Guida con calcolatore · Processo civile
I termini dell'art. 171-ter c.p.c.: le tre memorie integrative a 40, 20 e 10 giorni dall'udienza
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Le memorie integrative dell'art. 171-ter c.p.c. si depositano, a pena di decadenza, almeno 40, 20 e 10 giorni prima dell'udienza dell'art. 183: la prima per precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni, la seconda per replicare e indicare le prove, la terza per replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria. I termini si contano a ritroso dall'udienza, escludendo il giorno dell'udienza. Il calcolatore qui sotto è già impostato sulla prima memoria.
Che cosa dice l'art. 171-ter
Nel rito ordinario davanti al tribunale, dopo gli atti introduttivi, le parti hanno tre memorie, dette integrative, da depositare prima dell'udienza di prima comparizione e trattazione (art. 183 c.p.c.). Sono tutte «a pena di decadenza»: chi non deposita nel termine perde la facoltà di compiere quell'atto (art. 171-ter c.p.c.).
| Memoria | Termine | Che cosa si può fare |
|---|---|---|
| Prima | almeno 40 giorni prima dell'udienza | proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto o del terzo; precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni già proposte; l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto |
| Seconda | almeno 20 giorni prima dell'udienza | replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti; proporre le eccezioni conseguenti alle novità della prima memoria; indicare i mezzi di prova e produrre i documenti |
| Terza | almeno 10 giorni prima dell'udienza | replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria |
La norma vale per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023 (d.lgs. 149/2022, modificato dalla l. 197/2022 e dal d.lgs. 164/2024).
Come si contano: a ritroso dall'udienza
Sono termini a ritroso: «almeno quaranta giorni prima» significa che il deposito deve avvenire entro il quarantesimo giorno che precede l'udienza. Il giorno dell'udienza non si conta (art. 155 c.p.c.); i festivi si contano nel termine.
- Sospensione feriale. I giorni dal 1° al 31 agosto non si contano (art. 1 l. 742/1969). La Cassazione l'ha affermato per il termine a ritroso di costituzione del convenuto (Cass. 12044/2010); per le memorie dell'art. 171-ter non risultano ancora pronunce specifiche. Il calcolatore applica la stessa regola, che è anche la più prudente perché anticipa la scadenza.
- Ultimo giorno festivo o sabato. La Cassazione applica anche ai termini a ritroso la regola dell'art. 155 sul festivo e sul sabato, ma all'indietro: la scadenza si anticipa al giorno non festivo precedente, perché altrimenti l'intervallo si accorcerebbe (Cass. 32536/2022; 7068/2020; 21335/2017; 14767/2014).
- L'udienza può spostarsi. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine dell'art. 166 il giudice, con decreto, conferma l'udienza o la differisce fino a 45 giorni (art. 171-bis c.p.c.). Se deve pronunciare provvedimenti come l'integrazione del contraddittorio o la chiamata del terzo, fissa una nuova udienza, anche oltre i 45 giorni. Può anche disporre il passaggio al rito semplificato, e allora le memorie 171-ter non si depositano. I termini decorrono dal decreto e si contano sull'udienza che risulta da esso: se la data cambia, ricalcola.
Un esempio con le date
Udienza di prima comparizione fissata al 20 ottobre 2026 (martedì):
| Memoria | Conto a ritroso | Scadenza |
|---|---|---|
| Prima (40 giorni) | dal 19 ottobre indietro di 40 giorni | giovedì 10 settembre 2026 |
| Seconda (20 giorni) | indietro di 20 giorni | mercoledì 30 settembre 2026 |
| Terza (10 giorni) | indietro di 10 giorni: il 10 ottobre è sabato | venerdì 9 ottobre 2026 |
Con un'udienza al 15 settembre 2026 il conto della prima memoria attraversa agosto, e i giorni d'agosto non contano: la scadenza è lunedì 6 luglio 2026 (senza sospensione feriale sarebbe giovedì 6 agosto 2026).
Errori da evitare
- Contare dall'atto precedente invece che a ritroso dall'udienza.
- Contare il giorno dell'udienza.
- Dimenticare la sospensione feriale quando il conto passa da agosto.
- Non ricalcolare quando il giudice sposta l'udienza con il decreto dell'art. 171-bis.
- Lasciare la prova per la terza memoria: i mezzi di prova e i documenti vanno indicati e prodotti con la seconda.
Il calcolo degli altri termini del processo civile (appello, cassazione, opposizione, costituzione del convenuto a 70 giorni) è nel calcolatore dei termini processuali; per capire quando agosto li ferma c'è la guida sulla sospensione feriale dei termini.
Domande frequenti
Quanti giorni prima dell'udienza si depositano le memorie dell'art. 171-ter?
La prima almeno 40 giorni prima, la seconda almeno 20, la terza almeno 10, tutte a pena di decadenza (art. 171-ter c.p.c.).
Il giorno dell'udienza si conta?
No: il giorno iniziale si esclude (art. 155 c.p.c.). Il termine di 40 giorni si conta all'indietro a partire dal giorno prima dell'udienza.
La sospensione feriale vale per le memorie 171-ter?
Il calcolatore la applica: i giorni dal 1° al 31 agosto non si contano. La Cassazione l'ha affermato per il termine a ritroso di costituzione del convenuto (Cass. 12044/2010); per le memorie dell'art. 171-ter non risultano ancora pronunce specifiche. È anche la regola più prudente, perché anticipa la scadenza.
Se l'ultimo giorno è una domenica o un sabato?
Si anticipa al giorno non festivo precedente: la Cassazione applica anche ai termini a ritroso la regola dell'art. 155 sul festivo e sul sabato, ma all'indietro, perché altrimenti l'intervallo si accorcerebbe (Cass. 32536/2022).
Che cosa succede se il giudice sposta l'udienza?
Entro 15 giorni dalla scadenza dell'art. 166 il giudice, con decreto, conferma l'udienza o la differisce fino a 45 giorni; se deve pronunciare provvedimenti come l'integrazione del contraddittorio o la chiamata del terzo, fissa una nuova udienza, anche oltre i 45 giorni. I termini si contano sull'udienza che risulta dal decreto: se la data cambia, ricalcola (art. 171-bis c.p.c.).
Le memorie 171-ter valgono per le cause iniziate prima del 1° marzo 2023?
No: valgono per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023; a quelli pendenti a quella data si applicano le regole precedenti (art. 35 d.lgs. 149/2022).
Fonti
Ogni passaggio del calcolo rimanda alla sua norma sul testo ufficiale di Normattiva.
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