunale di [città] [VARIANTE espropriazione presso terzi: giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 26-bis, secondo comma, c.p.c.) / VARIANTE espropriazione mobiliare presso il debitore: giudice del luogo in cui le cose si trovano (art. 26, primo comma, c.p.c.) / VARIANTE autoveicoli: giudice del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore (art. 26, secondo comma, c.p.c.) / VARIANTE immobili: giudice del luogo in cui si trovano (art. 26, primo comma, c.p.c.)]. [VARIANTE — precetto sottoscritto dalla parte personalmente] L'istante dichiara la propria residenza in [comune sede del giudice dell'esecuzione] [oppure: elegge domicilio in ... / indica l'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi ... / elegge domicilio digitale speciale ...] (art. 480, terzo comma, c.p.c.). [Luogo], [data] Avv. [Nome Cognome] (firmato digitalmente) PROCURA [se non già rilasciata con estensione alla fase esecutiva: in calce al precetto, art. 83, terzo comma, c.p.c.] ALLEGATO — PROSPETTO DI CALCOLO DEGLI INTERESSI periodo dal [..] al [..]: capitale € [..] × tasso [..]% × giorni [..] / 365 = € [..] periodo dal [..] al [..]: capitale € [..] × tasso [..]% × giorni [..] / 365 = € [..] fonti dei tassi: [art. 1284 c.c. e d.m. del (data) / comunicati MEF in G.U. n. (..) del (..)] RELATA DI NOTIFICA [alla parte personalmente: PEC ex art. 3-bis l. 53/1994 all'indirizzo risultante da pubblici elenchi / ufficiale giudiziario] [VARIANTE D: certificazione dell'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale (art. 480, secondo comma, c.p.c.)]
8. Note di compilazione, punto per punto
- Niente formula esecutiva. Dal 1° marzo 2023 il titolo vale se rilasciato «in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico» (art. 475); l'esecuzione è preceduta dalla notificazione «del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all'originale e del precetto» (art. 479, co. 1).
- Requisiti a pena di nullità (art. 480, co. 2): indicazione delle parti; data della notificazione del titolo, se fatta separatamente; trascrizione integrale del titolo quando la legge la richiede (per le scritture private autenticate: art. 474, co. 3), con la certificazione dell'ufficiale giudiziario.
- L'avvertimento sul sovraindebitamento va trascritto con le parole del codice: «Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore» (art. 480, co. 2, periodo inserito dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83). Il lessico è quello della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Dal 15 luglio 2022 le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono regolate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, artt. 65 ss.: per il consumatore la «ristrutturazione dei debiti», art. 67), mentre la l. 3/2012 continua ad applicarsi alle domande depositate prima della sua entrata in vigore (art. 390). L'art. 480 non è stato aggiornato: trascrivi l'avvertimento con le parole del codice; se vuoi, aggiungi — senza sostituire — il riferimento alle procedure del Codice della crisi.
- Il giudice competente per l'esecuzione (art. 480, co. 3, correttivo 2024). Va indicato sempre. Se il precetto è sottoscritto dalla parte personalmente, servono anche la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune del giudice, oppure una PEC da pubblici elenchi o un domicilio digitale speciale. In mancanza, «le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis». Il giudice indicato ai sensi dell'art. 480, co. 3, conta anche per le opposizioni: l'opposizione agli atti proposta prima dell'esecuzione va davanti a lui (art. 617, co. 1), e la regola sulla competenza per le opposizioni all'esecuzione (giudice del luogo dell'esecuzione) fa «salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma» (art. 27, co. 1).
- Decreto ingiuntivo. «Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà» (art. 654, co. 2).
- Termine ad adempiere. Non meno di dieci giorni (art. 480, co. 1). Puoi indicarne uno più lungo; non più breve, salvo l'autorizzazione dell'art. 482, data con decreto in calce al precetto e trascritta dall'ufficiale giudiziario nella copia da notificare.
- Somme. Chiedi solo ciò che il titolo ti dà, più le spese successive. Allegare il prospetto degli interessi con periodi, tassi e fonti rende il precetto verificabile e toglie argomenti all'opposizione.
- Sottoscrizione e procura. Il precetto è sottoscritto a norma dell'art. 125 (art. 480, ultimo comma). La procura può essere apposta in calce o a margine del precetto (art. 83, co. 3).
- Prescrizione. I diritti accertati con sentenza di condanna passata in giudicato si prescrivono in dieci anni anche se soggetti a prescrizione più breve (art. 2953 c.c.); il precetto, che contiene un'intimazione di pagamento, vale come «atto che valga a costituire in mora il debitore» e interrompe la prescrizione (art. 2943, co. 4, c.c.).
