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Calcolo degli interessi moratori nelle transazioni commerciali

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Nelle transazioni commerciali gli interessi di mora sono il tasso di riferimento della BCE più 8 punti, fissato per semestre (art. 5 d.lgs. 231/2002): dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 il riferimento è il 2,40%, quindi la mora è il 10,40%. Decorrono dal giorno dopo la scadenza del pagamento senza bisogno di costituzione in mora (art. 4 d.lgs. 231/2002); spettano anche 40 euro forfettari per i costi di recupero (art. 6 d.lgs. 231/2002).

Come si calcolano gli interessi moratori

Il tasso è quello di riferimento della Banca centrale europea per le operazioni di rifinanziamento principali, più 8 punti. Per il primo semestre vale il tasso in vigore il 1° gennaio, per il secondo quello in vigore il 1° luglio, e il Ministero dell'economia lo pubblica in Gazzetta (art. 5 d.lgs. 231/2002). Sono interessi semplici, giorno per giorno: capitale × tasso del semestre × giorni ÷ 365.

Esempio. Fattura di 5.000 euro scaduta il 31 gennaio 2026, pagata il 30 settembre 2026: 2 tratti, al 10,15% fino al 30 giugno e al 10,40% dal 1° luglio. Interessi: 339,63 €, più i 40 euro forfettari.

Da quando decorrono

Dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza costituzione in mora (art. 4 d.lgs. 231/2002). Se il contratto non fissa il termine, sono di regola 30 giorni dal ricevimento della fattura; fra imprese le parti possono pattuire fino a 60 giorni, oltre solo per iscritto e se non è gravemente iniquo; con le pubbliche amministrazioni il limite è di 30 giorni, 60 in casi determinati. Nel calcolatore indicate come data iniziale l'ultimo giorno utile per pagare.

Contratti conclusi prima del 2013

La maggiorazione di 8 punti vale per le transazioni concluse dal 1° gennaio 2013 (art. 3 d.lgs. 192/2012). Per quelle concluse fra l'8 agosto 2002 e il 31 dicembre 2012 la maggiorazione è di 7 punti e non spettano i 40 euro forfettari: il calcolatore li applica da solo se il pagamento scadeva entro il 2012, e c'è un'opzione per i contratti anteriori al 2013 con scadenze successive.

I 40 euro forfettari e gli altri costi

Oltre agli interessi, al creditore spetta un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento, senza costituzione in mora, salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito (art. 6 d.lgs. 231/2002). Vale per le transazioni concluse dal 1° gennaio 2013.

I tassi di mora semestre per semestre

La tabella che usa il calcolatore, verificata il 18 ottobre 2026 sui comunicati del Ministero dell'economia. Per i prodotti agricoli e alimentari la legge prevede una maggiorazione ulteriore, che il calcolatore non applica.

SemestreTasso di riferimento BCEMora (+8 punti, contratti dal 2013)Mora (+7 punti, contratti fino al 2012)
2° semestre 20262,40%10,40%9,40%
1° semestre 20262,15%10,15%9,15%
2° semestre 20252,15%10,15%9,15%
1° semestre 20253,15%11,15%10,15%
2° semestre 20244,25%12,25%11,25%
1° semestre 20244,50%12,50%11,50%
2° semestre 20234,00%12,00%11,00%
1° semestre 20232,50%10,50%9,50%
2° semestre 20220,00%8,00%7,00%
1° semestre 20220,00%8,00%7,00%
2° semestre 20210,00%8,00%7,00%
1° semestre 20210,00%8,00%7,00%
2° semestre 20200,00%8,00%7,00%
1° semestre 20200,00%8,00%7,00%
2° semestre 20190,00%8,00%7,00%
1° semestre 20190,00%8,00%7,00%
2° semestre 20180,00%8,00%7,00%
1° semestre 20180,00%8,00%7,00%
2° semestre 20170,00%8,00%7,00%
1° semestre 20170,00%8,00%7,00%
2° semestre 20160,00%8,00%7,00%
1° semestre 20160,05%8,05%7,05%
2° semestre 20150,05%8,05%7,05%
1° semestre 20150,05%8,05%7,05%
2° semestre 20140,15%8,15%7,15%
1° semestre 20140,25%8,25%7,25%
2° semestre 20130,50%8,50%7,50%
1° semestre 20130,75%8,75%7,75%
2° semestre 20121,00%—8,00%
1° semestre 20121,00%—8,00%
2° semestre 20111,25%—8,25%
1° semestre 20111,00%—8,00%
2° semestre 20101,00%—8,00%
1° semestre 20101,00%—8,00%
2° semestre 20091,00%—8,00%
1° semestre 20092,50%—9,50%
2° semestre 20084,10%—11,10%
1° semestre 20084,20%—11,20%
2° semestre 20074,07%—11,07%
1° semestre 20073,58%—10,58%
2° semestre 20062,83%—9,83%
1° semestre 20062,25%—9,25%
2° semestre 20052,05%—9,05%
1° semestre 20052,09%—9,09%
2° semestre 20042,01%—9,01%
1° semestre 20042,02%—9,02%
2° semestre 20032,10%—9,10%
1° semestre 20032,85%—9,85%
2° semestre 20023,35%—10,35%

Mora commerciale e interessi legali

Fuori dalle transazioni commerciali si applica il saggio legale dell'art. 1284 c.c., oggi dell'1,6%; dalla domanda giudiziale, però, anche il saggio legale diventa quello della mora commerciale (art. 1284, quarto comma). Per questi casi c'è il calcolatore degli interessi legali.

Domande frequenti

Qual è il tasso degli interessi moratori nel secondo semestre 2026?

Il 10,40%: tasso di riferimento 2,40% più 8 punti, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026. Nel primo semestre 2026 era il 10,15%.

Gli interessi moratori si applicano anche ai privati?

No: il d.lgs. 231/2002 riguarda le transazioni commerciali fra imprese o fra imprese e pubbliche amministrazioni, e fra le imprese il decreto comprende anche i professionisti. Ai consumatori si applicano gli interessi legali, salvo patto diverso.

Serve la messa in mora?

No: gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (art. 4, comma 1, d.lgs. 231/2002).

Gli interessi moratori sono semplici o composti?

Semplici, su base giornaliera: la definizione di interessi legali di mora del d.lgs. 231/2002 parla di interessi semplici di mora su base giornaliera.

Cosa sono i 40 euro forfettari?

Un risarcimento minimo per i costi di recupero che spetta al creditore senza costituzione in mora, salvo provare un danno maggiore (art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002).

Le parti possono pattuire un tasso diverso?

Fra imprese sì, nei limiti dell'art. 7: è nulla la clausola gravemente iniqua in danno del creditore, e quella che esclude gli interessi di mora si considera gravemente iniqua senza ammettere prova contraria.

Fonti

Ogni passaggio del calcolo rimanda alla sua norma sul testo ufficiale di Normattiva.

Altri strumenti e guide

Avviso. Il calcolo è uno strumento di supporto e non sostituisce la verifica del professionista sulle norme e sulla giurisprudenza applicabili al caso concreto. Contenuto informativo, non è un parere legale.