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Calcolo degli interessi moratori nelle transazioni commerciali
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Nelle transazioni commerciali gli interessi di mora sono il tasso di riferimento della BCE più 8 punti, fissato per semestre (art. 5 d.lgs. 231/2002): dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 il riferimento è il 2,40%, quindi la mora è il 10,40%. Decorrono dal giorno dopo la scadenza del pagamento senza bisogno di costituzione in mora (art. 4 d.lgs. 231/2002); spettano anche 40 euro forfettari per i costi di recupero (art. 6 d.lgs. 231/2002).
Come si calcolano gli interessi moratori
Il tasso è quello di riferimento della Banca centrale europea per le operazioni di rifinanziamento principali, più 8 punti. Per il primo semestre vale il tasso in vigore il 1° gennaio, per il secondo quello in vigore il 1° luglio, e il Ministero dell'economia lo pubblica in Gazzetta (art. 5 d.lgs. 231/2002). Sono interessi semplici, giorno per giorno: capitale × tasso del semestre × giorni ÷ 365.
Esempio. Fattura di 5.000 euro scaduta il 31 gennaio 2026, pagata il 30 settembre 2026: 2 tratti, al 10,15% fino al 30 giugno e al 10,40% dal 1° luglio. Interessi: 339,63 €, più i 40 euro forfettari.
Da quando decorrono
Dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza costituzione in mora (art. 4 d.lgs. 231/2002). Se il contratto non fissa il termine, sono di regola 30 giorni dal ricevimento della fattura; fra imprese le parti possono pattuire fino a 60 giorni, oltre solo per iscritto e se non è gravemente iniquo; con le pubbliche amministrazioni il limite è di 30 giorni, 60 in casi determinati. Nel calcolatore indicate come data iniziale l'ultimo giorno utile per pagare.
Contratti conclusi prima del 2013
La maggiorazione di 8 punti vale per le transazioni concluse dal 1° gennaio 2013 (art. 3 d.lgs. 192/2012). Per quelle concluse fra l'8 agosto 2002 e il 31 dicembre 2012 la maggiorazione è di 7 punti e non spettano i 40 euro forfettari: il calcolatore li applica da solo se il pagamento scadeva entro il 2012, e c'è un'opzione per i contratti anteriori al 2013 con scadenze successive.
I 40 euro forfettari e gli altri costi
Oltre agli interessi, al creditore spetta un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento, senza costituzione in mora, salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito (art. 6 d.lgs. 231/2002). Vale per le transazioni concluse dal 1° gennaio 2013.
I tassi di mora semestre per semestre
La tabella che usa il calcolatore, verificata il 18 ottobre 2026 sui comunicati del Ministero dell'economia. Per i prodotti agricoli e alimentari la legge prevede una maggiorazione ulteriore, che il calcolatore non applica.
| Semestre | Tasso di riferimento BCE | Mora (+8 punti, contratti dal 2013) | Mora (+7 punti, contratti fino al 2012) |
|---|---|---|---|
| 2° semestre 2026 | 2,40% | 10,40% | 9,40% |
| 1° semestre 2026 | 2,15% | 10,15% | 9,15% |
| 2° semestre 2025 | 2,15% | 10,15% | 9,15% |
| 1° semestre 2025 | 3,15% | 11,15% | 10,15% |
| 2° semestre 2024 | 4,25% | 12,25% | 11,25% |
| 1° semestre 2024 | 4,50% | 12,50% | 11,50% |
| 2° semestre 2023 | 4,00% | 12,00% | 11,00% |
| 1° semestre 2023 | 2,50% | 10,50% | 9,50% |
| 2° semestre 2022 | 0,00% | 8,00% | 7,00% |
| 1° semestre 2022 | 0,00% | 8,00% | 7,00% |
| 2° semestre 2021 | 0,00% | 8,00% | 7,00% |
| 1° semestre 2021 | 0,00% | 8,00% | 7,00% |
| 2° semestre 2020 | 0,00% | 8,00% | 7,00% |
| 1° semestre 2020 | 0,00% | 8,00% | 7,00% |
| 2° semestre 2019 | 0,00% | 8,00% | 7,00% |
| 1° semestre 2019 | 0,00% | 8,00% | 7,00% |
| 2° semestre 2018 | 0,00% | 8,00% | 7,00% |