9. Errori frequenti e come evitarli
| Errore | Eccezione del debitore | Come evitarlo |
|---|---|---|
| Titolo notificato al procuratore costituito invece che alla parte | nullità della notifica del titolo (art. 479, co. 2) | notifica alla parte personalmente |
| Data di notifica del titolo omessa | nullità del precetto (art. 480, co. 2) | indicala nelle premesse |
| Avvertimento sul sovraindebitamento riscritto con il lessico del Codice della crisi al posto di quello della legge | contestazione della conformità all'art. 480, co. 2 (vedi i punti incerti sulla sanzione) | trascrivi le parole del codice |
| Giudice dell'esecuzione non indicato | le opposizioni si propongono davanti al giudice del luogo di notifica (art. 480, co. 3) | indicalo secondo gli artt. 26 e 26-bis |
| Interessi commerciali senza titolo che li riconosca, o calcolati sugli interessi | opposizione all'esecuzione per la parte eccedente (art. 615) | segui il titolo; art. 1283 c.c. |
| IVA chiesta a un creditore che la detrae | contestazione frequente in opposizione | valuta se esporla |
| Pignoramento al 91° giorno | precetto inefficace (art. 481) | in agenda la scadenza dei 90 giorni |
| Precetto agli eredi notificato insieme al titolo | violazione dell'art. 477 | aspetta dieci giorni dalla notifica del titolo |
| «Titolo munito di formula esecutiva» | nessuna nullità in sé, ma è il segnale di un modello vecchio: controlla di aver applicato gli artt. 475 e 479 vigenti | usa questo modello |
10. Varianti e casi particolari
- Più debitori. Un precetto per ciascuno, o un unico atto notificato a ciascuno personalmente; per ognuno corrono i propri termini.
- Esecuzione per consegna o rilascio. Solo con i titoli dei nn. 1 e 3 dell'art. 474 (co. 3); il precetto intima la consegna o il rilascio del bene, descritto in modo puntuale.
- Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642, primo comma, con autorizzazione a procedere senza il termine dell'art. 482 (art. 642, co. 3): indicalo nel precetto e procedi subito.
- Debitore consumatore con titolo monitorio non opposto. Dopo la sentenza della Corte di giustizia del 17 maggio 2022 (Grande Sezione, cause riunite C-693/19 e C-831/19), il giudice dell'esecuzione può controllare il carattere abusivo delle clausole del contratto alla base del decreto non opposto: prima di procedere, rileggi il contratto con gli occhi del giudice dell'esecuzione.
- Opposizione del debitore. Se contesta il diritto a procedere prima dell'esecuzione, propone opposizione al precetto con citazione e può chiedere al giudice, per gravi motivi, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, limitata alla parte contestata se la contestazione è parziale (art. 615, co. 1). Il termine di efficacia del precetto resta sospeso (art. 481, co. 2).
11. Punti incerti dichiarati
- Sanzione per l'omissione dell'avvertimento sul sovraindebitamento. L'art. 480, co. 2, prevede la nullità per l'indicazione delle parti, della data di notifica del titolo e per la trascrizione integrale; l'avvertimento è previsto in un periodo successivo («deve altresì contenere»). Se la nullità si estenda all'avvertimento è questione su cui le opinioni non sono uniformi: inseriscilo sempre.
- Base di calcolo dell'IVA sulle spese legali. L'art. 11 l. 576/1980 stabilisce che il contributo integrativo «non è soggetto all'IRPEF né all'IVA»; la composizione dell'imponibile IVA nella fattura del difensore va verificata secondo la prassi fiscale. Per questo l'esempio indica il totale al netto dell'IVA.
- Misura del contributo integrativo (4%): verificata solo su fonti secondarie (regolamentazione della Cassa forense).
- Compenso per il precetto: l'importo dell'esempio è ipotetico; va determinato sui parametri delle tabelle allegate al d.m. 55/2014 nel testo aggiornato (d.m. 147/2022), che non sono state rilette in questa sede.
- Sospensione feriale e art. 481. Non contarci: costruisci il calendario fuori da agosto o anticipa.
- Copia attestata conforme del titolo estratta dal difensore: l'art. 475 non indica chi attesta; il formulario si fonda sull'art. 196-octies disp. att. Verifica la prassi dell'ufficio.
- Aliquota IVA dal 2027: da verificare nel testo unico IVA (d.lgs. 10/2026).
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Aggiornato al 18/10/2026 — norme verificate sul testo vigente. Aggiornato al 18/10/2026 · norme verificate su Normattiva (testo vigente), Gazzetta Ufficiale, EUR-Lex e corpus di Chiostro il 18/10/2026
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