| 1° semestre 2018 | 0,00% | 8,00% | 7,00% |
| 2° semestre 2017 | 0,00% | 8,00% | 7,00% |
| 1° semestre 2017 | 0,00% | 8,00% | 7,00% |
| 2° semestre 2016 | 0,00% | 8,00% | 7,00% |
| 1° semestre 2016 | 0,05% | 8,05% | 7,05% |
| 2° semestre 2015 | 0,05% | 8,05% | 7,05% |
| 1° semestre 2015 | 0,05% | 8,05% | 7,05% |
| 2° semestre 2014 | 0,15% | 8,15% | 7,15% |
| 1° semestre 2014 | 0,25% | 8,25% | 7,25% |
| 2° semestre 2013 | 0,50% | 8,50% | 7,50% |
| 1° semestre 2013 | 0,75% | 8,75% | 7,75% |
| 2° semestre 2012 | 1,00% | — | 8,00% |
| 1° semestre 2012 | 1,00% | — | 8,00% |
| 2° semestre 2011 | 1,25% | — | 8,25% |
| 1° semestre 2011 | 1,00% | — | 8,00% |
| 2° semestre 2010 | 1,00% | — | 8,00% |
| 1° semestre 2010 | 1,00% | — | 8,00% |
| 2° semestre 2009 | 1,00% | — | 8,00% |
| 1° semestre 2009 | 2,50% | — | 9,50% |
| 2° semestre 2008 | 4,10% | — | 11,10% |
| 1° semestre 2008 | 4,20% | — | 11,20% |
| 2° semestre 2007 | 4,07% | — | 11,07% |
| 1° semestre 2007 | 3,58% | — | 10,58% |
| 2° semestre 2006 | 2,83% | — | 9,83% |
| 1° semestre 2006 | 2,25% | — | 9,25% |
| 2° semestre 2005 | 2,05% | — | 9,05% |
| 1° semestre 2005 | 2,09% | — | 9,09% |
| 2° semestre 2004 | 2,01% | — | 9,01% |
| 1° semestre 2004 | 2,02% | — | 9,02% |
| 2° semestre 2003 | 2,10% | — | 9,10% |
| 1° semestre 2003 | 2,85% | — | 9,85% |
| 2° semestre 2002 | 3,35% | — | 10,35% |
Mora commerciale e interessi legali
Fuori dalle transazioni commerciali si applica il saggio legale dell'art. 1284 c.c., oggi dell'1,6%; dalla domanda giudiziale, però, anche il saggio legale diventa quello della mora commerciale (art. 1284, quarto comma). Per questi casi c'è il calcolatore degli interessi legali.
Domande frequenti
Qual è il tasso degli interessi moratori nel secondo semestre 2026?
Il 10,40%: tasso di riferimento 2,40% più 8 punti, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026. Nel primo semestre 2026 era il 10,15%.
Gli interessi moratori si applicano anche ai privati?
No: il d.lgs. 231/2002 riguarda le transazioni commerciali fra imprese o fra imprese e pubbliche amministrazioni, e fra le imprese il decreto comprende anche i professionisti. Ai consumatori si applicano gli interessi legali, salvo patto diverso.
Serve la messa in mora?
No: gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (art. 4, comma 1, d.lgs. 231/2002).
Gli interessi moratori sono semplici o composti?
Semplici, su base giornaliera: la definizione di interessi legali di mora del d.lgs. 231/2002 parla di interessi semplici di mora su base giornaliera.
Cosa sono i 40 euro forfettari?
Un risarcimento minimo per i costi di recupero che spetta al creditore senza costituzione in mora, salvo provare un danno maggiore (art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002).
Le parti possono pattuire un tasso diverso?
Fra imprese sì, nei limiti dell'art. 7: è nulla la clausola gravemente iniqua in danno del creditore, e quella che esclude gli interessi di mora si considera gravemente iniqua senza ammettere prova contraria.
Fonti
Ogni passaggio del calcolo rimanda alla sua norma sul testo ufficiale di Normattiva.
- art. 4 d.lgs. 231/2002 — decorrenza degli interessi moratori
- art. 5 d.lgs. 231/2002 — saggio degli interessi moratori
- art. 6 d.lgs. 231/2002 — costi di recupero e importo forfettario di 40 euro
- art. 3 d.lgs. 192/2012 — transazioni concluse dal 1° gennaio 2013
- art. 1284 c.c. — saggio degli interessi legali
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Avviso. Il calcolo è uno strumento di supporto e non sostituisce la verifica del professionista sulle norme e sulla giurisprudenza applicabili al caso concreto. Contenuto informativo, non è un parere legale.